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Quando si stipula una polizza RC Auto è sempre consigliabile prestare la dovuta attenzione in quanto esistono delle limitazioni al numero delle persone che possono condurre il veicolo e ai relativi risarcimenti in caso di danni causati a terze persone. |
In pratica, in caso di incidente con colpa, la RC Auto copre solo i danni causati a terzi e non quelli subiti dal contraente o da qualsiasi altro conducente. In oltre, sempre in caso di incidente con colpa, l’art. 129 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che solo per i danni alle cose non viene risarcito il conducente quando esso sia il noleggiatore, il coniuge, il convivente, il genitore, il figlio e qualunque parente fino al terzo grado, quando però convivono con questi o siano a loro carico. Questa situazione viene definita “assenza del rapporto di terzietà”. Nel caso di una società, rientrano in questa limitazione, i parenti appena citati nonché tutti i soci.
Nel caso invece di sinistro provocato da terzi, il risarcimento viene effettuato dalla compagnia assicurativa della contro parte o, come nel caso del risarcimento diretto, dalla nostra compagnia che poi chiederà il rimborso all’altra.
È possibile stipulare una polizza assicurativa verso terzi, coprendo più soggetti diversi che possono trovarsi a condurre il veicolo. Ovviamente più è alto il numero di tali soggetti, più cresce il prezzo della polizza, e questo in relazione al fatto che avendo più persone alla guida può crescere la probabilità di causare un sinistro. È questo il caso, ad esempio, della cosiddetta guida libera, in cui la copertura assicurativa sarà valida per ogni conducente del veicolo. L’esempio contrario, invece, prevede un unico conducente abituale con relativo abbassamento del premio.
Esistono però anche delle formule capaci di venire incontro ad entrambe le esigenze, per esempio di estendere la copertura ai soli componenti il nucleo familiare.
quanto è riportato nell’articolo non è esattamente vero, infatti le limitazioni al risarcimento per quanto riguarda i parenti sono solo operanti in caso di danni materiali e non in caso di lesioni personali…
Grazie per la segnalazione Mara.
Abbiamo provveduto a riscrivere completamente il secondo paragrafo con la speranza che ora il concetto sia più chiaro e preciso (anche se il modo in cui vengono scritte le leggi non ci ha certamente facilitati).
Salve, sono Roberto;
volevo sapere se usufruendo della legge Bersani avrei uavuto lo stesso vantaggio della classe di merito anche avendo cambiato residenza subito dopo aver usufruito del vantaggio bersani
In pratica: sono residente a caserta con i miei genitori e sto acquistando un’auto nuova usufruendo del decreto suddetto. Visto che poi il mese prossimo devo trasferirmi fuori per motivi di studio e di lavoro e dovrò cambiare residenza, volevo sapere se comunque trasferendomi e cambiando residenza usufruirei poi della classe di merito del mio genitore?!
Salve Roberto,
quando si cambia residenza e si esce dal nucleo familiare di origine, viene a mancare uno dei requisiti per il mantenimento della legge Bersani.
In altre parole, quando cambierai residenza dovrai comunicarlo obbligatoriamente alla tua assicurazione, ed in questo caso perderai la classe di merito uguale a quella di uno dei tuoi genitori.
Buonasera!
Guido con regolare patente adatta, una moto di proprietà di mio zio, nonchè ho un’assicurazione intestata a mio zio. In caso di incidente con mia colpa, la copertura assicurativa è valida?
Buongiorno,
sono un utilizzatore di auto aziendale, quindi propieta` ed Assicurazione non sono a me intestate. Durante una manovra di parcheggio ho danneggiato la vettura di mia moglie ( propieta` ed assicurazione a lei intestate ).
Dopo la denuncia e la riparazione, previa verifica del perito assicurativo, ho ricevuto comunicazione che non rimborseranno il danno facendo riferimento all` articolo inerente la Terzieta`.
Mi domando, ma se la vettura e l` assicurazione non sono intestate al sottoscritto, comunque possono far riferimento alla terzieta` e non rimborsare ?
Grazie 10000
Per Roberto,
Salve,
dipende dalla tipologia di contratto assicurativo. Se non è indicata la guida esclusiva di tuo zio sulla polizza, o se le clausole contrattuali non contengono limitazioni di età o di parentela, non devi temere nulla, anche in caso di incidente con colpa tua risarcisce l’assicurazione.
Per Mario:
Salve,
l’art. 129 del codice delle assicurazioni, stabilisce (tra gli altri casi) che non sono considerati terzi: i soci a responsabilità illimitata e le persone che hanno con questi legami di parentela specificamente indicati.
Bisogna capire adesso cosa intendi per “utilizzatore”.
Sei un socio o un dipendente?
Se non sei un socio, forse il rifiuto da parte della compagnia assicuratrice può essere ricercato nelle clausole contrattuali dell’assicurazione dell’auto aziendale.
Saluti.
posso assicurare una vettura a me non intestata
Salve Mario,
l’ISVAP ammette questa possibilità, cioè che intestatario dell’auto e contraente dell’assicurazione siano due persone diverse.
La prassi delle assicurazioni però è in alcuni casi differente, poiché l’autonomia contrattuale lasciata dalla legge alle compagnie assicurative permette a queste di esigere che proprietario e contraente debbano essere la stessa persona, per cui devi rivolgerti a più agenzie assicuratrici.
Nel caso dovessero acconsentire, sappi però che la classe Bonus/Malus si riferisce sempre al proprietario e mai al contraente, quindi l’assicurazione viene tariffata sull’attestato di rischio dell’intestatario dell’autovettura.
Saluti.
sono il liquidatore di una azienda che è in fase di chiusura causa difficoltà del mercato è una srl , con due auto aziendali , nella fase della liquidazione ho trovato un acquirente della azienda che rappresneto ed è una ditta individuiale che acquisisce tutti i beni strumnetali , quali mobilio , servizi in genere e anche le auto , ma queste sembra che non possano mantenere le classi di merito in quanto la società che acquisisce torna alla 14 classe dalla 5 attuale e questo mi vincola la vendita di tutto il pacchetto , è mai possibile ??
Grazie per chi mi aiuta a risolvere il problema .
Salve ANGELO,
in effetti è possibile, poiché si tratta di un trasferimento di proprietà e non vi è alcun legame con la vecchia società, è un semplice acquirente.
Inoltre, anche qualora vi fosse un legame tra vecchia e nuova società, ai fini del mantenimento della classe di merito, questo sarebbe valido solo se si trattasse di una vendita dei veicoli conseguente ad una fusione di società di persone, mai per società di capitali.
Quindi il nuovo acquirente dovrà ripartire dalla 14° classe.
Saluti
salve sono mario
quando si cambia residenza e nono si comunica alla compagnia in chè sanzioni si incorrono
Salve MARIO,
non si tratta di sanzioni, ma di eventuali problemi in caso di sinistri e quindi di relativo risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice.
La comunicazione del cambio di residenza è molto importante soprattutto se ci si trasferisce in una zona che può determinare un cambiamento della tariffa della polizza.
Saluti
Buongiorno, sono Alessandro,
intendo acquistare un auto a mio nome ma affidandola a mia madre sessantenne che la guiderà pressochè esclusivamente. La mia assicurazinoe mi ha proposto di utilizzare le previsioni della Legge Bersani con la cluasola della “guida libera”. E’ possibile? Grazie
Salve ALESSANDRO,
la clausola della “guida libera” consente di far guidare il veicolo a chiunque senza limitazioni. Il costo della polizza è leggermente superiore rispetto ad una copertura con “guida esclusiva”, ma in questo modo tua madre potrà tranquillamente condurre un veicolo intestato e assicurato a tuo nome.
In tema di Legge Bersani, essa riguarda l’applicazione della medesima classe di merito che hai su un’altra auto, quindi deduciamo che la tua compagnia ti abbia proposto l’applicazione di tale legge per la stipulazione del nuovo contratto assicurativo che riguarderà l’ulteriore veicolo che acquisterai (per tua madre). In pratica dovrai avere 2 auto a te intestate, ed assicurate con la medesima classe bonus/malus. (decreto Bersani)
Saluti.
Sono ancora Alessandro, ho omesso di segnalare che mia madre non è convivente con me. Grazie
Ciao.
Sono titolare di una società di capitali (srl). Ho acquistato una nuova auto intestata sempre alla società ma non voglio in base al bersani riconoscermi la classe di merito delle altre auto societarie. La compagnia assicurativa è nel giusto?
Grazie
Salve MAURIZIO,
la compagnia assicuratrice ti ha fornito una informazione corretta.
In base al decreto Bersani, solo le persone fisiche possono utilizzare la classe di merito presente nell’attestato di rischio di un altro veicolo di proprietà, pertanto ne rimangono escluse le società.
Lo stesso criterio è stabilito dall’art. 134 4° comma bis, del Codice delle Assicurazioni private.
Saluti.
Salve,
apprezzerei un chiarimento sulla seguente situazione. Sono proprietario di un auto che sto nazionalizzando dalla Germania: non ho ancora i documenti definitivi; ho ricevuto targhe italiane e foglio di via.
In queste condizioni e’ possibile stipulare sul mezzo una assicurazione intestata a mio padre (non facente parte del nucleo familiare)?
Se cio’ non e’ possibile, puo’ indicarmi il perche’?
Se invece e’ possibile quali documenti sono necessari per la compagnia assicuratrice?
Ringrazio in anticipo. Cordiali Saluti, Giovanni
Salve GIOVANNI,
quando si tratta di assicurare un mezzo che non ha ancora una definizione documentale, ogni compagnia assicuratrice adotta delle regole diverse. Tuttavia, visto che ci sono le targhe italiane ed il foglio di via, non dovrebbero sussistere problemi.
Ti consigliamo quindi di farti fare dei preventivi da alcune agenzie assicuratrici.
L’assicurazione potrà essere intestata a tuo padre, il quale ne risulterà soltanto il contraente (cioè colui che paga di fatto il premio assicurativo), ma la classe di merito dell’assicurazione si riferirà al proprietario dell’auto, quindi il costo verrà calcolato non in base ai parametri di tuo padre, ma in base a quelli del proprietario dell’auto.
Saluti.
Salve,
Se possibile richiederei un chiarimento per il trasferiment di classe di merito.
Sono socio amministratore di una società di capitali e dovrei acquistare un’auto intestata alla società. Esiste la possibilità di trasferire la mia classe di merito sull’auto che farò intestare alla società? Esiste una normativa che regola questo tipo di trasferimento o é a discrezione della compagnia assicurativa?
Grazie.
Salve STEFANO,
per usufruire del decreto Bersani gli intestatari dei veicoli devono essere necessariamente delle persone fisiche, quindi non è possibile tra persone e società. E’ una norma del Codice delle Assicurazioni private: art. 134, comma 4-bis.
Saluti.
Buongiorno,
La ringrazio per la risposta.
avevo questa speranza perchè so che il passaggio puo avvenire tra un dipendente che ha sempre usato una auto aziendale e la sua nuova auto personale acquistata,per esempio, in caso di dimissioni. Pensavo si potesse procedere anche in senso inverso.
Grazie
Vorrei sapere se l’assicurazione della moto 50cc è intestata a me la possono guidare altri grazie
Salve MONICA,
se nel contratto assicurativo non ci sono limitazioni la può guidare chiunque.
Controlla che ci sia scritto “guida libera” o qualcosa di simile, e che non ci sia scritto “guida esclusiva” o qualcosa di analogo. Solo in quest’ultimo caso vorrebbe dire che il 50 cc lo puoi guidare solo tu.
Saluti.
Buongiorno, le scrivo per sapere se le informazioni date dalla mia compagnia sono corrette, non avendo trovato un preciso riscontro in rete.
Sono socio a resp.illimitata in una sas, con una vettura aziendale in classe di assegnazione 3. Non ho vetture a me intestate da oltre dieci anni; ho ora acquistato (a me intestata) una vettura usata e devo assicurarla.
La mia compagnia dice che possono tenermi valida la classe dalla vettura aziendale anche su quella privata, essendo la ditta una società di persone di cui sono amministratore; purchè sia io (o un famigliare convivente) il conducente.
E’corretto? In tal caso è una cosa prevista dalla legge o lasciata a discrezionalità della compagnia?
Grazie in anticipo!
Cordiali saluti
Andrea
Salve ANDREA,
In base al decreto Bersani, solo le persone fisiche possono utilizzare la classe di merito presente nell’attestato di rischio di un altro veicolo di proprietà, pertanto ne rimangono escluse le società.
Lo stesso criterio è stabilito dall’art. 134 4° comma bis, del Codice delle Assicurazioni private.
