Assicurazione per le barche, i motoscafi, gli yacht e altri natanti Anche per la navigazione in mare è necessaria la copertura di responsabilità civile nel caso di danni provocati a terzi da veicoli natanti.

Per natanti si intendono imbarcazioni a motore e non (come barche a vela, pedali, remi), ma la responsabilità civile è obbligatoria solo per quelli a motore, e tutela dai danni causati a terzi sia durante la navigazione che durante la sosta in porto (si pensi ai danni causati dallo scontro tra natanti ormeggiati in caso di mareggiate). I natanti a motore che richiedono la stipula obbligatoria della responsabilità civile sono sia quelli ad uso privato (con potenza motore fino a 3 cavalli), che quelli da diporto e per il trasporto di persone.

Come per le auto, anche per i natanti le compagnie assicuratrici prevedono condizioni di rivalsa, ossia quelle determinate situazioni in cui esse possono negare il risarcimento.
Oltre alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ad esempio, si prevedono clausole di rivalsa specifiche per la navigazione: è il caso di sinistri causati da conducente non abilitato alla guida del natante, o quando alla guida si trovi un allievo senza l’istruttore al fianco, o quando si trasportano cose e persone non prescritte per quel dato natante.
Le clausole di rivalsa possono essere valide anche in caso di sinistri causati durante competizioni sportive o se il danno è stato causato con dolo.

Le polizze facoltative sono le stesse previste anche per gli altri veicoli, come ad esempio le antifurto e le antincendio, ma esistono anche polizze specifiche per i natanti come la tutela contro lo smarrimento dell’imbarcazione in mare o l’abbandono della stessa in situazioni di emergenza.


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