Come per la categoria automobilistica, anche per le moto, e per tutti i ciclomotori in genere, esistono delle polizze assicurative di responsabilità civile; per le moto si differenziano in base alla cilindrata (fino a 49,9cc | da 50,0cc a 124,9cc | da 125,0cc a 249,9cc | da 250,0cc a 399,9cc | da 400cc in poi) e a volte in base alla potenza del motore espressa in Kw.

La metodica rispecchia i contratti assicurativi delle auto: garantisce e protegge il soggetto assicurato da possibili conseguenze a eventuali danni subiti da terzi elementi entro le soglie del massimale.

Il valore minimo del massimale dei veicoli a due ruote è inferiore a quello che interessa le automobili ed è pari a 773.000 euro. Inoltre tale valore può subire un aumento direttamente proporzionale al possibile incremento del premio: questa circostanza è solitamente quella più idonea per il soggetto assicurato.

Il sistema della classe di conversione universale (detta CU) permette la traduzione della classe da un agenzia assicurativa ad un’altra preservando comunque, nel passaggio, la classe di merito appartenente al bonus malus.


Le polizze di responsabilità civile riguardanti le moto presentano comunque delle particolari clausole di rivalsa come quella pertinente al numero di passeggeri che per legge è consentito trasportare in base alla cilindrata, oppure le clausole relative alla guida in stato d’ebbrezza. Tali vincoli diventano importanti poiché se l’assicurato viola determinate regole, l’assicurazione può non concedere il rimborso.

Le polizze assicurative che interessano le moto possono essere di durata annuale, semestrale o temporanea, ecco perché risultano essere nettamente più regolabili e malleabili a differenza di quelle riguardanti le auto.

Particolare interesse suscitano le polizze temporanee dette anche “a consumo” che si stanno diffondendo sempre di più: sono molto vantaggiose per coloro che fanno un utilizzo raro o ridotto della moto nell’arco dell’anno.

I ciclomotori presentano anche altre tipologie di contratti assicurativi come ad esempio le tradizionali polizze furto o incendio.

Inoltre le moto possono essere caratterizzate da particolari polizze supplementari comprendenti la categoria Kasko, in grado di sopperire alle spese relative a eventuali danneggiamenti subiti dal mezzo mentre viene utilizzato.

Infine esistono anche delle polizze assicurative adatte alle moto d’epoca, molto convenienti economicamente: per stipulare un contratto di questo tipo il ciclomotore deve possedere minimo 20 anni ed essere regolarmente registrato all’ASI o all’FMI.

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156 commenti il Assicurazione moto

  1. Buonasera, ho una domanda da porvi..ho acquistato recentemente un motoveicolo (800 CC) ed ho passato su di esso la vecchia assicurazione dello scooter (150CC)che speravo di vendere ma e` stato tutto vano, ora mi sono deciso a riassicurarlo ma mi hanno detto che la classe di partenza e` la 18 o la 14 a seconda dell’agenzia.
    Non e` possibile ereditare la classe di merito della moto (la piu` bassa) e trasmetterla allo scooter?

    • Salve PIERO,
      il fatto che tu abbia trasferito la vecchia assicurazione sulla moto ti impedisce di applicare il decreto Bersani. Il trasferimento di assicurazione ha fatto perdere qualsiasi privilegio per assicurare nuovamente lo scooter. E’ d’obbligo però farti una domanda: com’è stato possibile “passare” sulla moto la vecchia assicurazione dello scooter, se la legge ammette che il trasferimento sia consentito solo in caso di vendita o rottamazione del mezzo?
      Potresti fornirci qualche informazione aggiuntiva per cortesia?
      Grazie.
      Saluti

  2. Salve, ho una domanda da fare.
    Sto per acquistare una moto e dovrei assicurarla, volevo sapere se posso usufruire del decreto Bersani e sfruttare la classe di merito che abbiamo sull’auto di famiglia.
    Questo è possibile o posso usufruirne solo se in possesso di un’altra moto?

    • Salve DANIELE,
      per poter usufruire del decreto Bersani è necessario che i due veicoli appartengano allo stesso settore, quindi auto con auto e moto con moto. Quindi non puoi sfruttare l’auto di famiglia ma dovresti avere un’altra moto all’interno del nucleo familiare.
      Saluti

  3. Salve! Avrei qualche domanda da fare.
    Io ho uno scooter 50cc e la fascia di merito che ho raggiunto è la 2a.
    Sia lo scooter che l’assicurazione sono però intestati a mio padre, perchè al momento dell’acquisto ero minorenne.
    A breve vorrei cambiare scooter prendendone uno da 150cc e vorrei intestare sia lo scooter che l’assicurazione a me.
    La mia residenza è la stessa di mio padre.

    Ora la 1a domanda é: secondo la legge Bersani, posso conservare la classe di merito anche se la cilindrata è diversa? E il tutto può essre fatto a mio nome?

    Se prima di acquistare il nuovo scooter, sospendo l’assicurazione per un pò, dopo quanto tempo mi “scade” la classe di merito?
    Per le auto è 5 anni. Per gli scooter è lo stesso?

    Grazie per l’attenzione.

    • Salve DANIELA,
      se compri uno scooter 150cc e l’altro rimane comunque di proprietà di tuo padre, potrai intestare la proprietà e la polizza assicurativa di quello nuovo a te, e beneficiando del decreto Bersani potrai acquisire la stessa classe di merito di tuo padre, cioè la 2°.
      Se invece hai intenzione di rottamare o vendere lo scooter 50, intestando a te lo scooterone 150 cc dovrai ripartire dalla 14° classe perché la polizza di tuo padre non sarà più in vigore, in quanto a lui verrà consegnato solo l’attestato di rischio e non è possibile usufruire della Bersani se la polizza originaria (cioè quella di tuo padre) non è più in vigore perché lo scooter 50 è stato venduto o rottamato.
      Il problema quindi non è la cilindrata, quanto il fatto di dover per forza mantenere attiva, finché non stipuli la nuova polizza a tuo nome, anche quella dello scooter 50. Per questo motivo, non dovrebbe essere nemmeno consentito sospendere l’assicurazione.
      Queste sono le regole generali.
      Ti consigliamo però di chiedere al tuo assicuratore se ci sono delle norme interne della compagnia che prevedono eccezioni per quanto riguarda la sospensione, oppure qualche altra soluzione che possa ben adattarsi alle tue necessità.
      Ti saremmo grati se ci facessi sapere la risposta fornita dal tuo assicuratore in merito.
      Grazie.
      Saluti.

  4. Sono propietaria di un 50cc e vorrei acquistare un 150cc. Siccome non mi trovo bene con la mia attuale assicurazione vorrei assicurare il nuovo scooter con una diversa compagnia.
    Il concessionario terrà il mio scooter 50cc in c/vendita e mi ha detto che effettuerà una pratica di sospensione della targa.
    Vorrei sapere se ho diritto, per legge, al rimborso del premio assicurativo versato per il 50cc?
    Grazie.
    Fabiana (07/06/10)

    • Salve FABIANA,
      dopo aver svolto tutte le pratiche con il concessionario per la sospensione della targa, devi recarti presso l’assicurazione dove hai assicurato il 50cc per dichiarare la cessazione del rischio assicurato, facendo presente che lo scooter è presso il concessionario ed esibendo i documenti che ti rilascerà quest’ultimo in seguito alla sospensione della targa.
      Ricordati di consegnare anche il contrassegno assicurativo.
      Non è detto però che tu riesca ad ottenere la restituzione del premio non goduto, in quanto alcune compagnie lo ammettono solo in caso di demolizione dello scooter.
      Puoi comunque leggere nelle condizioni generali del contratto assicurativo se è prevista la restituzione del premio per qualsiasi tipo di risoluzione del contratto ed eventualmente farlo presente all’assicuratore.
      Saluti.

  5. il mio ragazzo vorrebbe acquistare uno scooter 150cc e intestarlo a nome suo,in famiglia hanno già un motorino 50cc intestato al padre,l’assicurazione però è scaduta da un anno,volevo sapere se era possibile applicare ugualmente la legge bersani o se il mio ragazzo deve prima far riattivare l’assicurazione al vecchio motorino per poi usufruire della legge.grazie anticipatamente.