Tuttavia, è normalmente ammesso dalle compagnie assicuratrici (anche se non espressamente stabilito da una norma), il mantenimento della classe di merito quando avviene un trasferimento del veicolo da socio a società di persone e viceversa.
Da ciò deduciamo, anche se trattasi di un’ipotesi differente ma che riguarda comunque un socio ed una società di persone, che quanto riferito dalla tua Compagnia corrisponda a quanto stabilito da una regola assuntiva interna.
Saluti.
Salve,
sono socia di una srl non unipersonale, e abbiamo un’auto aziendale, la cui assicurazione risulta intestata alla società.
Da poco un conoscente mi ha detto che la sua auto, pur intestata alla sua srl (sempre non unipersonale) ha l’RCA a suo nome (persona fisica). Mi chiedo se sia possibile allora cambiare l’assicurazione a mio nome e lasciare l’auto intestata alla srl, considerando che avrei un notevole risparmio nel premio.
Grazie
Saluti
Salve CHIARA,
i contratti assicurativi prevedono la distinzione tra assicurato-persona fisica e assicurato-persona giuridica/azienda.
Sembra alquanto improbabile che un’auto intestata ad un’azienda abbia come intestatario della Rca una persona fisica. L’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo, per cui se l’auto è intestata alla società non puoi avere un premio assicurativo da pagare calcolato a tuo nome.
L’unica cosa che puoi cambiare è il contraente, cioè colui che paga la polizza, ma in termini economici non cambierà nulla poiché il costo dell’assicurazione viene comunque calcolato sull’attestato di rischio appartenente alla società.
Per una curiosità personale, potresti comunque contattare l’agenzia assicurativa del tuo conoscente e chiedere quali criteri adottano in tali ipotesi.
Saluti.
Salve,
alcuni anni fa ho migrato la mia polizza personale RCA, con relativa classe di merito, facendola intestare ad una società di persone (S.a.s.) della quale ero socio amministratore, in conseguenza dell’acquisto di un’auto aziendale.
Successivamente la società è stata trasformata dapprima in S.n.c. e poi in S.r.l., l’attuale forma societaria.
La polizza RCA, per l’auto che ho sempre avuto in uso, è attualmente in classe 1 da diversi anni e risulta intestata alla S.r.l..
Se ora volessi tornare ad avere un’auto privata, acquistando la medesima auto aziendale, posso restare nella classe bonus malus che con il passare degli anni ho raggiunto? O devo necessariamente rientrare in classe 14?
Saluti e grazie.
Salve MARCO,
solitamente non è possibile acquisire la classe di merito di un’auto intestata ad una società di capitali. Il decreto Bersani precisa infatti che il soggetto da cui prendere la classe di merito deve essere una persona fisica.
Molte compagnie consentono che la classe bonus-malus si conservi in caso di trasferimento di proprietà da socio a società di persone e viceversa, ma non da socio a società di capitali e viceversa.
Saluti.
salve,
vorrei sapere se l’assicurazione del mio camper risarcisce le lesioni che ha riportato mio figlio a causa di una brusca frenata dello stesso. mio figlio ha battuto con la bocca sul cruscotto e si è rotto il labbro e spezzato un dente
Salve ANNA,
ma il camper era guidato da tuo figlio? La dinamica non è molto chiara…
Se guidava lui devi controllare se la polizza contiene anche la garanzia “infortuni conducente”. Si tratta di una garanzia accessoria che di solito deve essere pagata a parte e non è inclusa nella Rca. Devi inoltre controllare le condizioni di polizza, poiché alcune garanzie per infortuni al conducente risarciscono solo in caso di morte o di invalidità permanente.
Saluti
vorrei sapere se rientra nei risarcimenti della rca il caso di un’auto lasciata in parcheggio (libero) per distrazione senza freno a mano.Qest’auto dopo l’allontanamento del conducente ,per una lieve pendenza della strada si muove e finisce il suo moto urtando altra auto in ferma.
Salve EGIDIO,
il risarcimento è ammissibile, ma se i veicoli coinvolti sono più di 2 non si tratta più di indennizzo diretto e quindi la richiesta va inoltrata alla compagnia di controparte.
Saluti
Salve a tutti avrei un quesito urgente da porvi!!
Il cambio di domicilio diverso dalla residenza deve essere comunicato all’assicurazione? Sono ancora residente con i miei genitori ma vorrei domiciliarmi in un altra provincia dove convivo con la mia fidanzata, e mi chiedo se devo comunicare questa informazione all’assicurazione!!grazie a chiunque vorrà rispondermi!!!
Salve ANTONIO,
ai fini del calcolo del premio assicurativo, il dato che è obbligatorio comunicare all’assicurazione è la residenza, pertanto non devi comunicare la domiciliazione in un’ altra città.
Saluti
Buongiorno
Vorrei approfondire il commento precedente.
Fra pochi giorni comprerò un’altra macchina per fini lavorativi e la mia
attuale macchina la passerò alla mia ragazza.
Comprando l’auto usata usufruisco della legge Bersani passando
dalla mia 11ESIMA CLASSE ALLA CLASSE CU1 DI MIA MADRE.
(sono residente con i miei genitori)
Vorrei risolvere una questione forse utile a molta gente,
giacchè, la prossima settimana andrò dalla mia assicurazine
e vorrei essere sicuro di parlare con giusta causa.
Step1: compro NUOVA macchina e con la legge Bersani
passo in CU1
step2: tengo la vecchia macchina e faccio il passaggio di questa
con mio padre (risultando un acquisto a carico suo).
Step3: mio padre farà nuovamente il passaggio a me, per avere la
polizza comunque a mio nome.(risultando un acquisto a carico MIO).
p.s. naturalmente questi passaggi son da valutrare se recuperabili
con il risparmio dell’assicurazione
QUI ARRIVA IL NODO DA DISTRICARE.
Tornando a me la “macchina A” e avendo già un’altra “macchina B” che
ormai, come su detto grazie alla legge Bersani, è in classe CU1,
l’impresa di assicurazione, stipulando un nuovo contratto per la “macchina A”
dovrebbe assegnare al contratto una classe di merito PARI a quella
risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
già assicurato, ergo la CU1 della macchina comprata.
Avrei in definitiva due macchine in classe CU1.
Questo caso limite, di passaggi di macchina in famiglia, potrebbe essere
legalmente accettato? La mia seconda macchina passerebbe realmente
in CU1?
Saluti Marco M.
Salve MARCO M,
come ribadito più volte, in merito alla possibilità di effettuare un passaggio di proprietà tra familiari (escluso il caso di coniugi in regime di comunione dei beni) per mantenere la classe di merito, non esiste una regola generale.
Alcune compagnie lo consentono, altre no poiché l’autonomia contrattuale concessa alle singole compagnie assicuratrici permette di accettare acquisti o passaggi di proprietà tra familiari.
Ma ribadiamo un concetto importante: consultate sempre il vostro assicuratore o un’altra compagnia assicuratrice prima di procedere con il passaggio di proprietà, per non incappare in spiacevoli sorprese!
Il fattore essenziale è costituito dall’eventuale possibilità, concessa dalla compagnia assicuratrice, di acconsentire al passaggio di proprietà tra familiari pur non trattandosi di una voltura tra coniugi in regime di comunione dei beni (cioè l’unico caso ufficialmente accettato dalle Compagnie). Nel tuo caso sarebbero poi due passaggi di proprietà, e questo, agli occhi del tuo assicuratore, apparirebbe chiaramente un tentativo di “aggirare l’ostacolo”.
Saluti
Buongiorno,
chiedo un chiarimento, partendo da una premessa: una società A (immobiliare) detiene parte del capitale della società B (commerciale) ed è proprietaria dell’immobile in cui la B ha sede.
Un dipendente della B alla guida di una vettura di proprietà della stessa B durante una manovra ha danneggiato parte dell’immobile di proprietà della A.
L’assicurazione non risarcisce per mancanza del rapporto di terzietà.
e’ corretto ?
Grazie in anticipo e cordiali saluti. Gabriele
Salve GABRIELE,
in base all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni, non sussiste il cosiddetto rapporto di terzietà, cioè non si considerano come terze persone da risarcire: coniugi, genitori, figli e altri parenti fino al 3° grado, limitatamente ai danni alle cose (cioè i danni alla persona vengono sempre risarciti). Lo stesso vale per i soci illimitatamente responsabili ed i loro parenti (escluse pertano SRL ed Spa), quando l’assicurato è una società.
Quindi, per semplificare, diciamo che quando avvengono sinistri tra parenti, o tra soci di società di persone e loro parenti, i danni materiali non vengono risarciti.
Per quanto avvenuto nella vicenda che ci hai prospettato, bisognerebbe capire di che tipo di società si tratta e a chi sono intestate le polizze della società A e della società B. Ci sembra, però, di capire che l’immobile danneggiato appartenga ad A, quindi si deve ritenere escluso il rapporto di terzietà.
Saluti
Buongiorno.
Vorrei sapere se è possibile trasferire la classe di merito da una società di persone ad uno dei soci intestatari della società stessa.
Salve BETTINA,
di norma la classe bonus/malus si mantiene in caso di trasferimento di proprietà del veicolo da socio a società di persone e viceversa. Però, per sapere se le regole interne della tua compagnia assicuratrice escludono tale possibilità, ti consigliamo di leggere attentamente le condizioni contrattuali della polizza o di chiedere informazioni al tuo agente assicuratore.
Saluti
Da quanto mi dite direi senz’altro di sì in quanto le società sono due srl.
Le polizze assicurative sono intestate ad A quelle di r.c. relative all’immobile e a B quella dell’auto in questione.
Grazie ancora, cordiali saluti
Buonasera,
Chiedo un informazione : E’ possibile intestare una macchina ad una società di una singola persona (con partita iva), e poi fare l’assicurazione dell’auto stessa come privato o intestata addirittura ad un’altra persona ?
Grazie
Cordiali Saluti
G.
Salve GIULY,
non è possibile. Le auto intestate alla società devono possedere una polizza assicurativa avente come intestatario la società stessa. Inoltre il decreto Bersani è applicabile solo tra persone fisiche, con qualche eccezione quando si tratta di trasferimento di proprietà da società di persone ad un socio.
Saluti
Buongiorno,
sono proprietario di un auto come persona fisica che è in classe 1 da diversi anni. Sono anche socio amministratore di una s.r.l. che deve comprare un auto aziendale che verrà usata esclusivamente da me stesso. L’assicurazione deve essere intestata alla società o può essere intestata alla persona fisica? E l’assicurazione per l’auto aziendale deve necessariamente partire dalla classe 14 o si può usare la mia classe?
Salve MARCO,
l’assicurazione deve essere intestata alla persona o alla società che risulta essere proprietaria dell’auto sul libretto di circolazione, per cui non è possibile avere 2 intestatari differenti, uno sul libretto e l’altro sulla polizza assicurativa.
In caso di auto aziendale, inoltre, non è consentito applicare il decreto Bersani per acquisire la classe di merito di una persona fisica, in quanto tale legge non è applicabile per le società di capitali.
Saluti
Salve, sono l’unica proprietaria di un’autoscuola. Ho già due macchine a me intestate con uso autoscuola. Ne sto per comprare una nuova, sempre da intestare a me, per uso autoscuola. Vorrei sapere se sulla macchina nuova posso usufruire del decreto Bersani, visto che comunque la mia attività è intestata solo a me.
Salve CARLA,
non dovrebbero esserci impedimenti, ma se l’autoscuola è un’attività e le auto sono intestate alla società (=autoscuola), non sarebbe possibile applicare il decreto Bersani.
Visto che il tuo è un caso particolare, poiché eserciti un’attività di autoscuola, ti consigliamo di chiedere ulteriori spiegazioni alla tua compagnia assicuratrice.
Saluti.
volevo sapere quante macchine ad uso privato si possono intestare ad una ditta s.r.l. composta da due soci.
Grazie.
Cinzia
Salve CINZIA,
questi sono dettagli contrattuali che possono variare da compagnia a compagnia, per cui dovresti rivolgerti a varie agenzie assicurative.
Saluti
BUONASERA. AVEVO BISOGNO DI UN CHIARIMENTO: PER TANTI ANNI HO UTILIZZATO L’AUTOVETTURA AZIENDALE PORTANDOLA IN CLASSE CU 03. ORA HO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO E RITIRATO L’AUTOVETTURA INTESTANDOLA A ME COME PRIVATO. VOLEVO SAPERE SE E’ POSSIBILE MANTENERE LA STESSA CLASSE CU 03 MATURATA GRAZIE ALLA MIA CONDOTTA DI GUIDA UTILIZZANDO L’ATTESTATO CHE ERA DELL’AZIENDA -SRL- SULLA MIA NUOVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, IN QUANTO NON HO ALTRI VEICOLI DI PROPRIETA’ IN CLASSE PIU’ FAVOREVOLE RISPETTO ALLA CU 14 X UTILIZZARE IL DECRETO BERSANI.
