Tramite il premio corrisposto dal datore di lavoro all’INAIL, il lavoratore acquisisce il diritto ad un risarcimento nel caso in cui subisca un danno fisico, di qualsiasi tipo, sul proprio posto di lavoro.

L’INAIL suddivide i danni fisici in due principali categorie, alle quali fa corrispondere indennizzi differenti.
1) La prima categoria riguarda le cause che hanno provocato il danno.
2) La seconda categoria riguarda le conseguenze che il danno ha portato al lavoratore dipendente.

Per quanto riguarda la prima categoria, l’INAIL contempla, e quindi risarcisce, tutte le circostanze che possono derivare da malattie professionali o da infortuni. La differenza tra malattia e infortunio sta nel fatto che gli infortuni sono circostanze che si verificano in modo del tutto inaspettato e violento e vanno a causare al lavoratore dipendente un danno improvviso e inatteso.
Le malattie invece sono condizioni che si verificano gradualmente e che vanno lentamente ad intaccare lo stato di salute del lavoratore a causa delle mansioni svolte sul proprio posto di lavoro.

Per quanto riguarda la categoria di risarcimenti legati alle conseguenze subite dal lavoratore, più o meno a lungo termine, bisogna fare alcune necessarie distinzioni. Esistono infatti tre tipi di conseguenze: morte, incapacità temporanea o incapacità permanente a svolgere regolarmente le proprie mansioni sul posto di lavoro.
In caso di morte del lavoratore la polizza assicurativa stipulata con l’INAIL prevede un risarcimento postumo da corrispondere agli eredi che ne devono fare richiesta all’INAIL entro 90 giorni dall’evento.
Il risarcimento legato ad invalidità temporanea invece viene corrisposto con una diaria che viene calcolata sulla base dello stipendio del lavoratore il quale, quindi, non viene penalizzato economicamente per tutti i giorni in cui è costretto a rimanere lontano dal proprio posto di lavoro. In questo caso l’Inail applica una franchigia di tre giorni nel senso che il risarcimento viene corrisposto a partire dal quarto giorno di inabilità, in modo da non dover risarcire anche quei danni lievi che implicano solo tre giorni di blocco.
Il concetto di invalidità permanente invece, è stato meglio regolamentato con una legge del luglio del 2000, la quale ha integrato nel risarcimento per invalidità permanente il concetto di “danno biologico”. Questo vuol dire che un lavoratore dipendente che, a causa delle mansioni svolte sul proprio posto di lavoro, abbia subito dei danni permanenti (sia a livello fisico che a livello psichico) ha diritto a ricevere dall’INAIL un indennizzo in un’unica soluzione, piuttosto che ricevere una rendita mensile, come succedeva in passato prima della promulgazione di questa legge. Questo risarcimento viene erogato in quanto il lavoratore in circostanze del genere rimane privo del diritto alla salute, riconosciuto dalla Costituzione.


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