    • Salve TERESA,
      per usufruire del decreto Bersani è necessario che la polizza del veicolo al quale si vuole “affiancare” un ulteriore veicolo da assicurare sia in vigore.
      Quindi nel vostro caso, lo scooter 50cc dovrebbe essere provvisto di assicurazione attiva, dalla quale poi prendere la classe bonus/malus per lo scooter 150cc.
      Vi consigliamo comunque di interpellare il vostro assicuratore, in quanto in questi casi ci posso essere delle normative differenti che variano da compagnia a compagnia.
      Ci piacerebbe sapere, per cortesia, quale sarà la risposta data.
      Grazie.
      Saluti.

  6. salve,vorrei un’informazione io ho una moto cc 625 nel 2008 ho stipulato un’assicurazione temporanea e mi hanno assegnato la classe di merito universale 14,nel 2009 ho rifatto l’assicurazione temporanea e mi hanno assegnato come classe la 18.mi sapete spiegare il perche’

    • Salve LAURA,
      il Regolamento dell’ISVAP N. 4 del 9 agosto 2006 ha abrogato la precedente Circolare n. 555 del 17 maggio 2005.
      In base a questo regolamento viene stabilito che se il veicolo è stato precedentemente assicurato con formule tariffarie per durata inferiore ad un anno (quindi temporanea), viene assegnata la medesima classe di merito CU che risultava nel precente contratto temporaneo. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14.

      La forma tariffaria della polizza era bonus/malus? L’anno scorso hai avuto dei sinistri con colpa?
      Se l’assicurazione era bonus/malus e non hai causato sinistri con colpa, nemmeno noi comprendiamo le ragioni di tale declassamento.
      Ti consigliamo perciò di provare a recarti presso la tua assicurazione e di chiedere spiegazioni citando il Regolamento sovraesposto.
      Se vorrai gentilmente informarci circa la risposta che ti darà l’assicuratore, saremo lieti di pubblicare il tuo commento.
      Grazie.
      Saluti.

  7. Ho acquistato uno scooter per regalarlo a mio figlio che compie 18 anni il 20 agosto ho stipulato una assicurazione incendio, furto e rapina, ma non ancora la RC, vorrei sapere se è possibile aspettare, se ci sono dei tempi di legge entro i quali stipulare la polizza RC
    Grazie.
    saluti.

    • Salve FRANCESCO,
      non esistono dei termini specifici entro i quali un mezzo deve essere assicurato. In base ad una direttiva ISVAP, però, i veicoli non possono essere sprovvisti di copertura RC Auto, anche se non sono circolanti (magari perché chiusi in garage). Non è prevista nessuna sanzione, i problemi potrebbero sorgere ad esempio in caso di furto del veicolo e di ipotetica responsabilità in caso di sinistro provocato dal ladro.
      Saluti.

  8. Salve,
    ho una polizza con la Groupama che scade il prossimo 7 Luglio, facendo un giro ho scoperto di risparmiare un bel po’ con la Milano. Siccome qualche assicuratore mi ha detto che non occorre più fare disdette ma basta non ritirare il premio volevo avere, se possibile, delle conferme. In rete non ho trovato nulla, si parla sempre di poter disdire fino a 15 giorni prima o se il premio aumenta più dell’1,5% circa ecc.ecc. . Non so nemmeno se il mio contratto prevede il tacito rinnovo e non ho la possibilità di consultare il contratto visto che sono fuori sede.
    Nel caso in cui non fosse come dicono questi assicuratori e non ritirassi la polizza cosa potrebbe succedere?
    Grazie mille.

    • Salve PAOLO,
      se il tuo contratto assicurativo dovesse essere con tacito rinnovo, dovresti comunicare la disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza, salvo diverso termine superiore indicato nel contratto.
      Se invece la polizza non si rinnova automaticamente, non c’è bisogno di comunicare il recesso.
      Se tu non dovessi pagarlo potresti rischiare che la tua agenzia inoltri tutta la documentazione all’ufficio legale della compagnia. Tutto ciò viene fatto se entro 58 giorni dal termine di scadenza tu non dovessi pagare (in ritardo) il premio.
      In pratica la tua agenzia ti dà tempo 58 giorni, se entro quel periodo non paghi il premio, dovrebbeiniziare la procedura legale.
      Saluti.

  9. Ovviamente deduco che non tutte le compagnie inoltrano all’ufficio legale la pratica, certamente è un rischio.
    Posso sempre non rinnovarla se c’è un aumento considerevole, giusto?
    Siccome la mia polizza è stata fatta l’anno scorso con i massimali minimi e visto, se non sbaglio, che quest’anno sono cambiati per legge, mi chiedevo se posso sfruttare l’eventuale aumento (quasi sicuro) per disdire la polizza considerato che non è da imputare alla compagnia assicuratrice.
    L’anno scorso ho pagato Euro 188 per un 125, quale sarebbe l’aumento minimo che mi consentirebbe di non rinnovare la polizza.
    Vi ringrazio per tutto, purtroppo ho una vespa che utilizzo 2 mesi l’anno e con la Milano andrei a pagare intorno ai 100 euro, un bel risparmio.
    Mi scuso per le domande forse troppo dettagliate ma non vorrei finire per pagare 2 polizze.
    Grazie mille.

    • Salve PAOLO,
      certamente non pagare è sempre un rischio….
      Dall’11 dicembre 2009 i massimali sono diventati per legge di almeno 2,5 milioni di euro per danni alle persone e di 500 mila euro danni alle cose.
      L’aumento in polizza permette all’assicurato comunicare la disdetta fino al giorno della scadenza (quindi oltre il termine dei 15 giorni che la precedono), solo se la polizza ha subito un aumento superiore al tasso di inflazione programmato. In altri termini se l’aumento supera questo valore, puoi comunicare la disdetta fino all’ultimo giorno di scadenza della polizza.
      Saluti.

  10. Salve
    sono Gianluigi e volevo porvi una domanda:
    Sto per acquistare una moto usata classe 1989, quindi iscrivibile fmi; nel frattempo sono possessore di un’altra moto(sempre antica ma non iscritta a nessun ente tipo fmi), quest’ultima ha un’aassicurazione semestrale, ovviamente con contratto annuale.
    La domanda è: Mi è possibile trasferire questa assicurazione sulla moto che acquisterò, considerando che ho intenzione di iscrivermi preventivamente alla fmi? Come si dovrebbe comportare il mio assicuratore una volta considerato che il passaggio assicurativo avverrà verso una moto storica?
    Grazie
    Gianluigi

    • Salve GIANLUIGI,
      per la sua domanda dovrebbe parlarne prima col suo assicuratore e magari anche con l’assicurazione di un’altra compagnia. Però solitamente la richiesta all’FMI si esegue tramite un motoclub, quindi ancora prima di parlarne con il suo assicuratore chieda al motoclub cosa le conviene fare, perché spesso è possibile assicurare la moto con assicurazione agevolata (quindi obbligatoriamente con un nuovo contratto) prima che l’FMI dia il suo ufficiale riscontro positivo alla pratica di iscrizione.
      Saluti.

  11. Buonasera, ecco il mio quesito: ho un’auto ultraventennale in prima classe assicurativa. Ora vorrei iscriverla come veicolo storico e quindi stipulare un contratto assicurativo specifico che dicono essere senza classe di merito. Vorrei sapere se comunque sarà annotata la mia “prima” classe di merito così che un domani, dovessi acquistare un’altra autovettura, possa continuare ad usufruire di tale classe. E’ possibile? Grazie.

    • Salve DANIELE,
      solitamente non è possibile.
      E’ necessario fare molta attenzione alle condizioni contrattuali, poiché passando da un contratto con tariffazione bonus/malus ad uno senza classe di merito, rischieresti di perdere tutta la tua storia assicurativa, tutto il tuo comportamento di guidatore virtuoso guadagnato in questi anni, cosicché un domani in caso di stipula di una nuova polizza per un ulteriore veicolo saresti costretto a ripartire dalla 14° classe.
      Saluti.

  12. Salve sono Alessandro e la mia domanda è questa:
    Ho appena venduto la mia vecchia moto, assicurata da circa 20 presso la stessa compagnia. Poichè prevedo di acquistare a breve una nuova moto vorrei sapere se posso sospendere l’attuale contratto della vecchia per riassicurare la nuova con la stessa classe di merito. Il mio assicuratore mi ha detto molto sommariamento che non è possibile. Vorrei avere la vostra opinione e, possibilmente, qualche consiglio.
    Grazie mille.