IN ATTESA RINGRAZIO. DANIELA
Salve DANIELA,
quando si tratta di assicurare vetture appartenute precedentemente ad un’azienda, il decreto Bersani può essere utilizzato solo in ipotesi di trasferimento di proprietà da socio a società di persone e viceversa. Non è invece possibile stipulare una nuova Rca riferendosi all’attestato di rischio intestato ad una società, per beneficiare della stessa classe di merito, anche perché il veicolo era appunto intestato ad un’altro soggetto, per giunta considerato persona non fisica. Quindi nel tuo caso, se non puoi beneficiare della Bersani con un altro tuo familiare convivente, dovrai ripartire dalla 14° CU.
Consigliamo comunque di contattare l’agenzia assicurativa che ha fornito la copertura quando l’auto era intestata all’azienda, poiché spesso in questi casi le Compagnie possono fornire tariffe vantaggiose.
Saluti
IO RINGRAZIO, MA A QUESTO PUNTO AVREI BISOGNO ALLORA DI CAPIRE COSA SI INTENDE DIRE (ho le idee confuse)IN QUESTO ARTICOLO CHE HO TROVATO: CHI PERDE IL “BENEFIT” RIENTRA TRA QUELLI ESCLUSI DALLA LEGGE BERSANI E DEVE RICOMINCIARE DALLA CU 14 OPPURE LA “NOVITA'” E’ PROPRIO CHE L’AGEVOLAZIONE DI MANTENERE LA CU 03 MATURATA SPETTA PURE AL DIPENDENTE CHE RITIRA L’AUTO AZIENDALE segue l’articolo e nuovamente grazie. Daniela R.
Novità ! – Classe di merito valida cinque anni
Nel caso in cui il contratto di Assicurazione RC Auto è sospeso o non viene rinnovato per mancato utilizzo del veicolo, o comunque in tutti i casi di cessazione del rischio (quindi il veicolo non viene più utilizzato, per vendita, rottamazione, etc.), l’ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validità per cinque anni (art. 5, legge 40 del 2007.)
(eccoci:) UN CASO TIPICO È QUELLO IN CUI VIENE A TROVARSI CHI UTILIZZA UN’AUTO AZIENDALE E, ALLA PERDITA DI QUESTO BENEFIT, DEVE ACQUISTARE UN’AUTO PROPRIA.
FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA NOVITÀ (3 Aprile 07) LA CLASSE DI MERITO SI POTEVA MANTENERE PER UN ANNO, (quindi??) o diciotto mesi in alcuni casi particolari.
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Salve DANIELA,
abbiamo trovato l’articolo in questione e la considerazione da fare è la seguente: l’articolo si riferisce alla validità temporale dell’attestato di rischio, passata cioè da 1 a 5 anni grazie al decreto Bersani. L’aggiunta di quello che viene chiamato “caso tipico” può essere soggetto a diverse interpretazioni.
A nostro avviso, la spiegazione più logica riguarda l’ipotesi in cui una persona che non utilizza più, vende o rottama un’auto perché usufruisce dell’auto aziendale, può un domani, qualora non dovesse più utilizzare l’auto aziendale, ritornare ad usufruire della classe presente sul suo ultimo attestato di rischio (quello cioè dell’auto non più utilizzata, venduta o rottamata), purché ciò avvenga entro 5 anni dalla disdetta dell’ultima assicurazione per l’auto personale. Supponiamo, però, che tu non possa più esibire un attestato di rischio valido, visto che hai portato in 3° classe la vettura aziendale, quindi pensiamo che tu non possegga un attestato per l’auto personale rilasciato dopo aprile 2007.
Inoltre, se la legge dice che la classe di merito presente sull’attestato di rischio appartiene all’intestatario dell’attestato stesso (cioè il proprietario dell’auto), come può essere possibile che un nuovo proprietario utilizzi quell’attestato (appunto intestato ad un altro) per assicurare il proprio veicolo?
Come già accennato nel precedente commento di risposta, il decreto Bersani è valido soltanto per le persone fisiche, quindi deve essere utilizzato per stipulare una nuova polizza dallo stesso proprietario o dai familiari. Quindi non si può utilizzare un attestato appartenente ad una società per assicurare un’auto.
Saluti
VI RINGRAZIO E MI COMPLIMENTO CON VOI SIA PER LA DEDIZIONE CHE PER LA TEMPESTIVITA’ LA CHIAREZZA ED ESAUSTIVITA’ DELLE VS RISPOSTE. BUON LAVORO. DANIELA
Salve DANIELA,
grazie a te per essere intervenuta.
Buon proseguimento.
In base a quale parametro viene effettivamente calcolato il premio assicurativo di un auto?
A) Provincia di immatricolazione dell’ auto
B) Provincia di residenza del proprietario dell’ auto
C) Provincia di residenza del contraente della polizza
Salve ANGELO,
oltre ai dati tecnici del veicolo, cioè i Kw, e all’età dell’assicurato, il premio di un’assicurazione è determinato dalla provincia di residenza del proprietario dell’auto.
Saluti
La mia società di software ha clienti a Catanzaro e ad Macerata, il mezzo più rapido e conveniente risulta l’automobile. Ora mi si prospetta la possibilità di acquistare un auto immatricolata autocarro, le domande sono: i collaboratori che la useranno sono tutti con contratto co.co.pro, poiché leggo che questi mezzi possono essere utilizzati solo da dipendenti chiedo se i lavoratori con questo tipo di contratto sono equiparati a lavoratori dipendenti, e quindi che le coperture assicurative (terzi trasportati, assicurazione conducente,ecc..) sono valide.
L’altra domanda, fermo restando che il mezzo sarà utilizzato esclusivamente per il trasporto del personale dell’azienda è corretto considerarlo un bene strumentale e operare tutte le detrazioni previste per questi beni.
Salve VINCENZO,
il contenuto del tuo commento richiede delle risposte di ordine tecnico-amministrativo, per cui è necessario, dopo aver consultato un commercialista, chiedere alla compagnia assicuratrice da te scelta, o ad altre Compagnie presso le quali ti recherai per dei preventivi, quali sono le disposizioni interne per assicurare i mezzi della tua società, in virtù del rapporto di collaborazione con il personale di cui ti avvali.
Saluti
Buogiorno,
nel caso di una snc con più autoveicoli e autocarri intestati alla stessa volevo sapere se un dipendente alla guida di un autocarro urta nel parcheggio un’autoveicolo della stessa azienda, l’assicurazione non risarcisce nulla?
grazie
Salve DANIELA,
in base all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni, non sussiste il cosiddetto rapporto di terzietà, cioè non si considerano come terze persone da risarcire: coniugi, genitori, figli e altri parenti fino al 3° grado, limitatamente ai danni alle cose (cioè i danni alla persona vengono sempre risarciti). Lo stesso vale per i soci illimitatamente responsabili ed i loro parenti (escluse pertano SRL ed Spa), quando l’assicurato è una società.
Il Codice non parla di dipendenti, ma essendo i mezzi intestati alla medesima società, dovrebbe mancare il rapporto di terzietà.
Ti consigliamo di chiedere ulteriori informazioni al tuo agente assicuratore.
Saluti
BUONGIORNO, HO UN CONTRATTO DI RC PROFESSIONALE PER MEDICO GENERICO DECORSO IL 01/2010 CON SCADENZA 01/2013 -NELL’ALLEGATO DI POLIZZA E’ RIPORTATO L’ART. SULLA POLIENNALITA’ (L.99 23/07/09)DOVE SI LEGGE CHE IL CONTRATTO GODE DI UNA RIDUZIONE DEL PREMIO AI SENSI DELLA LEGGE MA NON E’ INDICATO IN POLIZZA A QUANTO AMMONTA LO SCONTO E QUINDI NON HO LA CERTEZZA CHE LA POLIZZA SIA REALMENTE SCONTATA -DOMANDA: E’ POSSIBILE DISDETTARE LA POLIZZA CHE HA LE CARATTERISTICHE SOPRA DESCRITTE O DEVO ATTENDERE IL 2013? GRAZIE DANIELA R.
Salve DANIELA,
per i contratti stipulati dopo l’entrata delle Legge Bersani, quindi dopo il 2 Aprile 2007, in caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni. Per cui, rispettando tale termine, anche le polizze poliennali possono essere disdettate alla scadenza annuale.
Saluti
TEMO DI NON ESSERE RIUSCITA A SPIEGARMI COME VOLEVO, IN EFFETTI QUELLO CHE MI DITE CORRISPONDE A QUANTO INTRODOTTO CON LA LEGGE BERSANI DEL 2007, MA A ME, IN AGENZIA DOVE HO STIPULATO IL CONRATTO, HANNO DETTO CHE LA LEGGE 99 DEL 23/07/2009 HA PARZIALMENTE MODIFICATO LA LEGGE BERSANI PONENDO UN VINCOLO/DIVIETO ALLA DISDETTA ANNUALE OVVERO, LA SUDETTA LEGGE RECITA CHE SE VIENE SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO POLIENNALE E SE VI E’ UNO SCONTO SPECIFICO, CONCESSO APPOSITAMENTE PER FAR SI CHE IL CONTRAENTE ACCETTI LA DURATA POLIENNALE, A QUESTO PUNTO IL CONTRATTO NON PUò ESSERE DISDETTATO PRIMA DEL TERMINE DI TALE PERIODO, E CHE COMUNQUE QUESTO PERIODO NON PUO’ SUPERARE (credo)I CINQUE ANNI DOPO I QUALI (AD ESEMPIO IN CASO DI DECENNALITA’) SI E’ LIBERI DI DISDETTARE.
RIPORTO IL TESTO DEL DECRETO: “L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.” NEL MIO CASO IL CONTRATTO DURA 3 ANNI (dal 2010 al 2013 -io avevo chiesto anni 1 ma…) IN POLIZZA LEGGO IL RICHIAMO ALLA LEGGE 99 MA NON VEDO SPECIFICATO ALCUNO SCONTO CHE MI FACCIA CAPIRE CHE EFFETTIVAMENTE LO STESSO SIA STATO APPLICATO E A QUANTO AMMONTA E DI ESSERE DI CONSEGUENZA VINCOLATA. HO TROVATO UNA PROPOSTA MOLTO PIU’ INTERESSANTE (non di premio ma di contenuti e garanzie)COSA POSSO FARE? POSSO DISDETTARE? grazie per l’attenzione. DANIELA R.
Salve DANIELA,
in effetti le condizioni contrattuali dovrebbero esplicitare il contenuto e l’ammontare dello sconto applicato. Per avere informazioni più dettagliate, sarebbe il caso di visionare il contratto. Forse è più opportuno far visionare il contratto assicurativo ad un legale, per appurare se effettivamente ci sono state delle violazioni in merito alla chiarezza contrattuale.
Saluti
Salve, sono socio amministratore di una Sas e ho ceduto la mia vecchia auto alla società.
Posso mantenere l’attuale classe di merito
(attiva con la mia nuova auto personale)per stipulare una polizza sulla vettura aziendale?
Grazie
Salve,
ho un motorino 50 di cui non sono il proprietario ma la cui assicurazione è intestata a me. Io sono residente a Benevento ma ho sempre mantenuto il motorino a Napoli perché mi serviva solo quando mi recavo lì per seguire dei corsi universitari. Adesso che ho terminato gli studi, il motorino è rimasto a Napoli e lo sta usando mio fratello. E’ tutto regolare, visto che Benevento ha delle polizze auto più favorevoli rispetto a Napoli? E in caso di incidente? Grazie mille.
Salve GERARDO,
la tariffa assicurativa viene calcolata in base al luogo di residenza del proprietario del veicolo. Nel tuo caso, quindi, dovresti pagare in base alle tariffe applicate nel luogo di residenza dell’autentico proprietario del motorino. Devi quindi farti dire dal tuo agente (o ricavarlo dal contratto assicurativo) se tu figuri come assicurato o come contraente (cioè colui che paga materialmente il premio assicurativo).
In passato le compagnie assicuratrici stipulavano delle assicurazioni anche quando l’assicurato era differente dal proprietario, ma oggigiorno non è più ammissibile questa consuetudine. Si tratterebbe di regolarizzare la tua posizione, cioè chiedendo informazioni alla tua Compagnia visto che tu non sei il proprietario del motorino.
