Il lavoro nelle imprese di produzione, nonostante l’elevato livello di sicurezza ormai raggiunto dai moderni macchinari, non sono del tutto estranee da rischi per i lavoratori.

Per questa ragione, le imprese, così come gli automobilisti, devono obbligatoriamente farsi carico di assicurazioni di responsabilità civile per coprire i danni eventualmente causati a terzi dalla loro attività. Una di queste polizze obbligatorie è la RCTO (Responsabilità Civile Terzi e Operai); se poi un’azienda produce merci finite da immettere direttamente sul mercato o dei pezzi che contribuiranno all’assemblaggio di altri prodotti, deve necessariamente farsi carico anche della polizza di Responsabilità Civile per i Prodotti.

Queste polizze tendono a offrire coperture assicurative per qualsiasi danno che possa derivare a terzi dal circuito di produzione.
Le polizze di Responsabilità Civile Terzi e Operai, come accade con quelle per le auto, spesso prevedono un massimale e una franchigia, anche se il massimale illimitato non viene mai garantito perché la legge non lo prevede.

Gli esperti del settore, di solito, suggeriscono di stipulare quelle polizze che garantiscono il massimale più alto e, al limite, di scegliere una polizza con franchigia in modo da poter abbassare il premio. In questo tipo di polizze la franchigia non è obbligatoria.


La responsabilità civile prodotto invece copre tutti i danni che alcuni prodotti difettosi possono causare agli utilizzatori finali.
La legge definisce come prodotto ogni bene mobile, ed anche tutte le sue parti intese singolarmente, prevedendo quindi specifiche responsabilità per i produttori di ogni singola parte.

Sono considerati produttori, quindi responsabili in sede civile, anche tutti coloro che provvedono le materie prime con cui è realizzato il prodotto, settore alimentare compreso: quindi la categoria del produttore include anche agricoltori, allevatori, pescatori; essi sono però sollevati dalla responsabilità civile se riescono a dimostrare che il danno è stato causato dalla forma generale del prodotto e non dalle sue singole parti.

Con gli ultimi aggiornamenti legislativi in materia, anche i distributori sono considerati civilmente responsabili dei prodotti difettosi di cui curano la distribuzione, ed anche loro sono quindi tenuti a stipulare la polizza di responsabilità civile. Non c’è invece responsabilità alcuna quando il prodotto non è stato distribuito dal produttore e se il difetto che ha causato il danno non era presente quando il produttore le ha immesso sul mercato.
Il produttore può essere sollevato dalla responsabilità civile anche dimostrando che, nel momento in cui ha prodotto il bene, le conoscenze tecnico scientifiche non permettevano di fabbricarne uno migliore.
La responsabilità civile prodotto risarcisce non solo i danni causati alle persone ma anche quelli causati ad altri prodotti, dal malfunzionamento del prodotto in questione.

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