    • Salve ALESSANDRO,
      non tutte le compagnie permettono una simile operazione.
      Solitamente la sospensione si effettua per lo stesso veicolo, ma alcune società assicuratrici la prevedono anche in caso di sostituzione del mezzo con un altro. Dipende dalle regole interne.
      Inoltre, bisogna aggiungere che quando si vende un veicolo, vi è l’obbligo di comunicare la cessazione del rischio al proprio assicuratore, pioché non esistendo più un mezzo circolante, non c’è più un effettivo rischio di causare o subire incidenti.

      La regola generale è quella secondo cui con la nuova moto si può effettuare una sostituzione contrattuale, mantenendo comunque la stessa classe di merito ed eventualmente pagando una qualche differenza in caso di aumento di cilindrata rispetto alla vecchia moto. In pratica basta comunicare all’assicurazione che si cambiato il mezzo e verrà data una nuova polizza che sostituisce la precedente, con la stessa classe di merito.
      Tutto questo, naturalmente, se non si è comunicata la cessazione del rischio perché l’acquisto di quella nuova è stato contestuale alla vendita della vecchia moto.
      Saluti.

  13. Salve, sono possessore di uno scooter con cilindrata 163 cc e abito in provincia di Napoli. Pago un premio assicurativo di circa 600 euro in un unica rata annuale e lo scooter è assicurato, dalla data di prima immatricolazione, sempre con la stessa compagnia (Nuova Maa Milano). Premetto che sono possessore di patente A dal 2005 e di quella B dal 2003 e sono nato nel 1984. Volevo chiederle se il passaggio ad uno scooter/moto di cilindrata maggiore comportasse un pagamento di un premio minore o, se in maniera simile al settore auto, maggiore.

    • Salve NICOLA,
      solitamente ciò che determina l’entità del premio sono i Kw del mezzo posseduto. Ci sono però delle eccezioni. Ad esempio, può capitare che per un 125 cc. si paghi una RCA superiore rispetto a quella di un 250 cc.
      Più o meno i costi per assicurare i motocicli fino a 400 cc. si equivalgono, le differenze di premio si verificano per i mezzi oltre 400 cc.
      Saluti.

  14. Salve,vorrei usare uno scooter 50cc intestato a mio padre che a sua volta è possessore di uno scooter 125cc,lui è in 2° classe volevo sapere se potevo usufruire del decreto bersani ed intestare l’assicurazione sempre a mio padre prendendo la stessa classe di merito?e quindi pagare meno.grazie

    • Salve RAUL,
      se lo scooter 50 deve essere assicurato per la prima volta a nome di tuo padre puoi beneficiare del decreto bersani, altrimenti se tuo padre lo ha già assicurato precedentemente, non sarà possibile attribuirgli la 2° classe, in quanto lo scooter 50 ha già una storia assicurativa pregressa.
      Saluti.

  15. Salve, sono proprietaria di uno scooter 125 cc.
    Sto acquistando uno scooter 500 CC. Posso, cambiando compagnia assicurativa, tramite attestato di rischio (5° classe), usufruire della medesina anche per la nuova assicurazione?
    Grazie.

    • Salve ELEONORA,
      certamente, grazie al decreto Bersani potrai assicurare anche lo scooter 500 cc. in 5° classe, presentando a qualsiasi compagnia assicuratrice l’ultimo attestato di rischio.
      Saluti.

  16. salve,ho 29 anni ho uno scooter 50 , la targa non è quella europea ed oltreutto è intestato a mio padre che ha 69 anni. Ho da poco pagato l’assicurazione, e poichè vorrei rottamarlo in quanto è del 99 vorrei comprare o un 125 o 150… come funziona ?cosa mi consiglia di fare?grazie

    • Salve GIANLUCA,
      le soluzioni possono essere più d’una. Dipende anche se lo scooterone che vuoi acquistare desideri intestarlo a te o a tuo padre.
      Il consiglio che possiamo darti è quello di rivolgerti al tuo assicuratore e di farti fare dei preventivi per valutare l’opportunità di ripartire da una 14° classe intestandolo a te, o se proseguire mantenendo l’attuale classe di merito di tuo padre.
      Saluti.

  17. Buongiorno, vorrei un’informazione. Sto per acquistare un Honda SH125 dando in permuta un Piaggio Liberty 50. Posso trasferire la polizza assicurativa del 50 al nuovo 125? Manterrò la classe di merito già acquisita? Grazie

    • Salve GIOVANNA,
      solitamente è possibile, a meno che le regole interne della compagnia assicuratrice presso la quale hai stipulato la polizza relativa al Liberty 50 non escludano questa eventualità.
      Alcune compagnie, infatti, non permettono che si mantenga la classe di merito quando il vecchio ciclomotore viene venduto o dato in permuta, ma solo quando viene rottamato o rubato o esportato all’estero.
      Pertanto ti consigliamo di chiedere se ci sono delle norme interne che impediscono il mantenimento della classe di merito direttamente al tuo assicuratore.
      Saluti.

  18. Buongiorno, ho procurato un danno ad una moto parcheggiata facendola cadere.Sono in classe 1 e pago circa 350 euro di premio , di quanto circa mi aumenterà il premio ? E se l’avessi procurato con la moto (classe 14 premio 270 euro) ?

    • Salve MASSIMO,
      a questa domanda potrà risponderti in maniera molto più dettagliata e precisa il tuo assicuratore, il quale è a conoscenza delle tariffe applicate dalla Compagnia.
      Se il danno non dovesse essere eccessivo, prova a prospettargli l’ipotesi di riscattare il malus che ti verrà applicato attraverso la “procedura CONSAP”.
      Saluti.

  19. Ho acquistato 3 anni (dicembre 2007) fa un’auto nuova che ho fatto rientrare con la stessa classe di merito di un’altra auto di mio possesso per mezzo del decreto Bersani, ora volevo cambiare assicurazione o per lo meno vedere se ce n’è un’altra più conveniente. Mi è stato detto però che nell’attestato di rischio ci sono alcuni anni dove risulta N.A. (non ASSICURATO), ovvio perchè non avevo l’auto, se cambiassi compagnia assicurativa pagherei di più poichè salterei qualche classe di merito. Vi chiedo se tutto questo è vero e se si quanti anni devo aspettare prima di poter cambiare compagnia assicurativa?

    Grazie

    • Salve SARINO,
      il decreto Bersani è stato ideato, tra le altre cose, anche per consentire agli assicurati di non rimanere legati “a vita” ad una compagnia assicuratrice. Inoltre questa legge permette una libera concorrenza anche tra le assicurazioni.
      Quando si cambia Compagnia, il dato di riferimento per calcolare il nuovo premio è costituito dalla classe di merito presente nell’attestato di rischio. Pertanto la nuova agenzia non deve valutare gli anni di N.A., ma considerare la CU (la classe universale). La CU è immutabile (tranne che in caso di sinistri con colpa), riconosciuta da tutte le altre Compagnie, e non può essere peggiorata solo perché si cambia compagnia assicuratrice.