Saluti
Buongiorno
io convivo con la mia compagna, con la quale non sono sposato, e con la figlia di lei, patentata. All’anagrafe siamo tutti e 3 nello stesso stato di famiglia. Si puo’ applicare la legge Bersani sull’attestato di rischio a tutti e tre i membri del mio nucleo familiare?
Grazie (anche per tutte levostre precedenti risposte, utilissime)
Roberto
Salve ROBERTO,
data la presenza di tutti e 3 nello stesso stato di famiglia, è possibile godere dei benefici concessi dal decreto Bersani.
Attenzione però: è consentito avere la classe di merito di una persona convivente solo in seguito ad acquisto o voltura di un veicolo (nuovo o usato), cioè il decreto Bersani non è retroattivo, quindi non puoi assicurare con una classe migliore un veicolo che già possiedi e che è già stato assicurato da te o da un tuo familiare.
Saluti
buongiorno e grazie all’amministratore per i vari report.
pongo il mio quesito: ho appena creato con atto notarile una srl unica, fra pochi giorni avro’ la partita iva. vorrei inserire nel patrimonio della società un veicolo:
come sarò classificato nel caso di una autovettura ;privata,(cioè solo trasporto di persone)oppure promiscua, in quanto dovrei caricare piccoli colli di merce aziendale che per la loro dimensione possono stare tranquillamente nel baule anche di quella privata.
inoltre vorrei e posso?? inserire con effettuazione di voltura il mio camper privato intestandolo alla società.l’assicurazione che dicitura avrebbe?sempre camper privato intestato ad srl oppure mezzo promiscuo fisto che a bordo ci sono attrezzature fisse per il campeggio.grazie e buoana continuazione
Salve MAURIZIO,
indicativamente la classificazione dell’auto dipende dall’omologazione riportata sul libretto di circolazione. Se si tratta di vettura normale (non autocarro) intestata all’azienda, sarà una semplice vettura che avrà come proprietario e assicurato una società e non una persona fisica. Per il trasporto di cose, solitamente si deve usare un autocarro, cioè un veicolo utilizzato per le attività professionali specifiche.
Anche il tuo camper potrebbe risultare intestato ad un’azienda invece che ad una persona fisica, ma dal punto di vista assicurativo non cambia nulla, pertanto è opportuno chiedere alla tua compagnia assicuratrice quale classificazione acquisterebbe.
Saluti
aggiungo che ho pensato al camper in quanto è l’unico mezzo attual che ancora gode di una classe di merito svantaggiata(la 11)
se una polizza è intestata a una persona ormai defunta è possibile usufruirne fino a che questa non scade? L’auto però è stata intestata ad altre due persone parenti la moglie e la figlia che però non vivono insieme?
Salve ANNALISA,
gli eredi possono beneficiare della copertura assicurativa del defunto fino alla scadenza della stessa, tranne nel caso in cui l’auto non sia già stata volturata agli eredi, cioè se è già stata eseguita la successione a favore degli eredi. Infatti per legge bisogna provvedere ad effettuare la successione ereditaria entro 12 mesi dalla data del decesso.
Nel tuo caso, però, l’auto è gia stata volturata (passaggio di proprietà) con una cointestazione a 2 parenti del defunto, che non hanno la stessa residenza, quindi l’assicurazione sarà stipulata in cointestazione ripartendo dalla classe di ingresso, cioè dalla 14°.
Se però la figlia facesse un passaggio di proprietà alla madre, quest’ultima (purché in regime di comunione dei beni con il marito defunto) godrebbe della stessa classe di merito del marito defunto. In questo caso dovrebbero affrontare le spese per un ulteriore passaggio di proprietà dalla figlia alla madre, quindi si tratterebbe di valutare attentamente i costi e la convenienza.
Saluti
salve a tutti sono possesore di un autovettura intestata a me in cui assicurata con la legge bersani… visto che vorrei cambiare assicurazione vorrei sapere se ho diritto al cosiddetto foglio di rischio.
saluti
Salve CAMILLO,
l’attestato di rischio viene rilasciato da ogni Compagnia, almeno 1 mese prima della scadenza annuale della polizza. Per cui, quando alla scadenza deciderai di cambiare assicurazione, sarai già in possesso dell’attestato di rischio recapitatoti per posta almeno 1 mese prima. Se non dovesse arrivarti è tuo diritto richiederlo all’agente assicuratore.
Saluti
Salve, sono socio amministratore di una Sas ho rottamato la mia vecchia auto personale ed ho acquiatato una nuova vettura aziendale.
Posso utilizzare la mia attuale classe di merito presente sull’attesto ri rischio relativo all’autovettura che ho rottamato, per stipulare la nuova polizza sulla vettura aziendale?
Grazie
Salve LUIGI,
se la nuova auto è intestata alla Società, non è possibile usufruire del decreto Bersani, per cui non puoi stipulare un’assicurazione con la classe di merito finora maturata con l’auto personale.
Saluti
buongiorno! le chiedo cortesemente un suggerimento, riguardo questo mio problema:
possiedo la patente da 26 anni e durante questo periodo,con varie auto, ho sempre trasferito la stessa polizza rca da un veicolo all’altro, con la medesima compagnia assicurativa.Poi nel 2005, ho acquistato una
Punto van immatricolata autocarro, presso un concessionario, l ho intestata a me comunque per uso personale.in quel occasione la solita compagnia assicurativa mi trasferi la polizza nella sezione autocarri. dalla 7ma classe (auto) passai alla presunta corrispondente 3za (autocarri). Oggi sto acquistando una nuova auto, non autocarro, e chiedendo, sempre alla stessa compagnia, di ritrasferire la polizza, la risposta e stata:
ripartire dalla 14ma classe!le sembra possibile? Consideri pure nella sua risposta, che nel novembre 2007 ho avuto un sinistro con causa al 50%. La ringrazio fin d ora, per la sua disponibilità. Buone Feste!
Salve FRANCO,
da quando è entrata in vigore la legge Bersani (aprile 2007), sono cambiate un po’ di cose.
A nostro avviso l’anomalia è da ravvisare quando nel 2005 c’è stato un passaggio da polizza-auto a polizza-autocarri. Ma all’epoca ogni compagnia poteva applicare delle regole interne e di conseguenza permettere alcune variazioni contrattuali.
La tua agenzia assicurativa ha fornito quella risposta perché se la Punto Van, pur essendo per uso personale, è immatricolata come autocarro (sul libretto), acquistando un’altra auto (non autocarro) il decreto Bersani non può essere applicato, per cui dovrai ripartire dalla 14° classe.
Saluti.
Buon Anno.
espongo il mio problema:
sono contraente di una polizza RCA su un’auto intestata a mio padre che purtroppo è deceduto, come erede ho tempo 3 mesi x decidere se accettare o no l’eredità, in questo periodo l’RCA mi garantisce la copertura in caso di incidente?
grazie mille e buone feste
Salve LUANA,
finché l’auto rimarrà intestata a tuo padre, cioè finché non avvierai le pratiche per la successione ereditaria, la polizza può rimanere intestata a tuo padre (anche se deceduto) e quindi manterrai la copertura assicurativa. Se deciderai di accettare l’eredità, dovrai però comunicare immediatamente il cambio di intestazione dell’auto al tuo agente assicuratore.
Saluti.
Sono un artigiano (ditta individuale) e ho un autocarro di proprietà e attualmente assicurato in classe CU 9. Sto facendo una società SRL con un altro artigiano e quindi dovrò fare il passaggio di proprietà del mio autocarro alla nuova ditta. Visto che il conducente esclusivo di tale autocarro ero e sarò sempre io, posso ereditare la mia classe 9?
Salve RICCARDO,
il decreto Bersani è attuabile solo tra persone fisiche, pertanto rimangono escluse le società. Quindi, in ogni caso, anche con passaggio di proprietà alla nuova ditta, l’intestatario del veicolo sarà una società, pertanto sarai costretto a ripartire dalla 14° classe.
Saluti
Espongo il caso:
Tizio è al contempo amministratore della società A e liquidatore della società B, entrambe srl, un veicolo della società A urta un veicolo della società B.
Posto che sia l’amministratore che il liquidatore in una srl sono illimitatamente responsabili e che nel caso di specie sono la stessa persona.. opera il limite dell’art. 129?
Grazie molte
Salve ANTONIO,
l’articolo 129 esclude la possibilità di risarcimento quando a provocare il sinistro siano i soci. Bisogna pertanto appurare in quale contesto inserire il liquidatore della società B, cioè se il liquidatore (oltre a essere amministratore della società A) deve essere considerato anche socio della società B.
Se colui che ricopre il ruolo di liquidatore non appartiene alla compagine sociale di B, allora riteniamo che non rientri nel limite dell’art.129.
La questione, però, è abbastanza complicata e sottile, pertanto consigliamo di chiedere ulteriori informazioni al proprio agente assicurativo.
Saluti
Qualora un’auto sia intestata ad una azienda di persone o di capitale ma guidata talvolta dalla moglie di uno dei soci ( e dunque da un non socio e non dipendente) la polizza di R.C. è operante o soggetta a rivalsa?
Salve MARCO,
se il contratto assicurativo non include delle clausole limitative, come la “guida esclusiva” o oltre limitazioni apposite per le aziende, il veicolo può essere guidato da chiunque senza che venga applicata la rivalsa.
Consigliamo, quindi, di leggere attentamente le condizioni contrattuali e le singole clausole della polizza.
Saluti
Specifico che il liquidatore era anche amministratore unico di B. Di fatto il danno materiale si è prodotto tra beni di cui il medesimo soggetto, anche se nell’ambito di due società diverse, è tenuto a rispondere illimitatamente.
Salve ANTONIO,
allora in questo caso la fattispecie ricade nell’ipotesi prevista dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni, e quindi manca il principio di terzietà.
Hai contattato la tua assicurazione? Cosa ti è stato riferito?
Saluti
L’assicurazione, per quanto ne ho potuto sapere io che sono esterno alla fattispecie ma la sto visionando dal punto di vista giuridico, ha negato la terzietà. Non capisco un cosa però.. Allora basta che due società qualsiasi abbiano lo stesso amministratore perchè un incidente tra due veicoli non venga risarcito.. Mentre scontri tra due autobus della stessa società municipalizzata ad esempio vengono risarciti. Mi sfugge qualche cosa?
Salve ANTONIO,
per quanto riguarda le società municipalizzate, crediamo si tratti di mezzi che hanno delle coperture specifiche, i cui contratti assicurativi potrebbero avere delle clausole particolari. Inoltre, l’articolo del codice delle assicurazioni parla chiaramente di soci a responsabilità illimitata, per cui per le aziende municipalizzate di trasporti è necessario vedere che tipo di qualificazione giuridica hanno.
Saluti
salve,avrei bisogno di un chiarimento circa i terzi trasportati su un ciclomotore 50cc. non mi e’ chiaro se il passeggero che subisce lesioni sia risarcibile o meno dalla controparte che ha investito il ciclomotore stesso. per fortuna pochi danni vista la dinamica (frontale con auto nel senso vietato di marcia). vi ringrazio infinitamente.
Salve ALBERTO,
le assicurazioni RCA hanno la finalità di risarcire qualsiasi danno causato con colpa, infatti sono delle assicurazioni per la responsabilità civile, cioè per tutelare chiunque subisce un danno.
Quindi, teoricamente, se il ciclomotore è stato investito da un veicolo che nella dinamica risulta avere torto, l’assicurazione deve pagare anche il trasportato del ciclomotore, salvo dimostrare che sul ciclomotore non potevano salire 2 persone e quindi che il conducente-assicurato del ciclomotore non ha rispettato la legge. Nel qual caso l’assicurazione potrebbe non pagare il trasportato a causa di una violazione del codice della strada.
Saluti
Salve,
ho una vettura personale in classe di merito 1. Ho creato una sas di cui sono amministratore ed intendo acquistare un’auto per la società. Se passo la proprietà della vettura personale alla società mantengo la classe di merito? Se si, la nuova auto aziendale posso assicurarla con la classe di merito dell’altra auto? Grazie
Salve PASQUALE,
il decreto Bersani è applicabile solo a favore di persone fisiche, pertanto ne rimangono escluse tutte le società. Questo fatto impedisce che un’auto intestata ad una società possa usufruire della stessa classe di merito appartenente ad una persona fisica, anche se si effettua un passaggio di proprietà.
Saluti
NEL CASO IN CUI UN AUTOVETTURA RISULTI INTESTATA ALLA MOGLIE, SI PUO’STIPULARE CONTRATTO ASSICURATIVO A NOME DEL MARITO ED
USUFRUIRE DELLA LEGGE BERSANI? IN QUESTO CASO
SI PAGHEREBBE MOLTO MENO DI POLIZZA…MA SI E’
IN REGOLA?
