assicurazioni bonus malus I criteri con i quali le classi di merito vengono applicate ai clienti dalle agenzie assicurative, possono variare di volta in volta senza essere obbligatoriamente gli stessi.

L’eventuale cambio di compagnia e l’immunità della classe di merito personale sono garantiti da un meccanismo particolare denominato classe di conversione universale.

La comparazione tra la classe interna (detta anche classe contrattuale) della compagnia di appartenenza e quella delle altre compagnie avviene utilizzando una tabella predefinita dall’Isvap.

Il metodo bonus malus è molto diffuso in Italia. Con questo sistema infatti il valore del premio assicurativo varia annualmente e il conseguente esborso economico sarà di gran lunga inferiore nel caso in cui non si causino incidenti mentre le spese aumentano ovviamente in caso contrario.


Il bonus malus è frazionato in classi di merito con relativo costo variabile da saldare in qualità di premio.

Le classi sono ripartite in linea di massima dalla 18, che è la più elevata come importo, alla numero 1 che è nettamente inferiore a livello economico. Tra queste due classi, il costo del premio varie mediamente di 3 volte.

L’incremento della classe è più veloce rispetto alla procedura di decremento: ecco perché causando un sinistro avviene un aumento di 2 classi più in basso (ad es. dalla 5 alla 7), mentre il livello della classe scende di un’unità se durante l’anno non sono avvenuti incidenti.

La modalità assicurativa bonus malus ha comunque fornito di fatto dei risultati molto positivi e confortanti per quanto concerne il numero di incidenti sulle strade che sono diminuiti sensibilmente nelle zone in cui si è affermato questo tipo di sistema.

Effettivamente il bonus malus effettua l’avanzamento o il regresso della classe di merito corrente nel famigerato periodo “di osservazione” che ha il suo termine ultimo nei due mesi antecedenti la scadenza del contratto assicurativo.

Per poter utilizzare tale meccanismo è necessario che la polizza giunga alla classe numero 14 nella quale è presente la quota di partenza che varia nel corso degli anni in relazione a eventuali incidenti con annessi relativi danneggiamenti a persone o cose.

Ovviamente se l’incidente si presenta a seguito del periodo di osservazione sarà inserito in quello inerente l’anno seguente e di conseguenza farà parte del bonus malus del biennio successivo.

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