      Per avere la riprova di ciò, potresti recarti presso qualsiasi agenzia di assicurazioni e farti fare dei preventivi, avrai la conferma che il nuovo premio verrà calcolato sulla CU dell’attestato di rischio che esibirai.
      Saluti

  20. BUONGIORNO, SONO IN POSSESSO DI UNA VESPA 125 CC,VORREI ACQUISTARE UNO SCOOTER DI CILINDRATA SUPERIORE 250 CC.. PREMETTO CHE PER MOTIVI AFFETTIVI NON VOGLIO VENDERE LA VESPA NE ROTTAMARLA, MA TENERLA FERMA IN CAMPAGNA…A GENNAIO 2011 SCADRA’ L’ASSICURAZIONE DELLA VESPA E NON INTENDO RINNOVARLA PREVIA DISDETTA CON RACC. 15 GG PRIMA DEL RINNOVO…CON L’ATTESTATO DI RISCHIO CHE LA COMPAGNIA MI RILASCERA’ , POTRO’ ASSICURARE LO SCOOTER CHE COMPRERO ‘A FINE GENNAIO 2011 MANTENENDO LA CLASSE E GLI SCONTI ??? GRAZIE IN ANTICIPO SALUTI MAURO

    • Salve MAURO,
      la legge afferma che per usufruire del decreto Bersani, la polizza del primo veicolo (quallo che “concede” la classe di merito) deve essere valida, ma nel tuo caso, comunicando entro i termini la disdetta, potrai utilizzare l’attestato di rischio per assicurare lo scooter 250.
      Rammentiamo che in base ad una circolare ISVAP, non è consentito tenere un veicolo fermo (anche se non lo si utilizza) privo di assicurazione RC auto, per cui accertati presso il tuo assicuratore se prevedono il recesso unilaterale dell’assicurato per un motivo che non sia imputabile a furto, vendita o esportazione all’estero.
      Saluti

  21. Salve,ho una Vespa 125 e una moto 1000 cc..La prima non e’ assicurata da qualche mese per inutilizzo,la seconda e’ coperta sino a maggio 2011 ed usufrusisce della stessa classe di merito della Vespa essendo stata schedata come veicolo aggiuntivo presso la stessa compagnia.
    Volendo mantenere la Vespa presso l’attuale compagnia (anche se non so quando faro’ ripartire la polizza)e premesso che sto per vendere la moto ed acquistarne un’altra,per la quale vorrei cambiare compagnia per spendere meno,vorrei chiederle come procedere con il mio assicuratore attuale.Mi e’ sufficiente comunicarle di voler vendere la mia moto attuale per farmi risarcire il premio per i giorni che vanno da ora a maggio 2011 e,attestato di rischio alla mano,recarmi presso un’altra assicurazione per stipulare una nuova polizza per la moto che comprero’ a breve?
    Grazie anticipatamente saluti Marco

    • Salve MARCO,
      quando venderai la moto, o se la consegnerai in conto vendita, potrai recarti dal tuo assicuratore e consegnargli una copia dell’atto di vendita o del documento che ti rilascerà chi deterrà la moto in conto vendita. Solo in quel caso il tuo assicuratore potrà attestare la cessazione del rischio, cioè la condizione per la quale è ammesso il rimborso del premio non goduto.
      Da quel momento, avrai 5 anni di tempo per poter assicurare un altro motoveicolo con la medesima classe di merito, presso qualsiasi compagnia assicuratrice.
      Saluti

  22. Buonasera
    Sto iniziando a cambiare la mia moto attuale, ed ovviamente dovrei prima venderla e poi farmi quella nuova. Facendo tutto tramite privati potrebbe passare tempo.. mi sono informato e la mia assicurazione non prevede la sospensione della polizza, dovrei quindi (evitando di fare un’interruzione altrimenti perderei la classe di merito) trasferire l’assicurazione da una moto all’altra.
    La mia domanda è.. quanto tempo ho per fare questo trasferimento?

    Posso vendere la mia moto, e poi magari dopo 1-2 settimane trasferire la polizia sull’altra moto? O bisogna fare tutto in tempi più brevi?

    Grazie

    • Salve CLAUDIO,
      dopo aver venduto la moto, o dopo averla consegnata in conto vendita, potrai recarti dal tuo assicuratore e consegnargli una copia dell’atto di vendita o del documento che ti rilascerà chi deterrà la moto in conto vendita. In quel caso il tuo assicuratore potrà attestare la cessazione del rischio e rimborsarti il premio non goduto per gli eventuali mesi di copertura rimanenti.
      Da quel momento, avrai 5 anni di tempo (in base alla legge Bersani è questa la durata dell’attestato di rischio) per poter assicurare un altro motoveicolo con la medesima classe di merito, presso qualsiasi compagnia assicuratrice, quindi non è necessario comprare e assicurare immediatamente un’altra moto.
      Saluti

  23. Buonasera,
    e grazie per la risposta celere.
    Essendo però la mia prima polizza sulla moto e l’anno terminerà ad aprile, l’assicurazione mi ha detto che se la termino prima del primo anno ovviamente non avrò acquisito nessuna classe di merito.
    Quello che vorrei capire, è se posso vendere la moto e poi spostare l’assicurazione dopo una settimana o poco più sulla nuova e non interromperla appena venduta.

    Grazie ancora

    Claudio

    • Salve CLAUDIO,
      tutto dipende da quando hai intenzione di vendere la moto. Se la vendi alla scadenza della polizza (ad aprile), maturerai una classe di merito che verrà riportata nell’attestato di rischio che ti rilasceranno. Se però decidi di cambiare la moto prima del mese di aprile, il trasferimento della polizza deve essere ravvicinato. Non sono indicati dei termini specifici, però il passaggio dovrebbe essere quasi contestuale, cioè vendi la prima moto e dopo qualche giorno al massimo assicuri l’altra. Ma molto dipende dalle regole interne delle compagnie assicuratrici, le quali concedono dei termini più o meno ristretti per fare il trasferimento della polizza tra due veicoli.
      Saluti

  24. Buongiorno! sono propritario di una moto Honda 600 hornet assicurata fino al 14/10/2009. Non ho rinnovato l’assicurazione perchè nell’ultimo anno non potevo utilizzare il mezzo. A questo punto vorrei riassicurarlo, con una compagnia diversa dalla precedente, ma mi dicono varie voci che non avendo assicurato la moto nell’ultimo anno ripartirò da una classe 14?! comunque avrei una classe 11/12 sulle moto credo.. ma è vero? bisogna sempre tenere assicurato un mezzo sebbeno non lo si utilizzi?? grazie!

    • Salve ALBERTO,
      non è assolutamente indispensabile tenere assicurato un mezzo per mantenere in vigore una classe di merito maturata con gli anni, l’importante è che il veicolo non sia stato privo di assicurazione per più di 5 anni. Questo è quanto stabilito dal decreto Bersani per la validità di un attestato di rischio (in passato era di 1 anno). Quindi, potrai assicurare nuovamente la tua moto presso qualsiasi compagnia assicuratrice, esibendo l’ultimo attestato di rischio che ti è stato consegnato, e mantenere la medesima classe di merito che è indicata su tale documento.
      Saluti

  25. Salve, è possibile trasferire l’assicurazione che attualmente ho sulla seconda moto SENZA vendere la prima?
    La prima lascerei ferma nel box privato, ma ho letto in giro che per il trasferimento dell’assicurazione devo per forza venderla, e vorrei quindi una conferma.

    Grazie.

    • Salve CLAUDIO,
      per usufruire del Bersani, e quindi della classe di merito che hai sulla 1° moto, è necessario mantenere attiva la polizza che per così dire “presta” la classe di merito al 2° motoveicolo, quindi tutte e due devono essere regolarmente assicurate.
      Bisogna però precisare che la moto che prende la classe di merito, deve essere appena stata acquistata (nuova o usata) o volturata di recente. Se sono già entrambe coperte da assicurazione non si può spostare l’assicurazione dall’una all’altra.
      Saluti

  26. Salve,
    ho una moto 125cc che devo dare in conto vendita a una concessionaria, però a breve devo pagare il premio semestrale della mia assicurazione. Vorrei sapere cosa fare per disdire l’assicurazione anche se non ho ancora venduto la moto in modo tale da non pagare il premio assicurativo.
    Grazie.

    • Salve DOMENICO,
      devi farti rilasciare dal rivenditore che prenderà in conto vendita la moto, un documento attestante che la tua moto non circola più e che è stata affidata ad un rivenditore. Successivamente devi portare questo documento al tuo assicuratore, il quale annullerà l’assicurazione.

      Attento però, perchè se non riuscirai a vendere la moto e la vorrai assicurare nuovamente, dovrai ripartire dalla 14° classe.
      Saluti

  27. salve,
    io possiedo uno scooter 50 e vorrrei acquistare un motociclo 150. Ieri recandomi all’assicurazione (alleanza) mi hanno detto che il passaggio dell’assicurazione da ciclomotore a motociclo non si puo fare, quindi secondo loro dovrei chiudere l’assicurazione con il ciclomotore e aprire una nuova assicurazione con il motociclo perdendo la classe di merito… Un amico circa 2 anni fa sempre con la stessa assicurazione è riuscito a farlo…. Cosa mi consigliate fare? Qualche altra assicurazione consente di farlo?
    Grazie Giuseppe

    • Salve GIUSEPPE,
      la classe di merito viene mantenuta tra veicoli appartenenti allo stesso settore, quindi non si può fare ad esempio tra un’auto ed un motociclo o ciclomotore perché fanno parte di settori differenti, ma tra ciclomotori, tra motocicli o tra ciclomotore e motociclo la classe di merito può essere mantenuta perché appartenenti al settore V.