Salve DIANA,
per legge auto e assicurazione devono essere intestate alla stessa persona. Non è quindi possibile stipulare un contratto assicurativo in cui l’assicurato figuri persona diversa dal proprietario dell’auto. In passato era consentito, ma da qualche anno tale pratica non è più attuata dalle compagnie assicuratrici.
Saluti
SALVE
CHIEDO DELUCIDAZIONI SU UN ARGOMENTO ABBASTANZA COMPLICATO.
IO SONO PROPRIETARIO DI UN’AUTO ASSICURATA A MIO NOME IN 1°CLASSE;
VORREI ACQUISTARE UNA NUOVA AUTO, INTESTARLA A MIA MADRE CHE E’ RESIDENTE IN CITTA’ E REGIONE DIVERSA DALLA MIA E MANTENERE LA MIA ASSICURAZIONE MA SOPRATTUTTO LA MIA CLASSE DI MERITO!
LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE MI HA RISPOSTO CHE E’ POSSIBILE FARLO MA RIPARTIREI DALLA CLASSE 14°!!!
E’ VERO???
ALTRIMENTI QUALE POTREBBE ESSERE LA SOLUZIONE ALTERNATIVA???
Salve GIUSEPPE,
se acquisti un’auto (quindi pagandola con denaro tuo), ma la intesti a tua madre, risulta comunque essere di proprietà di tua madre. Ne deriva che anche l’assicurazione deve essere intestata a tua madre, la quale se non appartiene al tuo stato di famiglia, dovrà necessariamente partire dalla classe di ingresso, cioè la 14° CU.
In questo modo tu utilizzeresti l’auto (magari pagata da te), ma la proprietaria effettiva sarebbe tua madre, e di conseguenza l’assicurazione sarebbe un’assicurazione intestata a tua madre, perché per legge il titolare della polizza deve coincidere con il proprietario dell’auto.
Purtroppo, se deciderai di intestare il veicolo a tua madre, non potrai usufruire del Bersani e non potrai conservare la tua attuale classe di merito. L’unica soluzione è quella di intestarti normalmente anche quest’auto, oppure (se c’è la possibilità) di intestarla ad una persona che risieda con te.
Saluti
sono titolare con mio fratello di una ditta snc quolora uno dei due cessa attività l’auto intestata a a quetultima può essere intestata a persona fisica e usufruire della legge bersani
Salve FABIO,
la classe di merito può essere mantenuta anche quando la proprietà del veicolo viene trasferita dalla società di persone ad uno dei soci.
Lo stesso si verificherebbe qualora doveste fare un passaggio di proprietà ad un ex socio (in qualità di soggetto privato), ovvero uno di voi due che decide di uscire dalla società, (purché in possesso dei requisiti per l’applicazione del Bersani!).
Quello che conta non è l’attività svolta dalla persona a cui viene volturata l’auto, in pratica è come se uno di voi due acquistasse un’auto per uso personale (nuova o usata), ovvero, è come se voi vendeste l’auto aziendale ad un privato, il quale potrebbe usufruire del decreto Bersani e assicurare l’auto con una classe di merito propria o di un altro parente convivente (come prescritto dal Bersani).
Tuttavia, alcune compagnie assicuratrici potrebbero porre delle eccezioni, quindi ti consigliamo di contattare direttamente il tuo assicuratore prima di effettuare la voltura.
Saluti
Salve. Una volta effettuato il trasferimento di proprietà al PRA tra privati in matttinata, l’assicurazione che copre il veicolo venduto ha ancora validità per l’intera giornata o fino a che non venga reso il tagliando assicurativo alla compagnia (p.e. il giorno seguente)?
Salve FLAVIO,
per far cessare completamente gli effetti della copertura, quindi per dichiarare la “cessazione del rischio“, le compagnie assicuratrici prescrivono la consegna del certificato, del contrassegno (tagliandino) e di una copia dell’atto di vendita.
Certo è, che quando si vende un’auto, il compratore deve circolare solo se in possesso di un’assicurazione a suo nome, anche perché l’assicurazione RCA deve essere intestata al proprietario dell’auto, quindi se il veicolo cambia proprietà, in caso di sinistro ci sarebbe un’incongruenza tra nuovo proprietario dell’auto e intestatario della vecchia polizza (cioè il venditore) e quindi la compagnia assicuratrice potrebbe rifiutarsi di pagare il risarcimento.
Saluti
Ho demolito un’auto intestata anche come assicurazione a mia moglie.La nuova polizza assicurativa intestata a me,mi hanno lasciato la classe di merito di mia moglie cioe’1e ,ma ho perso lo storico.E’ giusto grazie.
Salve FRANCO,
l’applicazione del decreto Bersani dà diritto alla conservazione della classe di merito ma non dello storico maturato, poiché si tratta di una nuova assicurazione, quindi totalmente svincolata dalla polizza che “presta” la classe di merito.
Saluti
IO E MIO FIGLIO ABBIAMO INTESTATA L,ASSICURAZIONE A NOI DUE DEL CAMPER IN CASO DI INCIDENTE IL DANNO SUBBITO O CAUSATO VIENE ATTRIBBUITO A TUTTEDUE PER I PUNTI PATENTE AVENDO UNA AUTO INTESTATA A MIO FIGLIO GRAZZIE
Salve FRANCESCO,
per cortesia, ti chiediamo di riformulare la domanda perché non abbiamo capito se ti riferisci al camper o all’auto.
Inoltre preghiamo gentilmente di non scrivere in maiuscolo, poiché su internet scrivere in maiuscolo equivale a gridare quando si parla con una persona.
Grazie.
Saluti
quali sono le attuali fasce di età su cui viene calcolato il premio da pagare?
Grazie
Salve MARIO,
solitamente sono: 18, 26, 31.
Saluti
Volevo fare una domanda:
come si regoleranno le assicurazioni per i neopatentati dopoo il 9 febbraio che dovessero essere coinvolti in un sinistro e che siano alla guida di auto con rapporto peso\potenza maggiore al limite indicato dall’articolo 117 del codice della strada?
a me è stato detto che l’assicurazione può rivalersi in quanto il conducente “non è abilitato alla guida secondo le normative vigenti” ma ho trovato una sentenza della cassazione (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile – Sentenza del 7 ottobre 2005, n. 19657) in cui è detto: Per cui, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi sia l’assoluto difetto di patente, sia il difetto, originario o sopravvenuto, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca ecc.) in relazione allo specifico tipo di veicolo oggetto di assicurazione. Ove, viceversa, esista nei suddetti termini una abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo, ma integra una semplice illiceità della guida.
cosa ne pensate?
grazie mille
Salve GIANLUCA,
partiamo da un presupposto: le sentenze della Corte di Cassazione non sono vincolanti, ma possono essere seguite dai giudici di grado inferiore. Questo significa che anche se la Corte di Cassazione ha adottato tale decisione, non è detto che un giudice giudicante un ricorso per una violazione del codice delle strada debba seguire necessariamente una decisione della Corte.
Bisogna comunque fare un ricorso ad un giudice di pace e poi sperare che questo segua il parere della Cassazione.
Inoltre la sentenza della Corte di Cassazione è del 2005, mentre il nuovo codice della strada è del 2011, per cui attualmente (come allora) le assicurazioni possono esercitare la rivalsa qualora dovessero riscontrare una violazione del codice della strada, anche in caso di limitazione peso-potenza.
Tutto ciò che poi può essere fatto in sede giudiziale, esula dal discorso assicurativo. Si tratta di casistica giurisprudenziale e di strategie che solo un avvocato può esercitare di fronte ad un giudice, ma si tratta pur sempre di un discorso aggiuntivo a quello assicurativo.
Saluti
Buongiorno,il quesito che voglio fare:
Ho un autovettura che ho venduto su cui avevo una polizza assicurativa cu1, ora posso trasferire detta polizza su un autovettura usata che ha acquistato mio figlio (mio figlio è incluso nel mio stato di famiglia) praticamente intestatario della macchina mio figlio e vorrei trasferire la mia polizza dell’autovettura venduta.
Se si , se mi date qualche norma di legge da portare all’agente della compagnia, il quale non mi consente tale passaggio ma mi dice che devo fare prima il trasfer.di propietà dell’auto da mio figlio a me.
Attendo una VS.gradita risposta.
Giuseppe
Salve GIUSEPPE,
il tuo assicurazione ti ha dato un’informazione corretta.
Non puoi utilizzare una polizza assicurativa ormai annullata per vendita del veicolo, per assicurare un’auto intestata a tuo figlio.
Avendo venduto la tua auto, non possiedi più una polizza attiva, cioè una polizza in vigore, mentre il decreto Bersani prevede che un familiare possa acquisire la Classe di Merito più conveniente solo se la polizza di riferimento (in questo caso la tua) è attiva.
Ora, la tua polizza non è più attiva perché hai venduto l’auto. Tu conservi soltanto un attestato di rischio che vale 5 anni, durante i quali potrai utilizzare la classe di merito indicata su questo documento, solo se ti intesti un’auto. Invece, l’auto intestata a tuo figlio non può prendere la tua classe di merito, proprio perché tu attualmente non possiedi una polizza in vigore.
Quindi, o tuo figlio parte dalla classe di ingresso, cioè la 14°, oppure deve fare un passaggio di proprietà a tuo favore per permetterti di utilizzare la CU1 del tuo attestato di rischio.
Saluti.
salve sono socio in una srl , la società ha aquistato una macchina aziendale ,visto che ha usufruito della rottamazione dando in dietro la mia vecchia vettura,volevo chiedere se è possibile assicurare la nuova vettura intestata alla società con la polizza assicurativa relativa alla vecchia macchina mantenendo l’assicurazione intestata alla mia persona fisica anche perche sarò l’unico utilizzatore
saluti attendo risposta
Salve ENRICO,
purtroppo non è possibile.
Se la nuova auto è intestata alla società anche la polizza assicurativa deve essere intestata alla società, poiché il decreto Bersani prevede che il mantenimento della classe di merito avvenga solo quando auto e polizza siano intestate ad una persona fisica. Le persone giuridiche non possono usufruire di questa legge.
Saluti
Salve ho cercato di capire se la mia situazione sia già stata “dibattuta” prima di ri-porre nuovamente un quesito…
Il mio dubbio è il seguente:
Mia moglie possiede già una assicurazione in classe 4 ed io vorrei usufruire del decreto Bersani ma intestare un nuovo veicolo, che sto acquistando (usato), alla mia IMPRESA INDIVIDUALE (no società di persone no srl no sas, no snc!!)al fine di scaricarne i costi (manutenzione, carburante, ammortamenti vari,etc…)etc…
è possibile o per persone giuridiche si intendono anche le imprese individuali???Un assicuratore mi dice una cosa l’altro un’altra!?’!? a anche il commercialista non lo sa con certezza!??!!!AIUTO!GRAZIE
Salve MASSIMO,
la distinzione va fatta in base al soggetto intestatario. Non è sufficiente che l’impresa individuale abbia la stessa ragione sociale del privato cittadino per assicurare un veicolo come se fosse un’auto propria. Se sul libretto di circolazione c’è scritto il nome dell’azienda come ditta individuale, si intende che il veicolo è un veicolo aziendale. L’impresa individuale è pur sempre un’attività di impresa. E’ vero che non è una persona giuridica, ma l’attività che svolge la differenzia da un privato cittadino, anche se il fatto che il titolare risponde con i propri beni, potrebbe farla rientrare nelle persone fisiche.
Per questo motivo la polizza che vuoi stipulare potrebbe anche essere catalogata come polizza per persone fisiche, però tutto dipende da come viene giudicata l’intestazione sul libretto da parte della compagnia alla quale ti rivolgerai per assicurare il veicolo.
Saluti.
BUONGIORNO, CERCO DI SOTTOPORLE IL MIO QUESITO… HO UN’AUTOVETTURA MERCEDES ASSICURATA DAL 1997 CON CLASSE DI MERITO 6 NEL 2006 HO ACQUISTATO UNA SECONDA AUTOVETTURA, NON VENDENDO IL MERCEDES LA MIA ASSICURAZIONE MI HA FATTO RIPARTIRE CON CLASSE 14, OGGI PERO’ MI CHIEDO SE SI PUO’ USUFRUIRE DELLA LEGGE BERSANI, CONSIDERATO CHE LE DUE AUTOVETTURE A ME INTESTATE HANNO 2 CLASSI DI MERITO DIVERSE.. GRAZIE
Salve GIUSY,
purtroppo non potrai equiparare le classi di merito, poiché la seconda auto è stata assicurata nel 2006, cioè quando ancora il decreto Bersani non esisteva, infatti è entrato in vigore il 3 aprile 2007. Quindi all’epoca dell’acquisto della seconda vettura, la normativa imponeva di ripartire dalla classe di ingresso, ovvero la 14°.
