Polizze assicurative dottoriA partire dal 15 agosto 2014 tutti i medici iscritti all’Albo sono tenuti a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale. Quest’obbligo è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012, ed è stato successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013. Inoltre il 28 febbraio del 2017 il Parlamento ha emanato la legge Gelli-Bianco (24/2017) e successive integrazioni. Tale legge apporta le innovazioni richieste nell’ambito della Responsabilità Civile per le professioni sanitarie. La principale novità riguarda il fatto che le strutture sanitarie per legge dovranno dotarsi di una polizza di tipo professionale. Nella sostanza la RC Professionale Medici tutela l’assicurato da eventuali richieste di risarcimento da terzi per eventuali errori commessi nello svolgimento della propria attività per tutto il periodo di validità della polizza.

L’assicurazione copre anche le spese legali di resistenza alla richiesta di risarcimento fino al 25% del massimale scelto, e tale polizza opera secondo il cosiddetto regime “Claims Made” (richiesta presentata per la prima volta), cioè la gestione del sinistro viene attivata al momento della richiesta. L’assicurato viene tenuto indenne da qualsiasi tipologia di rivalsa per fatti colposi od omissioni, anche nel periodo di retroattività al momento della stipula del contratto.

Clausola “All Risk”: perché è meglio essere assicurati contro tutti i rischi della professione medica

L’assicurato è tutelato anche se la struttura presso cui lavora intenda rivalersi contro di lui per eventuali danni arrecati a terzi. Per una maggiore tutela della propria persona, è anche possibile sottoscrivere la cosiddetta clausola “All risk”, grazie alla quale l’assicurato si tutela contro tutti i rischi relativi alla professione medica, tranne quelli esplicitamente esclusi nella sezione “Esclusioni”. Vi consiglio quindi di leggere attentamente questo paragrafo, onde evitare di trovarsi scoperti o impreparati dinanzi a determinati imprevisti che possono verificarsi.


Nello specifico possiamo così riassumere gli errori o le negligenze di cui possono essere accusati i medici: errori od omissioni nella compilazione della cartella clinica; diagnosi inesatta o non tempestiva di una determinata malattia del paziente, che può provocare danni più gravi; errori in fase di prescrizione della terapia; mancato riconoscimento di un’emergenza chirurgica; errori commessi in fase di attività chirurgiche invasive.

Polizze professionali medici

RC Professionale Medici: a quali figure professionali è rivolta

Tra i soggetti tenuti alla sottoscrizione di questa polizza possiamo menzionare i medici che esercitano la professione in qualità di libero professionista, sia per l’attività “extra moenia” che per l’attività “intra moenia”; allo stesso modo sono tenuti a stipulare tale polizza i medici che prestano la loro opera in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti presso strutture ospedaliere private o pubbliche, oppure presso cliniche di istituti autorizzati a fornire prestazioni di servizio sanitario.

Tutte le polizze che operano in regime di “Claims made” rimborsano unicamente quelle richieste di risarcimento avanzate contro l’assicurato per la prima volta nel periodo di validità della polizza. Tali richieste però devono essere conseguenti da atti illeciti che si sono verificati nel periodo di validità della copertura (quindi retroattività inclusa), e che non siano conosciuti dall’assicurato in fase di sottoscrizione del contratto. Infine è opportuno ricordare che la retroattività della polizza assicurativa può cambiare a seconda delle esigenze dell’assicurato, ed in base a ciò ne potrebbe anche conseguire un cambiamento del premio assicurativo concordato. Il periodo di retroattività ha una durata che può variare da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.

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