      Bisogna però fare una precisazione: per quanto riguarda il mantenimento della classe di merito di un ciclomotore è necessario fare una distinzione a seconda che il ciclomotore ricada nel vecchio o nel nuovo regime di targatura (a partire da luglio 2006). Infatti per i ciclomotori acquistati prima del 14 luglio 2006, cioè quelli che hanno il vecchio “targhino”, la classe di merito può essere mantenuta solo in caso di furto o rottamazione del motorino. Cioè si può usufruire del Bersani sul nuovo ciclomotore o sul nuovo motociclo solo se il vecchio ciclomotore è stato rubato o se si è fatto rottamare.
      Invece, per i ciclomotori acquistati dopo il 14 luglio 2006, o per quelli più vecchi, ai quali però è stata cambiata la targa, in aggiunta al furto o alla rottamazione, la classe di merito può essere mantenuta anche nei casi di consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero.
      Queste sono le norme ISVAP che tutte le compagnie assicuratrici devono rispettare, quindi è probabile che la tua assicurazione si sia rifiutata perché il tuo ciclomotore non è stato rottamato, né rubato, né consegnato in conto vendita, né esportato definitivamente all’estero, né dichiarato definitivamente non circolante.

      A questo punto ti converrebbe chiedere al tuo assicuratore se la compagnia si rifiuta di mantenere la classe di merito perché secondo loro non si può mantenere la classe tra ciclomotore o motociclo (ma questo non corrisponderebbe a verità, e potresti anche far presente che ciclomotori e motocicli appartengono al settore V !!), oppure se si rifiutano perché rispettano la normativa sopra esposta (che avrebbero però dovuto rispettare anche due anni fa con il tuo amico!!).
      Saluti

  28. Purtroppo avendo fatto presente tutti i casi l’assicurazione conferma che ciclomotori e motocicli per loro sono 2 categorie diverse e quindi mi bocciano entrambi le proposte ( una volta le leggi erano diverse e lo facevano fare ora non più…. questa e stata la risp dell’assicuratore)…. non so più che fare….. conoscete qualche altra soluzione?

    • Salve GIUSEPPE,
      a questo punto potresti richiedere al tuo assicuratore di darti una copia della normativa o della legge che loro invocano e che ritengono essere valida per escludere che motocicli e ciclomotori appartengano a settori diversi.
      Riferisci al tuo agente che, se per il codice delle assicurazioni e per l’ISVAP il settore V include sia ciclomotori che motocicli, deve chiarirti perché la compagnia assicuratrice non riconosce l’appartenenza di entrambi allo stesso settore.
      In questo senso non è cambiata nessuna legge. I settori sono rimasti identici.
      Altrimenti puoi fare un esposto all’ISVAP.
      Saluti

  29. Salve,vorrei porvi una domanda.Ho di recente rottamato uno scooter250 e ho intenzione di passare ad una cilindrata inferiore.Cambiando cilindrata e anche compagnia di assicurazione posso mantenere la classe di merito?

  30. salve,
    vi ringrazio per tutto… Ho contattato il centro reclami carige il quale mi ha comunicato che era possibile farlo…. presentando l’email alla mia assicurazione mi hanno fatto fare il tutto…. grazie ancora Giuseppe

    • Salve GIUSEPPE,
      grazie per averci aggiornato circa l’evoluzione della faccenda.
      Quindi, contattando il centro reclami, hai avuto conferma che ciclomotori e motocicli appartengono al settore V e che in quanto veicoli della stessa tipologia possono “scambiarsi” la classe di merito?
      A questo punto, come hanno giustificato la mancata volontà del tuo assicuratore di effettuare il passaggio della Classe Universale? Ti hanno quindi confermato che non esiste alcuna legge che lo vieti?

      Grazie per il tuo contributo. Le risposte a queste domande potranno essere di grande utilità ad altre persone che riceveranno delle risposte poco chiare da parte del proprio agente assicuratore.
      Saluti

  31. salve,
    Io ho comunicato che il mio agente non me lo permetteva ed ho fatto presente che fanno parte entrambi del V settore e che nel sito dell’istat dice che:
    “per quanto riguarda il mantenimento della classe di merito di un ciclomotore è necessario fare una distinzione a seconda che il ciclomotore ricada nel vecchio o nel nuovo regime di targatura (a partire da luglio 2006). Infatti per i ciclomotori acquistati prima del 14 luglio 2006, cioè quelli che hanno il vecchio “targhino”, la classe di merito può essere mantenuta solo in caso di furto o rottamazione del motorino. Cioè si può usufruire del Bersani sul nuovo ciclomotore o sul nuovo motociclo solo se il vecchio ciclomotore è stato rubato o se si è fatto rottamare.
    Invece, per i ciclomotori acquistati dopo il 14 luglio 2006, o per quelli più vecchi, ai quali però è stata cambiata la targa, in aggiunta al furto o alla rottamazione, la classe di merito può essere mantenuta anche nei casi di consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero.
    “Stante l’assenza di alcun riferimento utile ad identificare la polizza e conseguentemente l’Agenzia di interesse siamo impossibilitati ad entrare specificatamente nel merito della Sua posizione assicurativa.”
    poi alla fine dell’email ho scritto: “Come mai l’assicuratore non si basa sulla legge redatta dall’isvap?”

    Questa è stata la loro risposta:
    “Esclusivamente alla luce di quanto da Lei riferito, dunque solamente in linea generale, confermiamo che è possibile la sostituzione di contratto con attribuzione della classe di merito motocicli corrispondente a quella del ciclomotore, a condizione dell’identità di proprietà dei due veicoli.

    Distinti saluti.”
    A questo punto ho presentato l’email alla mia assicurazione la quale ha contattato la sede centrale e mi ha effettuato immediatamente l’operazione 🙂
    Tutto questo grazie a voi che mi avete fornito un casino di informazioni e mi avete fatto credere fino alla fine che il tutto era possibile…. Grazie ancora di tutto
    Cordiali saluti Giuseppe

    • Salve GIUSEPPE,
      ti ringraziamo per la precisa ed esauriente spiegazione.
      Sicuramente i tuoi interventi saranno di aiuto ad altri assicurati che incontreranno le resistenze di alcuni assicuratori.
      Grazie.
      Saluti.

  32. .circa un mese fa ho subito il furto del mio scooter per necessità h comprato un’altro scooter e volevo passare l’assicurazione del mio caro vecchio scooter e usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni e della classe di merito acquistata negli anni . il mio assicuratore mi ha detto che Grazie alla legge bersani devo praticamente annullare la precedente assicurazione(che pare mi ridiano i soldi dei mesi che mancano alla scadenza del contratto) e stipularne una nuova,quindi rinunciando alle agevolazioni anche se mantengo la classe di concorso…così facendo la mia assicurazione è raddoppiata se non triplicata…ma allora che fare per mantenere l’assicurazione vecchia con i vantaggi e le agevolazioni anche per il nuovo scooter

    • Salve DANIELA,
      a volte gli assicuratori usano attribuire la colpa al decreto Bersani, quando in realtà gli aumenti delle polizze dipendono dalle decisioni delle compagnie assicuratrici. Ormai è diventata una moda dire “per colpa del decreto Bersani…….”, “a causa del decreto Bersani……”.
      In verità il decreto Bersani non prevede nessun aumento, tanto più quando a causa del furto di un veicolo si mantiene la classe di merito anche sul nuovo veicolo.

      Tutto dipende dalle variazioni tariffarie delle compagnie assicuratrici, le quali decidono di applicare maggiorazioni alle nuove assicurazioni, quindi invece di premiare effettivamente la fedeltà assicurativa, fanno pagare le nuove polizze con gli aumenti previsti per i nuovi clienti.
      Purtroppo questa è una delle tante anomalie che si verificano nel settore assicurativo.
      Saluti.