Attualmente l’unico modo per avere la stessa classe di merito della Mercedes, sarebbe quello di fare un passaggio di proprietà ad un componente del tuo nucleo familiare, naturalmente valutandone prima la possibilità e la convenienza.
ATTENZIONE PERO‘: prima di fare un passaggio di proprietà devi chiedere al tuo assicuratore se la compagnia assicuratrice riconosce la validità, ai fini del decreto Bersani, di questo cambiamento di intestazione del veicolo, poiché solitamente i passaggi ritenuti validi sono soltanto quelli fatti tra coniugi in regime di comunione dei beni. Quindi, rivolgiti sempre in via preventiva al tuo agente assicuratore per avere informazioni a riguardo.
Saluti.
Buongiorno,
avrei bisogno di una delucidazione:
Ho 38 anni e 10 anni fa ho venduto la mia auto perchè lavorando come dipendente ho utilizzato l’auto aziendale. Ora mi sono licenziato e devo acquistare un’auto nuova intestata a me, devo ripartire dall’ultima classe di merito?
Grazie infinite
Salve GIANLUCA,
sì, dovrai ripartire dalla classe di ingresso (la 14°), a meno che tu non possa usufruire del decreto Bersani per prendere la stessa classe di merito di un tuo familiare convivente.
10 anni fa gli attestati di rischio avevano una durata di 1 anno, per cui non potrai utilizzare la tua ultima classe di merito.
Saluti.
l’autista dipendente che nell’intento di sostituire una gomma dal camion si ferisce seriamente ad una mano, è terzo e quindi risarcibile?
Salve DOMENICO,
sicuramente non può essere risarcito, poiché si tratta di un infortunio generico, e pensiamo che esuli dalla responsabilità civile dovuta alla circolazione dei veicoli. Si tratta di un incidente che deriva da un imprevisto accaduto quando il veicolo era fermo, quindi accidentale come può essere ad esempio l’infortunio subìto da una persona che pratica un hobby o che esegue un’attività lavorativa. Tutt’al più può essere un infortunio risarcibile attraverso l’INAIL.
Saluti.
Ho necessità di vendere l’auto, attualmente di proprietà di una srl di cui sono l’amministratore, ad una sas.
L’assicuratore mi dice che la polizza aumenterà in modo cospicuo (si tratta quasi del 100%) perchè esiste una legge, un qualcosa, che stabilisce questo.
Sono allibito: è vero? Mi sembra una cosa fuori da ogni logica e da ogni legalità….
Salve ANDREW,
quando gli assicuratori citano leggi, regolamenti o normative, è una buona regola farsi dire esattamente gli estremi (n° e data di pubblicazione) e possibilmente farsi consegnare una copia di essi. Questo è importante sia per proporre eventuali eccezioni sia per dimostrare agli assicuratori che non hanno di fronte delle persone sprovvedute, ma che dimostrano invece di essere ben informati e scrupolosi.
Fino ad ora non abbiamo mai sentito parlare di una legge che preveda espressamente l’aumento del premio per il trasferimento di un veicolo da un tipo di società ad un’altra.
Probabilmente l’assicuratore si riferiva all’impossibilità di mantenere le condizioni previste dal decreto Bersani quando il veicolo viene trasferito da una società di capitali ad una società di persone (e viceversa), in quanto in base al Bersani la classe di merito può essere mantenuta solo quando il trasferimento del veicolo avviene da socio a società di persone e viceversa.
In seguito alla vendita, l’auto intestata alla SAS dovrà ripartire con la classe di ingresso ovvero la 14°, la quale ha un costo abbastanza elevato.
Saluti.
Vorrei avere delucidazioni in merito alle coperture assicurative in caso di incidente tra due mezzi appartenenti ad un’unica società
Salve ROCCO,
l’art 129 del codice delle assicurazioni private stabilisce che non vengono risarciti i danni materiali (cioè non sussiste il cosiddetto rapporto di terzietà) se il sinistro è avvenuto tra veicoli di proprietà di una società i cui soci siano a responsabilità illimitata. Inoltre non sono considerati “terzi da risarcire” per i danni materiali i coniugi, i conviventi, i figli e gli altri parenti fino al terzo (se convivono con uno dei soci).
Saluti.
ciao sono chiara,
ne caso di un sinistro…. se il conducente è diverso dall’intestatario dell’assicurazione… l’auto e il conducente vengono pagati? parliamo di un incidente in cui in questo caso si ha ragione…..
Salve CHIARA,
a meno che il contratto assicurativo non preveda delle limitazioni per la guida del veicolo, auto e conducente vengono sempre pagati anche quando chi guidava è una persona diversa dall’assicurato.
Per avere una conferma, prova a controllare che nel contratto assicurativo non ci sia scritto “guida esclusiva” oppure che non ci siano delle limitazioni che riguardino l’età anagrafica del conducente. In caso di guida esclusiva la compagnia risarcisce solo se il conducente corrisponde con l’assicurato. Se invece c’è un limite anagrafico, l’assicurazione può richiedere all’assicurato l’intero risarcimento se chi guidava ha un’età inferiore a quella riportata in polizza. Solitamente il limite di età è di 26 anni, quindi se guidava una persona con meno di 26 anni l’assicurazione può richiedere la restituzione del risarcimento, ma normalmente ciò avviene quando si ha colpa nel sinistro.
Saluti.
Buongiorno,
ho acquistato un auto nuova con cilindrata 1000 per utilizzarla in città ha 50 kw e 68 cavalli, mio marito già possiede un auto con cilindrata 2000 che risulta essere già assicurata ed è in quarta classe.
Ho chiesto il preventivo alla nostra assicurazione la quale a grande sorpresa mi ha detto che era 930 annuali, lo stesso importo dell’altra. Come è possibile che con la cilindrata inferiore noi paghiamo lo stesso importo?
Grazie per la collaborazione
saluti
Salve RAFFAELLA,
anche applicando il decreto Bersani non è detto che auto con cilindrate inferiori paghino un premio inferiore.
La prima motivazione è che le compagnie non equiparano mai le classi di merito ereditate a quelle maturate nel corso degli anni grazie ad una condotta di guida virtuosa, per questo sulle classi “acquisite” viene applicata una maggiorazione di circa il 20% rispetto ad una classe maturata.
In secondo luogo, ogni anno le compagnie applicano degli aumenti tariffari (per questo le polizze sono sempre più care) e quindi la tariffa che ti hanno applicato sul preventivo non è la stessa tariffa di cui gode tuo marito sulla sua auto.
Il consiglio che possiamo darti è quello di non fermarti alla prima compagnia che ti ha fatto il preventivo, ma di farti fare altri preventivi nelle varie agenzie delle altre compagnie.
Saluti.
Gentilissimi,
Deduco da quanto sopra che i danni alla mia fiammante 650 atterrata brutalmente in parcheggio da mio fratello, in mia assenza, non verranno risarciti. Non pongo neanche la questione dei danni morali, mi sembrerebbe di arrampicarmi sugli specchi. Dato che i soldi me li dovrà dare di tasca sua, posso avere la (magra) consolazione di conoscere in quale legislazione estera questi danni sono risarciti. Scusate le chiacchiere. Salute.
Salve ENRICO,
purtroppo tra te e tuo fratello non sussiste il rapporto di terzietà, per cui non hai diritto ai benefici previsti dal contratto assicurativo (= risarcimento del danno).
Non siamo in grado di dirti se all’estero questa disciplina prevede delle eccezioni o se prevede la possibilità di indennizzo in caso di sinistro avvenuto tra familiari.
Saluti.
Salve, l’8 maggio mio padre venendomi a trovare, facendo manovra per parcheggiare il suo camper ha urtato e agganciato il paraurti posteriore dx della mia auto parcheggiata sotto casa mia rompendo il fanale e ammaccando la fiancata.
I miei genitori vivono a casa loro in prov. di cuneo ed io per conto mio a torino.
Ora l’assicurazione si è degnata di dirmi che sono impossibilitati a formulare un’offerta di liquidazione in quanto sussiste rapporto di parentela diretta e che viene a mancare il rapporto di terzietà.
L’assicurazione di mio padre ha risposto già tempo fa che resta in attesa che la mia assicurazione quantifichi il danno e faccia una richiesta x avviare il risarcimento!!!
Qualcuno mi spiega come mai mio padre con torto è pronto con la sua assicurazione a risarcirmi il danno subito, ed io (danneggiata) resto a bocca asciutta e la macchina rotta perchè la mia assicurazione non vuole i soldi??????
Non riesco a venirne a capo anche perchè è impossibile comunicare con la Genialloyd!
La ringrazio di cuore in anticipo x l’attenzione.
Saluti
Laura B.
Salve LAURA,
effettivamente la tua assicurazione ha ragione. Tra parenti non esiste il rapporto di terzietà, quindi in caso di incidente il danno è a totale carico del familiare che lo ha causato. Questa norma è contenuta nell’art 129 del codice delle assicurazioni private, quindi anche l’assicurazione di tuo padre non può dire che è in attesa di una richiesta di risarcimento (oppure fanno finta di non saperlo), anche perché l’incidente ha coinvolto solo i vostri due veicoli, per cui al limite rientrerebbe nei casi di indennizzo diretto, e ciò significa che il risarcimento ti verrebbe erogato direttamente dalla tua assicurazione. Ma visto che manca il rapporto di terzietà, l’assicurazione non è tenuta ad indennizzarti il danno.
Saluti.
Salve a tutti. Ho davvero bisogno di aiuto! La settimana scorsa ho comprato una alfa 156. Ho pensato di stipulare una nuova polizza assicurativa assicurandomi attraverso la bersani la prima classe di merito grazie a mia moglie. Purtroppo mi sono visto rifiutare la polizza con suddetta classe di merito in quanto mia moglie, essendo assicurata da meno di un anno ( acquisendo a sua volta la prima dal padre ), non ha maturato l’attestato di rischio, anche se ha già la prima classe. Ma non è sufficente mostrare il contratto di assicurazione per provare la classe di merito? In questo modo ritengo ci sia una ingiusta esclusione dal beneficio.
Salve ANTONIO,
effettivamente se tua moglie è assicurata da meno di 10 mesi non ha terminato il periodo di osservazione, cioè quel periodo di tempo che consente ad una persona di maturare l’attestato di rischio indicante la classe di merito.
Alcune compagnie possono anche assicurare con decreto Bersani, basandosi soltanto sulla presentazione del contratto assicurativo del coniuge o di un altro familiare, ma si tratta di eccezioni, per cui la norma generale è quella di non poter usufruire della stessa classe di un familiare fintantoché questi non abbia maturato l’attestato di rischio.
Saluti.
Salve ragazzi,
vorrei proporvi un quesito che mi sta macinando la testa da qualche giorno.
Tamponamento a catena. 3 pullman coinvolti. Nel tamponamento il primo è il responsabile. gli altri due erano fermi in coda. Una società è proprietaria di tutti i pullman ed anche contraente della polizza di assicurazione. L’assicurazione non vuole pagare appellandosi all’art. 129 cod.ass. Secondo me è assurdo.tralasciando il danno subito dal tamponante mi sembra assurdo che la società non possa vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito dagli altri due!Aiutatemi please!
Salve GERMAN,
se si tratta di una società i cui soci sono responsabili illimitatamente non sussiste il rapporto di terzietà e quindi non si ha diritto al risarcimento. E’ necessario stabilire di che tipo di società si tratta. Consigliamo comunque di rivolgersi ad un legale.
Saluti.
Salve,
gradirei sapere se sia consentito assicurare la propria auto. per la RCA, in una provincia diversa da quella di residenza, ed a quali condizioni; capitebene che il vantaggio economico può essere considerevole!
Grazi.
Salve NICOLO’,
le vetture possono essere assicurate presso qualsiasi agenzia presente sul territorio italiano, a prescindere dal luogo di residenza, ma in realtà non vi è alcun vantaggio economico, in quanto la tariffa viene calcolata in base alla provincia o alla zona di residenza.
Per fare un esempio: se sei residente a Napoli, ma abiti (domicilio) a Roma, l’agenzia assicuratrice di Roma potrà stipulare tranquillamente una RC Auto, ma il costo viene calcolato sull’effettivo luogo di residenza, per cui il costo dell’assicurazione verrà stabilito in base ai parametri previsti per la provincia di Napoli. Quello che conta è la residenza, non il domicilio.
Saluti.
Salve,alcuni giorni fa ho subito un incidente da una auto che stava parcheggiando, io procedevo normalmente in strada ed essa è venuta a sbattermi nella fiancata.Il conducente dell’ auto che parcheggiava si è presa tutta la colpa e qui ci siamo; il problema è ke la mia assicurazione è intestata a mio padre come conducente esclusivo, vorrei sapere cosa succede in questo caso non essendo mio padre alla guida dell’auto..grazie
Salve SEBASTIANO,
la clausola guida esclusiva prevede che sia solo l’assicurato a poter beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro. Per cui, se il contratto assicurativo non prevede una clausola che viene chiamata di “esclusione della rivalsa”, visto che si tratta di indennizzo diretto, l’assicurazione potrebbe anche rifiutarsi di risarcire il danno. Ma solitamente l’assicurazione paga ugualmente il danno, ma poi ti richiederebbe la restituzione di quanto pagato a titolo di risarcimento.
Saluti.
Salve vorrei sapere avendo intestato l’assicurazione di una macchina e sn io l’unico ke posso essere alla guida di questa automobile(conducente esclusivo) mettiamo ke presto l’auto a mio figlio,e fa un incidente avendo ragione…cosa succede in caso di ragione nn avendo nessuna colpa?
Si tratta comunque di una violazione ad una norma contrattuale. Anche in caso di ragione, l’assicurazione è tenuta a pagare il danno, ma poi potrà rivalersi sull’effettivo titolare della polizza per ottenere la restituzione del risarcimento pagato.
Saluti.
Salve,grazie per la risposta molto chiara.Un’ ultima domanda, in caso di sinistro con torto cosa succede?
Salve SEBASTIANO,
in caso di sinistro con torto la procedura può essere la medesima, cioè l’assicurazione dapprima paga, ma poi ti richiede la somma di denaro (a fine anno o qualche mese dopo) che corrisponde l’ammontare del risarcimento pagato.
Saluti.
desideravo sapere una persona fisica quante polizze rca puo’ stipulare? c’e’ un limite?
Salve ANTONIO,
cosa intendi per “quante”? Se ti riferisci ad un unico veicolo, per legge un veicolo può avere una sola polizza. Se invece possiedi diversi veicoli, molte compagnie consentono di assicurare un massimo di 9 veicoli, ma è sempre meglio conoscere le regole interne contattando un assicuratore.
Saluti.
buongiorno,stipulai on line un’assicurazione alla mia autovettura intestata a mio padre il quale nel periodo della stipula si era trasferito da un nostro parente fuori zona,cosi’riuscii ad assicurare l’autovettura con un premio piu’ basso.l’assicurazione mi spedi’ il contratto(da noi non firmato) con la relativa assicurazione che mi andava a coprire la mia auto.dopo qualche settimana arrivo’ una lettera della stessa assicurazione condicendo che gli dovevo rimandare tutto il cartaceo da loro inviato nuovamente al mittente compresa l’assicurazione da me pagata regolarmente se non volevo incorrere in azioni legali con relative denunce.motivazione era la residenza non esatta di mio padre.Feci tutto come loro mi chiesero rimandando tutto il cartaceo al mittente,pero’ la stessa assicurazione mi ha risposto al telefono che non e’ previsto il rimborso del premio da me pagato.aiutatemi in una risposta grazie
Buongiorno Salvatore,
se la polizza è stata annullata, puoi ottenere la restituzione del premio pagato, però devi controllare che nel contratto non ci siano delle clausole specifiche che attestino il diritto della compagnia di trattenere quanto pagato in caso di false dichiarazioni del contraente.
Ma visto che tu hai stipulato il contratto in buona fide, ti consigliamo di rivolgerti ad un avvocato.
Saluti.
Buongiorno,
mio suocero è titolare di un’azienda srl in liquidazione. Dopo averlo accompagnato in stazione, guidando una sua auto aziendale, ho subito un tamponamento con danni al veicolo e alla mia persona.
Data la particolare circostanza l’assicurazione dell’altro veicolo può rifiutarsi di risarcire il danno?
Salve GIOVANNA,
se l’assicurazione dell’auto di tuo suocero è in regola e non prevede la guida esclusiva, cioè la clausola che permette soltanto ad un soggetto in particolare di guidare il veicolo, la tua assicurazione effettuerà il risarcimento (sempre che il sinistro rientri nelle ipotesi di risarcimento diretto). Per cui non dovrebbero esserci problemi, ma per maggiori dettagli ti consigliamo di rivolgerti all’assicuratore di tuo suocero.
Saluti.
Salve,
ho appena acquistato una macchina usata, intestandola a me; vorrei sapere se posso usufruire, grazie alla legge Bersani, della classe di mio padre, anche se intestatario di una macchina aziendale. L’azienda è inquadrata come impresa individuale.
Grazie
Salve MARIA,
il Bersani può essere utilizzato solo tra persone fisiche, per cui se l’auto è aziendale e se il contratto assicurativo di tuo padre è un contratto per auto aziendali, non puoi beneficiare della sua classe di merito.
Ti consigliamo però di recarti presso qualsiasi assicurazione con l’attestato di rischio di tuo padre, in modo da ricevere delle notizie più precise sul tipo di assicurazione stipulata da tuo padre.
Saluti.
Salve mi sorge un dubbio; avendo comperato un’auto a nome mio e scelto una polizza assicurativa sempre a nome mio ma come utilizzatore abituale mia mamma (e poi figli conviventi:si) volevo sapere se l’auto dovesse guidarla qualche mio/a amico/a in caso di incidente cosa succede? Grazie
Salve JACOPO,
devi controllare che non ci sia la clausola di guida esclusiva.
Inoltre, quando vengono specificati i nomi degli utilizzatori abituali, ci possono anche essere delle clausole che prevedono una franchigia elevata qualora il sinistro dovesse essere causato da altre persone. E’ quindi necessario controllare nel contratto se ci sono queste clausole e cosa prevedono se il veicolo viene guidato da un non-familiare.
Saluti.
Salve,
Io come privato ho classe bonus malus molto bassa, adesso ho aperto una srl di cui sono socio e amministratore unico. Devo acquistare una nuova auto da intestare ed assicurare alla SRL che guideró io come amministratore.
Posso mantenere la mia classe di merito?
Grazie per la collaborazione
Salve ARTURO,
il decreto Bersani si applica soltanto alle persone fisiche, per cui quando un veicolo viene intestato ad una società è necessario partire dalla classe di ingresso, cioè dalla 14° CU.
In alcuni casi le compagnie assicuratrici possono prevedere delle agevolazioni quando si tratta di società unipersonali, ma per averne una conferma, e soprattutto per sapere se la tua compagnia prevede questo trattamento favorevole, dovresti consultare il tuo assicuratore.
Saluti
salve,ho un’auto intestata alla mia partita iva con domicilio fiscale a frosinone,purtroppo e’ stata rubata ,ora premesso che io come persona fisica ho la residenza a Napoli volevo sapere se l’assicurazione mi paghera’ regolarmente ,saluti
Salve ALE,
se il contratto è stato stipulato regolarmente, con l’indicazione corretta dei dati anagrafici, e se la società assicuratrice era a conoscenza di questa diversità di residenza, allora non dovrebbero esserci problemi.
Bisognerebbe capire quali requisiti personali ha richiesto la compagnia in fase di stipula del contratto assicurativo. Se sono state nascoste o alterate alcune informazioni le compagnie hanno il diritto di rifiutarsi di erogare il risarcimento.
Saluti.
Salve vorrei sapere una cosa , siccome ho una macchina intestata ed assicurata a mio padre che è defunto . In caso di incidente l’assicurazione paga il danno o non sono coperto ?
Salve SIMONE,
nei casi come il suo è necessario recarsi quanto prima presso l’assicurazione per fare presente il fatto. Accadrà che la polizza verrà chiusa e ne verrà riaperta una nuova a nome del nuovo (o dei nuovi) intestatario dell’auto (erede o eredi).
In caso di incidente, l’assicurazione può applicare il diritto di rivalsa arrivando a non coprire il danno che il guidatore ha causato.
Queste sono situazioni particoli ad alto rischi che è sempre meglo mettere a posto nel più breve tempo possibile.
salve,
sono sposato e convivo con mia moglie ma la residenza l’ho in altro appartamento della stessa città. In casa ho il contratto ADSL a nome mio per cui potrei dimostrare la convivenza.
Vorrei sapere se posso usurfruire della Legge Bersani nel contrarre nuova polizza RCA.
Grazie
Salve MARCELLO,
purtroppo non può usufruirne perché dallo stato di famiglia rilasciato dal comune deve risultare che tutti e due avete la residenza nello stessa casa.
Salve,
ho subìto un incidente riportando danno sia fisico che al mio mezzo causato da terzi, è possibile che non sia l’assicurazione di chi ha causato il danno bensì la mia a liquidare e quindi a fare la trattativa con il mio avvocato? Inoltre, se la mia società ha avviato la pratica con l’assicurazione aziendale per risarcirmi del danno fisico riportato, l’eventuale liquidazione creerebbe conflitto con la pratica già in corso per il risarcimento che dovrei ricevere dalla assicurazione del mezzo della persona che ha causato l’incidente?
Grazie!!!
Salve FEDERICA,
se l’incidente ha i requisti per l’indennizzo diretto, è normale che l’avvocato si rivolga alla tua assicurazione e non a quella della controparte.
Se, come crediamo di aver capito, tu hai una copertura assicurativa fornita dal tuo datore di lavoro o società personale che sia, le due richieste di risarcimento non sono in conflitto, e anzi dovresti avere un risarcimento doppio per i danni fisici perché avresti due assicurazioni distinte anziché solo quella automobilistica.
Buongiorno,
sto per acquistare un’auto che intesterò alla mia società (snc). Io come persona fisica sono contraente della polizza della mia auto privata. Provvederò alla disdetta della suddetta polizza e venderò la mia auto, la mia domanda è: con il mio attestato di rischio posso stipulare una nuova polizza per l’auto che acquisterò e che intesterò alla società^
Grazie
Salve MICHELE,
non è possibile, poiché il Bersani si applica soltanto ad auto intestate a persone fisiche. Il tuo attestato di rischio lo potrai conservare per i prossimi 5 anni, per assicurare un’eventuale altra auto intestata te in qualità di persona fisica.
Saluti.
Buona sera.
Vorrei acquistare una nuova macchina ed intestarla ad una SNC di cui sono rappresentante legale al 50%
Mi hanno detto che dato che si tratta di una società di persone è possibile usufruire della legge Bersani.
Io sono in sesta classe. E’ così? oppure se intesto l’auto alla società con la nuova assicurazione parto dalla 14°? grazie mille
Salve ALESSANDRO,
il Bersani è attuabile solo tra persone fisiche. Il decreto prevede espressamente la non applicazione quando si tratta di società, senza fare distinzione tra società di persone o di capitali.
Ragion per cui, l’auto intestata alla società dovrà ripartire dalla 14° CU.
Se poi hai parlato con assicuratori che ti hanno garantito l’applicazione del Bersani anche quando si tratta di veicoli intestati alla società, noi non siamo in grado di saperlo e di garantirne l’applicazione, per cui consigliamo di reperire informazioni chiare e sicure.
Saluti.
non riesco a capire perchè ci vogliono circa 400 euro in più se dovessi usufruire della Bers!(per me non è giusto)
Alcune compagnie mi dicono di evitarla e di intestare la nuova macchina,che deve ancora arrivare, a mia madre attuale proprietaria della Fiat uno che a breve dovrò rottamare.
In questo modo non perderei la 1 classe(solo sulla carta perchè sono stato sempre io alla guida e anche contraente).
Domande:Mi dicono che dovrò fare un passaggio di proprietà con mamma e con l’ok scritto di mio fratello perchè anche lui proprietario sarei io proprietario della nuova auto e della polizza “vecchia” è verò????
Oppure poi un giorno… dovrò partire con la 14° cl.??????
Grazie alla lettura delle Vostre risposte, apprendo che la cointestazione è come una “giungla” e non è consigliata; eppure più di un amico, con il mio stesso problema e ancora convivente con uno dei genitori, dopo una rottamazione, tiene cointestata la macchina nuova in modo da ereditare tutto un domani.
grzie della disponibilità.
Salve a tutti , la variazione del premio rca, a seguito di cambio di residenza, parte dalla data di richiesta del cambio di residenza o dalla data effettiva in cui avverrà il cambio? Mi spiego io ho chiesto il cambio circa 4 mesi ma ancora mi deve arrivare e intanto tra qualche giorno mi scade l’assicurazione. Grazie per la risposta
Ho un quesito:auto A intestata a persona x,che poiché interdetta e’sotto tutela della sorella Y.Avviene incidente tra auto A e auto B(della sorella Y,che e’ quindi il tutore legale),i due hanno residenze diverse,c’è il rapporto di TERZIETÀ ?grazie mille..