  33. Salve a tutti.
    Volevo sottoporvi il mio problema:
    Sono di Napoli, dove le assicurazioni costano moltissimo. Per risparmiare l’assicurazione sul mio motorino da 50 cc ho fatto un’assicurazione intestandola ad un mio parente che vive in calabria (che risulta essere anche il proprietario del motorino). Purtroppo, il motorino sta venendo meno ed ho deciso di acquistare uno scooter 125. E’ possibile trasferire l’assicurazione (lasciandola intestata al mio parente) sul nuovo motorino? Il nuovo motorino, per poter trasferire l’assicurazione, dev’essere intestato al mio parente della calabria? Ci sono costi in più da sostenere?

  34. datemi un aiuto: buongiorno a tutti, ho venduto uno scarabeo 50 cc.consegnando il libretto al succ. proprietario e tenendomi la targa nominativa, domanda: il mezzo e assicurato fino a settembre 2011 ho diritto ad un rimborso?

    • Slave STEFANO,
      purtroppo per i ciclomotori è prevista la restituzione del premio pagato e non goduto solo in caso di rottamazione certificata del veicolo, in quanto i ciclomotori non sono registrati al PRA e quindi non è possibile documentarne la vendita con un atto ufficiale. E’ comunque un obbligo dell’assicurato comunicare al proprio assicuratore la “cessazione del rischio assicurato” per vendita del ciclomotore, quindi dovrai recarti in agenzia per consegnare il contrassegno ed il certificato assicurativo.
      Saluti

  35. Ho acquistato uno scooter 50 usato. E’ assicurato fino al 31/12/2011 d il venditore è d’accordo a volturare la polizza a mio nome. E’ possibile? se sì come?

    • Salve SONIA,
      sì, è possibile fare la “cessione del contratto assicurativo“. Il venditore, insieme al ciclomotore, ti può trasferire la polizza fino alla scadenza annuale. Dopodiché tu dovrai rifare l’assicurazione partendo dalla 14° classe di merito.
      Pertanto, dovete recarvi presso l’agenzia del venditore per firmare una dichiarazione che attesti la cessione del contratto in seguito alla vendita del veicolo, e per consegnare una fotocopia dei tuoi documenti personali.
      L’assicuratore ti consegnerà un contratto assicurativo con il tuo nominativo (appendice di cessione).
      Saluti.

  36. buongiorno,
    vorrei sapere come variano i costi della RC in base alla cilindrata soprattutto dopo i 400 cc visto che ho una moto da 1050cc.
    grazie
    saluti

    • Salve STEFANO,
      le tariffe assicurative variano da compagnia a compagnia.
      Non è possibile avere dei riferimenti standard, poiché a determinare il costo della rca subentrano diversi fattori oltre alla cilindrata del veicolo. Tra questi, bisogna includere l’età dell’assicurato e la provincia di residenza, poiché anche tali elementi contribuiscono a stabilire la tariffa della polizza.
      Saluti.

  37. Salve ho un dilemma…ho comprato una hornet 600 ma ho ancora 20 anni quindi non posso portarla è possibile fare l’assicurazione sei mesi dopo il passaggio di proprietà ???

    • Salve SIMONE,
      solitamente non si potrebbe possedere un mezzo senza assicurazione, anche perché potrebbe essere un rischio in caso di furto con conseguente incidente, soprattutto se il veicolo non è custodito in un box o in un garage. L’assicurazione la potresti fare anche tra sei mesi, ma si tratta comunque di una scelta fatta a proprio rischio e pericolo.
      Saluti.

  38. Salve, ho notato che la domanda è postata diverse volte, ma la ripropongo visto che sono passati un paio d’anni. Mio padre ha assicurato da anni uno scooter 50cc (ciclomotore), io ho intenzione di acquistare un hornet 600cc (motociclo) ho i requisiti per usufruire del decreto bersani? Navigando qui e la le risposte sono molto varie.. c’è chi dice si perché appartengono entrambe al segmento V c’è chi dice no perché motociclo e ciclomotore sono due categorie diverse. Grazie Michele

    • Salve MICHELE,
      la risposta è sempre la stessa: sì, è possibile, anche se alcuni assicuratori male informati negano questa possibilità, ma è tuo diritto richiedere l’applicazione del decreto Bersani.

      Per una chiara spiegazione, ti consigliamo di leggere questo articolo: http://www.assicurazioninelmondo.it/auto-moto/mantenere-classe-merito-passaggio-scooter-moto.html
      L’articolo si riferisce alla sostituzione di un ciclomotore con una moto (o viceversa), ma la seconda parte può essere tranquillamente adattata ai casi di acquisto di un qualsiasi mezzo a due ruote all’interno del nucleo familiare, con applicazione del Bersani.
      Saluti.

  39. In riferimento al mio post precedente, sono due giorni che sbatto la testa contro la mia assicurazione in primis e poi con diverse altre che mi negano la possibilità di usufruire della bersani.. c’è oltre l’articolo che mi hai linkato un riferimento normativo più preciso? Perché le parole spesso sono inutili.. grazie Michele

    • Salve MICHELE,
      la normativa di riferimento è quella predisposta dall’Isvap, alla voce “Guida pratica alle assicurazioni“, ed è facilmente consultabile sul sito di questo Ente.
      Inoltre, l’art. 134, 4° comma-bis del Codice delle Assicurazioni prevede che gli assicuratori debbano applicare la stessa classe di merito quando l’assicurato o un familiare convivente acquista un altro mezzo della medesima tipologia.
      Come ribadito, ciclomotori e motocicli appartengono secondo le assicurazioni al settore V, quindi deve trovare applicazione questa disposizione.
      Per un ulteriore chiarimento, ti possiamo consigliare di leggere tutta la vicenda accaduta a Giuseppe. Potrai consultare i suoi ed i nostri commenti, sempre su questo sito, nella sezione “assicurazione moto”, a partire dal commento datato 22 gen 2011. Sono riportate le sue perplessità e le risposte che gli sono state date dagli assicuratori. In particolare, potrà esserti d’aiuto la lettura del commento datato 29 gen 2011, con il quale Giuseppe ci informa di aver risolto i suoi problemi, dopo aver contattato il centro reclami della sua compagnia assicuratrice.
      Potrebbe essere una soluzione anche nel tuo caso.
      Per cortesia, tienici aggiornati circa l’evoluzione della vicenda.
      Grazie.
      Saluti.

  40. Gentile amministratore, si da il caso che anche l’assicurazione di mio padre sia carige proprio come quella del caso di giuseppe da voi segnalatomi, sareste così gentili da contattarlo e se possibile farmi girare la mail ricevuta dal servizio reclami? voglio rendere vita difficile all’assicuratore di mio padre. Grazie Michele

    • Salve MICHELE,
      la risposta contenuta nella mail ricevuta da Giuseppe è la seguente: “Esclusivamente alla luce di quanto da Lei riferito, dunque solamente in linea generale, confermiamo che è possibile la sostituzione di contratto con attribuzione della classe di merito motocicli corrispondente a quella del ciclomotore, a condizione dell’identità di proprietà dei due veicoli.”
      Non possiamo però contattarlo per chiedergli di fornirci questo documento, perché come ribadito dalla Compagnia la risposta è stata fornita “Esclusivamente alla luce di quanto da Lei riferito……“, cioè da Giuseppe, e non può essere utilizzata da un altro contraente come una risposta standard da esibire al proprio assicuratore.

      Per arrivare ad una soluzione con il tuo assicuratore è necessario che la Direzione della Compagnia valuti il tuo caso specifico, e di conseguenza che risponda a te personalmente, poiché sarà il tuo assicuratore che dovrà contattare successivamente la Direzione e fare riferimento ad una risposta che riguarda un suo assicurato, non quella fornita a Giuseppe.
      Pertanto, ti consigliamo di contattare il centro reclami della Compagnia o l’Isvap (tramite il numero indicato sul sito) per chiedere una conferma da presentare al tuo assicuratore.
      Saluti.

  41. Ho contattato stamattina l’Isvap… l’operatore dell’ufficio reclami isvap mi ha detto testuali parole: “lei è più informato di me io non so cosa dirle per me la legge bersani non è applicabile in quanto ciclomotore e motociclo non sono lo stesso tipo di mezzo” al che quando ho spiegato che ciclomotore e motociclo appartengono al settore V ha detto che per lui non esiste questa questa distinzione.. ho preso appuntamento con il codacons.. spero di riuscire ad ottenere qualcosa..