Salve PAOLO,
l’art. 129 del codice delle assicurazioni esclude il rapporto di terzietà quando i parenti entro il 3° grado (quindi, fratelli inclusi) sono conviventi con l’assicurato o quando sono a loro carico o quando l’assicurato provvede al loro mantenimento.
Quindi escludendo la convivenza dei soggetti citati nel tuo esempio, bisogna stabilire se la tutela legale viene equiparata ad “abituale mantenimento” della persona interdetta.
Saluti.
Mia madre ha intenzione di acquistare un’autovettura agevolando dei benefici della legge 104 ma di fatto (essendo invalida al 100%)sasarò io a guidarla.La mia vettura oramai usurata intendo rottamarla.Volevo sapere se è possibile assicurare la vettura di mia madre a mio nome(la madre non la guiderà mai)mantenendo la mia classe di merito pur non essendo nello stesso nucleo familiare. Grazie della disponibilità
Salve MAURI,
la legge 104 è una disciplina un po’ particolare, che prevede solitamente la necessità di assicurare e intestare l’auto alla persona invalida.
Inoltre per legge (vale per tutte le assicurazioni RCA), il proprietario del veicolo deve coincidere obbligatoriamente con l’assicurato.
Ti consigliamo comunque di chiedere maggiori informazioni al tuo assicuratore circa la possibilità di qualche eventuale deroga concessa dalla 104.
Saluti.
Buonasera, sono il proprietario di una vettura la cui assicurazione è intestata a mio fratello. orbene mio fratello alla guida della autovettura di mia proprietà mi ha investito provocandomi lesioni. Ho diritto al risarcimento?
Salve SALVATORE,
si tratta del cosiddetto criterio della terzietà, quello cioè che nella sostanza prevede che quando un sinistro avviene tra parenti, il danno possa essere risarcito soltanto per quello che riguarda le lesioni fisiche, e mai per il danno materiale.
Quindi hai diritto al risarcimento.
Saluti.
buongiorno se uso auto intestata ex moglie in caso incidente assicurazione risponde…se per disgrazia succede qualcosa che sfocia nel penale o civile la responsabilita e del conducente o del proprietario ciao
Salve ARTEMIO,
le assicurazioni coprono a prescindere da chi utilizzi il veicolo. In caso di reato penale (ad es. omicidio colposo) il proprietario viene chiamato a rispondere in solido con il conducente.
Saluti.
Volevamo sapere se è possibile trasferire una polizza RCA attiva come privato su una delle nostre auto intestate alla concessionaria senza dover necessariamente pagare il passaggio di proprietà ed intestare l’auto ad uno dei soci della ditta. Grazie per la risposta.
Salve GERRY,
il decreto Bersani vale soltanto per le auto di proprietà dei privati, le aziende e le società devono stipulare specifiche polizze intestate a persone giuridiche. Inoltre per trasferire la polizza, l’auto assicurata deve essere venduta, rottamata, esportata, consegnata in conto vendita o dichiarata non circolante con consegna delle targhe.
Consigliamo comunque di cercare delle soluzioni con il proprio assicuratore.
Saluti.
Grazie per la vostra cortese risposta. Abbiamo risolto il quesito che ci eravamo posti. Abbiamo trasferito la polizza auto “privata” su una macchina in carico alla nostra concessionaria. Quindi è stato possibile volturare la polizza da privato a ditta senza necessariamente pagare il passaggio di proprietà essendo la macchina già intestata alla società e chi la conduce uno dei soci della ditta. Grazie e buon lavoro
Salve GERRY,
grazie a te per averci riportato la tua esperienza.
Saluti.
Buongiorno!
possiedo due moto che però utilizzo ognuna per 6 mesi all’anno: posso rinnovare la polizza di una e poi , dopo 6 mesi, trasferirla al secondo motociclo?? alla scadenza rinnoverei la polizza per poi fare la stessa tiritera.
Salve ROBERTO,
certe procedure non sono consentite.
Saluti.
il figlio non convivente , non a carico e con residenza diversa dalla madre noleggia un auto che nel parcheggio urta quella della madre non convivente .si applica l’art 129 e non si risarcisce il danno materiale anche se societa’ di noleggio e mamma non sono parenti ?
Salve ROCCO,
si tratta di una situazione particolare. Teoricamente non dovrebbe esserci il principio di terzietà poiché la responsabilità è di un familiare quindi non dovrebbe essere previsto il risarcimento per danno materiale, ma per avere delle conferme ti consigliamo di interpellare un perito assicurativo o un liquidtore.
Saluti.
grazie e saluti
salve ho un quesito da proporre: dunque io ho un’auto assicurata che la posso guidare solo io o il mio compagno mi chiedevo se per fare un favore presto l’auto ad un amico e questo subisce un incidente l’assicurazione della contraparte pagherebbe lo stesso i danni grazie dell’attenzione e attendo risposta
Salve STEFANIA,
se ci sono delle restrizioni sulla guida del veicolo, in caso di risarcimento diretto la tua assicurazione è obbligata a pagare la controparte, però poi potrebbe rivalersi su di te richiedentoti tutto l’indennizzo o una parte di esso, poiché se la presti contravvieni le regole contrattuali.
Perciò fate molta attenzione.
Saluti.
Buonasera, ho un problema nell’assicurare la mia vespa 125 a Napoli,dove ahime’ sono residente,Se non per cifre sopra mille euro all’anno solo per Rc assurdo.
Ma dato che utilizzo la mia Vespa a Civitavecchia dove lavoro ed ho una casa non posso far risultare la assicurazione qui in provincia di Roma?
La ringrazio
Francesco
Salve FRANCESCO,
purtroppo non è possibile, l’assicurazione deve essere calcolata con i parametri previsti per il uogo di residenza.
Saluti.
salve,
è possibile assicurare un motorino 50cc (di cui sarò l’unico conducente)anche se il proprietario non sono io, ma un amico che non intende fare il passaggio di proprietà?
grazie in anticipo della disponibilità..
Salve TANCREDI,
tu puoi risultare contraente, cioè colui che paga ufficialmente il premio assicurativo, ma la polizza deve essere intestata al proprietario.
Saluti
Buongiorno!
Da pochi mesi usufruisco dell’uso esclusivo dell’auto di mio cognato (proprietario e contraente/assicurato), in quanto quest’ultimo ha acquistato un’auto nuova e l’ha assicurata presso un’altra compagnia (usufruendo della legge Bersani) e, anziché rottamare la vecchia, me l’ha semplicemente ceduta senza alcun corrispettivo e senza voltura.
Ora, in prossimità della scadenza della polizza RCA dell’auto in questione, abbiamo dato disdetta allo scopo di attivarne un’altra più conveniente. Quale formula ci suggerisce, ovvero quali sono i punti su cui porre maggiormente attenzione nella stipula del nuovo contratto al fine di evitare eventuali rivalse in caso di sinistro? (l’auto sarà guidata da me – affine del contraente/assicurato e non convivente – e, saltuariamente, dalla sorella – quindi parente non convivente, entrambi ultraquarantenni e patentati da ben più di 20 anni).
Ringrazio anticipatamente.
(P.S. Io nel frattempo ho rottamato la mia vecchia e unica auto di proprietà e ho un attestato di rischio che resterà ‘congelato’ per 5 anni).
Salve FRANCESCO,
per legge, assicurato e proprietario devono essere la stessa persona. Per cui qualsiasi decisione prenderete, ricordatevi che l’assicurazione dovrà essere intestata a tuo cognato (se sarà ancora lui il proprietario), e inoltre non acquistate assicurazioni con conducente esclusivo, altrimenti in caso di sinistro la compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa qualora l’auto dovesse essere guidata da persona diversa dal proprietario-conducente.
Purtroppo, se l’auto rimarrà intestata a tuo cognato, non potrai beneficiare del tuo attestato di rischio e tra 5 anni scadrà.
Saluti.
Buonasera, sono propritaria di una villetta che fa parte di un residence. Abbiamo l’assicurazione di RCT comprendente la responsabilità degli alberi ad alto fusto e della Piscina e attrezzature sportive di pertinenza del fabbricato/complesso assicurato. Domanda: le disposizioni di legge prevedono l’uso di un bagnino qualora la piscina sia di profondità superiore a 1,60mt. Noi non abbiamo un bagnino e la piscina è profonda da 1,40 a 2,10 mt. In caso di sinistro, siamo comunque tutelati dall’assicurazione o sono previste rivalse?
grazie, saluti DR
Salve Daniela R,
l’assicurazione può tranquillamente rivalersi. E’ come se un guidatore fosse vittima di un incidente (quindi senza colpa) ma si facesse male al viso perché non indozzava le cinture di sicurezza. Nel vostro caso il bagnino sono le vostre cinture di sicurezza.
Buonasera, un sasso sollevato da un auto in corsa, ha danneggiato il cristallo della mia vettura. Fermato il conducente è stata compilata la constatazione con colpa della controparte. L’assicurazione di controparte a cui è stata fatta richiesta danni, rifiuta il risarcimento in quanto ritiene sia dovuto a caso fortuito. E’ corretto? GRAZIE
Buongiorno, mio marito socio accomandatario di una sas, mette in liquidazione l’azienda ed intende aprire p.i. con un’attività in proprio.
Vende quindi l’auto della sas intestandola alla nuova attività con p.iva.
L’assicurazione dice che per mantenere la classe di merito attuale, deve intestare la polizza alla persona fisica con codice fiscale e non con p.iva. Chiedo se questo è corretto, grazie e saluti
Salve,
gentilmente alcune informazioni.
La situazione è che da anni ho una auto aziendale che posso usare anche come auto privata.
La uso correntemente tutti giorni.
E’ un fringe benefit , e la può usare anche mia moglie. E’ l’auto di famiglia oramai.
Allo stesso tempo sono proprietario di una autovettura di circa 20 anni, per cui ho sempre pagato bollo e assicurazione e fatto revisioni che da anni uso pochissimo.
Ho la classe di merito piu bassa
Per pura coincidenza la compagnia assicurativa dell’auto aziendale è la stessa della della mia auto privata, Generali in entrambi i casi.
Sarei intenzionato a disfarmi della mia auto personale, venderla o rottamarla, visto che la uso pochissimo e uso sempre l’auto aziendale, risparmiando bollo, assicurazione,…
Quello che non mi è chiaro sono le seguenti cose :
1) La classe di merito dell’assicurazione sulla mia auto privata serve a uno come me che ha l’auto aziendale ?
2) Questa classe di merito la perdo immediatamente appena mi disfo dell’auto personale e disdico l’assicurazione sulla macchina privata ?
3) Se perdo la classe di merito dell’assicurazione legata alla mia auto privata, potrò guidare ancora l’auto aziendale ?
4) Mia moglie ha una altra auto privata, intestata a lei. Nel caso mi serve questa classe di merito la posso agganciare la mia classe di merito all’auto di mia moglie ?
Che devo fare ?
Ciao Roberto,
ti rispondiamo punto per punto:
1) se l’auto privata è intestata ad una persona fisica e non ad una società o attività, ha senso la tua domanda. In questo caso può essere utile mantenere una sola auto.
2) No, la classe di merito è associata all’intestatario e dal veicolo ad esso associato, quindi non perdi nulla. Inoltre con la nuova Rc auto familiare (attiva dal 2020) è possibile beneficiare della migliore classe di merito all’interno dello stesso nucleo famigliare.
3) La classe di merito è sempre associata all’auto. Chiedi magari alla compagnia assicurativa eventuali delucidazioni in merito.
4) Con la nuova regolamentazione Rc auto familiare (attiva dal 2020) in teoria puoi farlo, ma chiedi sempre alla tua compagnia prima della sottoscrizione del contratto.
Magari facci sapere poi com’è andata, può essere utile anche ad altri. Grazie a te 😉
Buongiorno, avrei una domanda da porvi; mia moglie, con la sua auto, ha danneggiato quella che ho in uso io come fringe benefit, quindi di proprietà dell’azienda per cui lavoro. Vorrei sapere se la sua assicurazione risponde oppure no, dato che l’auto aziendale è in uso esclusivo a me, che sono il marito.
Ringrazio anticipatamente perla risposta e porgo cordiali saluti
Ciao Danilo,
una polizza auto copre i danni di qualsiasi veicolo, sia esso aziendale o no. Quindi la polizza di tua moglie può ripagare senza problemi la macchina aziendale che ha tamponato. Il concetto, invece, sarebbe stato diverso se la macchina aziendale fosse stata guidata da conducenti che non possono fruire dell’auto aziendale. Ma questo caso è legato al contratto assicurativo stipulato.
Facci sapere com’è andata 😉