    • Salve MICHELE,
      evidentemente l’operatore dell’Isvap non era ben informato. Se si fosse preso la briga di consultare il sito Isvap, avrebbe trovato quel tipo di informazione.
      Tutto quello che abbiamo riferito attraverso i nostri commenti è facilmente dimostrabile consultando il fascicolo informativo di un qualsiasi contratto assicurativo Rc Auto-Moto. Online si trovano quelli delle più importanti assicurazioni italiane, per cui è notorio che ciclomotori e motocicli appartengano al settore V.

      Questi sono i settori tariffari riconosciuti dalle compagnie assicuratrici per la classificazione dei veicoli:
      Settori I e II :Autovetture Autotassametri;
      Settore III :Autobus;
      Settore IV: Autoveicoli e Motoveicoli per trasporto di cose;
      Settore V: Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozzette uso privato;
      Settore VI : Macchine operatrici e Carrelli;
      Settore VII : Macchine agricole;
      Settore VIII : Natanti.

      E’ un’ottima idea quella di consultare il codacons, poiché è tuo diritto ottenere delle informazioni chiare e precise da un Ente accreditato.
      Ti consigliamo comunque di tentare di contattare il servizio reclami o direttamente la Direzione della Compagnia assicuratrice. Non è sempre facile trovare le linee telefoniche libere, ma vale sempre la pena fare un tentativo.

      Ti chiediamo la cortesia di tenerci informati sull’evoluzione della vicenda, anche in seguito alla risposta che otterrai dal codacons.
      Grazie.
      Saluti.

  42. Buongionrno,

    sto per vendere il mio 50cc e mi appresto sia a cambiare compagnia assicuratrice che per prendere uno scooter 125cc

    perderò la classe di merito acquisita?

  43. oggi ha risposto l’ufficio reclami dell’assicurazione ecco il trsto della mail “La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. Bersani bis) fa riferimento allo stesso tipo di veicolo e comunque non menziona il concetto di settore tariffario. Poiché il ciclomotore ed il motociclo non sono veicoli dello stesso tipo la Bersani non è applicaile.
    Distinti saluti.” Vedremo cosa dirà il codacons.. se è stato fatto da qualcuno il passaggio della classe di merito da scooter 50cc ad altro tipo questo è un precedente a cui appellarsi..

    • Salve MICHELE,
      l’equivoco nasce proprio perché la legge Bersani non è chiara in merito al concetto di “stesso tipo di veicolo”.
      Le interpretazioni possono essere differenti a seconda che si segua quanto specificato dal Codice della Strada, o dal decreto Bersani.
      Sta di fatto che non c’è una condotta uniforme da parte delle Compagnie, ma è strano che una Compagnia si comporti in maniera differente con due assicurati che prospettano la stessa tipologia di problema (tu e Giuseppe).
      Attendiamo la risposta del Codacons…
      Saluti.

  44. Niente da fare, secondo l’avvocato del codacons, non è una questione legale, è discriminante la decisione dell’assicuratore. Per cui se si trova l’assicurazione compiacente la bersani è applicabile, altrimenti no. Io ne ho contattate almeno dieci di agenzie e tutte mi negano la possibilità di usufruirne.. aimé si partirà dalla 14^ classe. Saluti Michele

    • Salve MICHELE,
      grazie per la tua puntuale e dettagliata testimonianza.
      Purtroppo ci troviamo di fronte all’ennesima prova di mancanza di uniformità tra quanto viene espresso con una norma e quanto viene poi applicato praticamente.
      Se però l’avvocato ha parlato di una “discriminazione” attuata dall’assicuratore, a questo punto sarebbe il caso di fare una segnalazione ufficiale all’Isvap (però non tramite call center).
      Vorremmo chiederti una precisazione: l’avvocato del codacons, come ha giudicato il comportamento della stessa compagnia assicuratrice, che di fronte a due casi identici (il tuo e quello di Giuseppe) ha però dato risposte differenti?
      Grazie.
      Saluti.

  45. purtroppo l’avvocato non aveva elementi per esprimersi in tal senso, haimé ho abbandonato la battaglia, che altrimenti si dilungherebbe oltre il periodo estivo, e la voglia di andare in moto è tanta, per cui ho optato per una soluzione diversa. Mi spiace solo non aver potuto dare a tanti che come me sono in questa situazione una procedura sicura per ottenere un beneficio non da poco. La cosa certa è che la mia agenzia di assicurazione per non accontentarmi su un contratto ne ha persi 5. Saluti Michele

    • Salve MICHELE,
      ti ringraziamo ancora una volta per la tua cortesia e per la volontà di informare in maniera solidale tutti quegli assicurati che come te hanno dovuto affrontare queste problematiche.
      Saluti.

  46. Salve, ho letto il commento “Autore: Amministratore data: mag 27, 2010” di DANIELA

    Un mio collega ha un problema simile, suo padre ha uno scooter 50cc da anni che ormai è in 1° categoria,e lui(mio collega) vuole comprare uno scooter 125cc, ma alla assicurazione gli hanno detto che non può usufruire della stessa classe di merito del padre perché non hanno la stessa cc, cosa si può fare per far valere i propri diritti?
    Grazie.

    • Salve OSCAR,
      la questione è sempre controversa e a quanto pare di non facile soluzione. Alcune compagnie riconoscono questa possibilità, ma altre compagnie basano la loro decisione sul fatto che la classificazione da tenere presente non è quella dei settori tariffari applicati dalle compagnie assicuratrici, bensì quella presente nel codice della strada, la quale diversifica i ciclomotori esclusivamente in base alla cilindrata.
      Per fornirti ulteriori dettagli, ti consigliamo di leggere la complicata vicenda accaduta a Michele, a partire dal commento datato 9 aprile 2011 e seguenti.
      Purtroppo in questo ambito la confusione è tanta, e sembra non esserci ancora una chiara ed univoca linea di pensiero e di azione.
      Saluti.

  47. Salve,
    ho acquistato un ciclomotore 50 nuovo e ho venduto quello vecchio ( sempre 50.) Il contratto assicurativo del vecchio ciclomotre era intestato a mio padre.
    Adesso la compagnia assicurativa dice che non è possibile stipulare lo stesso contratto perchè essendo il motorino nuovo intestato a me come da libretto di circolazione, devo stipulare una nuova polizza a condizioni diverse e più gravose.
    Non è possibile mantenere il vecchio contratto in piedi, ovvero stipulando la polizza sempre a nome di mio padre essendo io l’intestatrioa del libretto di circolazione?

    • Salve PAOLA,
      purtroppo non è possibile perché l’assicurazione deve essere intestata al proprietario del mezzo. Fino a qualche anno fa le compagnia potevano intestare l’assicurazione ad una persona diversa dall’effettivo proprietario, ma oggigiorno non è più consentito dalla legge.
      Saluti.

  48. Salve,

    dal 2002 sono proprietario di una Yamaha fazer 600 che ho utilizzato fino al 2004. In seguito la moto non è stata più utilizzata e tantomeno assicurata.
    Oggi avrei necessità di riassicurarla ma mi dicono che devo partire dalla 18^a classe. Ci sono delle alternative?

    Ringrazio in anicipo.

    Saluti

    • Salve ALBERTO,
      purtroppo non vi sono alternative. Nel 2004 l’attestato di rischio aveva una validità di 1 anno, per cui se entro 1 anno non si stipulava una nuova polizza, si perdeva la possibilità di mantenere la classe di merito. Ma anche con l’attuale validità dell’attestato (5 anni) avresti comunque perso il diritto al mantenimento della classe di merito.
      Potresti cercare qualche assicurazione che invece di farti ripartire dalla 18°, ti permetta di iniziare dalla 14°, ma anche in questo caso ciò che più conta è il risparmio sul premio. Può capitare, infatti, che una polizza in 18° CU sia più conveniente di una polizza in 14°, quindi si tratta di comparare diversi preventivi.
      Saluti.

  49. Ho appena comprato un Liberty 125 (nuovo) e vorrei sapere per quale valore devo assicurarlo:
    -per il prezzo del motorino
    -per il prezzo del motorino su strada (cioè compreso il costo dell’immatricolazione)
    -per il prezzo completo (motorino + immatricolazione + accessori)
    -per il valore di mercato(indipendentemente da quanto l’ho pagato io)

    Inoltre vorrei sapere cosa comporta -in caso di furto- aver assicurato il motociclo per un valore inferiore rispetto al prezzo d’acquisto.

    Grazie mille

    • Salve MARZIA,
      non siamo in grado di darti questo tipo di informazioni perché ogni compagnia ha dei sistemi tariffari e delle proposte contrattuali che variano in base alla politica commerciale adottata.
      Possiamo però consigliarti di non fermarti al primo preventivo, ma di contattare (se ti è possibile) varie compagnie assicuratrici, poiché è necessario avere più elementi da valutare per prendere una decisione che riguardi la garanzia da scegliere per le polizze furto.
      Saluti.

  50. salve vorrei sapere che cosa devo fare per vendere un zip 50cc di maggio 2009,devo togliere la targa e consegnare il libretto oppure qualcosa altro.

    • Salve LEO,
      questo tipo di informazione può dartela in maniera dettagliata una scuola guida o un’agenzia di pratiche auto, poiché non riguarda la materia assicurativa che invece viene trattata in questo sito.
      Saluti.

  51. io abito nelle marche ho uno scooter 150 di cilindrata,che pero circola a napoli…quando faccio il contratto di assicurazione devo dichiarare che lo scooter circola a napoli?
    se mio cugino che di tanto in tanto lo usa fa un’incidente ed ha torto,l’assicurazione risarcisce di eventuali danni?
    grazie anticipate per la risposta

    • Salve SALVATORE,
      l’assicurazione vale su tutto il territorio italiano, per cui quello che conta è dichiarare l’effettiva residenza del proprietario, infatti le assicurazioni vengono tariffate in base al luogo di residenza, non in base al luogo di utilizzo. Ciò significa che in caso di sinistro a Napoli, l’assicurazione risarcisce ugualmente.
      Dovresti però controllare che nel contratto assicurativo non ci siano delle limitazioni o delle esclusioni se il mezzo viene guidato da una persona diversa dal proprietario-assicurato.
      Alcune polizze assicurative contengono la clausola di “guida esclusiva” (cioè a favore del solo proprietario), quindi se c’è questa limitazione anche nel tuo contratto, in caso di incidente causato da un tuo parente o amico, l’assicurazione potrebbe farti pagare di tasca tua il risarcimento, esercitando la cosiddetta rivalsa.
      Saluti.

  52. Buongiorno, ho 17 anni e da pochi giorni ho conseguito la patente A1 ( scooter 125).Vorrei acquistare uno scooter nuovo, ma il mio problema è che abito a Napoli e tutti sanno quanto siano alti i costi dell’assicurazione qua… perciò volevo sapere se è possibile intestare il mio futuro scooter a un parente che abita in provincia di Roma e cosa comporterebbe a livello civile e penale questa eventuale operazione. Grazie

    • Salve GIANLUCA,
      lo scooter può essere intestato ad un’altra persona ed il premio verrà calcolato in base alle tariffe previste nella sua zona di residenza.
      Non ci sono conseguenze civili o penali a meno che il contratto assicurativo preveda la clausola “guida esclusiva“, con la quale si stabilisce che il mezzo può essere guidato solo dal proprietario-assicurato.
      Per cui accertati che l’assicurazione sia stipulata con “guida libera“, cioè che lo scooter possa essere guidato da chiunque, e controlla attentamente che non ci siano altre limitazioni che riguardino l’età o la zona di utilizzo.
      Saluti.

  53. Vorrei sapere per cortesia, se è possibile dare la stessa classe di merito tra uno scooter di cc300 e un ciclomotore cc50. Grazie

    • Salve LUCA,
      la materia è dibattuta e ci sono pareri discordanti tra le varie compagnie assicuratrici.
      Per avere una chiara informazione ti invitiamo a leggere i commenti di Michele e di conseguenza le nostre risposte, a partire da quelli datati 9 aprile 2011.
      A tutt’oggi non è ancora chiaro se sia consentito o meno. Alcune compagnie (addirittura alcune agenzie della stessa compagnia) permettono di applicare la stessa classe tra ciclomotori e motocicli, altre compagnie lo vietano, e come al solito tutta questa confusione si ripercuote sugli assicurati.
      Saluti.

  54. Salve, io possiedo due scooter uno lo sto per vendere ed è assiurato e mi domandavo se era possibile passare l’assicurazione nell’atro anche se è di cilidrata inferiore ?150cc).

    • Salve FABIO,
      se il secondo scooter, il 150 cc, è già assicurato non è possibile trasferire l’assicurazione. Il trasferimento di polizza può essere fatto su veicoli appena acquistati (nuovi o usati) che sostituiscono i vecchi veicoli.
      Saluti.

  55. Salve,

    Sono proprietario di uno scooter 50 acquistato usato nov. 2010 e che sino ad oggi non ha circolato. Sono anche proprietario di una Ducati 600 con classe di assegnazione CU 3^. Posso conservare la mia 3^ classe per la 600 anche assicurando lo scooter 50 con la medesima 3^ classe? O dovrei ripartire dalla 18^?
    Grazie e buon lavoro.
    Giacomo

    • Salve GIACOMO,
      la questione è sempre controversa e a quanto pare di non facile soluzione. Alcune compagnie riconoscono questa possibilità, ma altre compagnie basano la loro decisione sul fatto che la classificazione da tenere presente non è quella dei settori tariffari applicati dalle compagnie assicuratrici, bensì quella presente nel codice della strada, la quale diversifica i ciclomotori esclusivamente in base alla cilindrata.
      Per fornirti ulteriori dettagli, ti consigliamo di leggere la complicata vicenda accaduta a Michele, a partire dal commento datato 9 aprile 2011 e seguenti.
      Purtroppo in questo ambito la confusione è tanta, e sembra non esserci ancora una chiara ed univoca linea di pensiero e di azione.
      Saluti.

  56. Salve, vorrei chiedere un informazione per illuminare un mio stupido dubbio, sono in possesso di un 125cc, ma dovrei cederlo ad un concessionario per acquistare un 600cc, quello che mi chiedo è posso usufruire della stessa poliza? o devo rifarne un’altra??? l’assicurazione mi scadrebbe il prossimo anno, questa domanda mi sorge per un motivo, sono della stessa categoria, ma, di cc diverse, quindi al massimo immagino andro ha pagare la differenza?? oppure rimango con la stessa poliza invariata?

    In attesa di avere un vostro consiglio vi porgo i miei saluti!

  57. Salve, vorrei chiedervi un informazione:
    Ho comprato un 125 a Gennaio 2010, che era ancora assiccurato col primo proprietario fino ad Agosto 2010, non l’ho mai usato fino ad oggi e quindi non l’ho mai più assicurato.

    Quindi mi chiedevo, se vorrei assicurarlo dopo circa un’anno che non è stato assicurato, mi farebbero problemi?

    Chiedevo questo perchè di tutti i siti assicurativi che sono su internet, inserendo la data di compra della moto, che ho fatto ovviamente l’anno scorso, e la data di inizio polizza, che vorrei fare oggi, non mi fà andare avanti perchè trova incoerenza nei dati, quindi significa che non posso più assicurare la moto, almeno su internet.
    Nelle agenzie assicurative non sono andato a chiedere e non sò cosa mi direbbero.

    Vi ringrazio infinitamente per la risposta e mi scuso se mi sono dilungato troppo sul testo

    • Salve ANTONIO,
      solitamente i veicoli devono essere assicurati entro massimo 6 mesi dalla data di acquisto. I siti assicurativi possono essere stati impostati tenendo presente questo limite temporale, per cui potresti trovare una soluzione contattando i call center di questi siti, oppure recandoti presso un’agenzia assicurativa, in modo tale da trovare una soluzione esponendo il caso ad un agente, il quale saprà sicuramente come comportarsi.
      Saluti.

  58. salve
    mi chiamo antonio la mia domanda e’
    sto per acquistare una moto da un privato che ha una assicurazione che e’ scaduta da 2 anni posso riutilizzzarla senza fare un nuovo contratto che mi farebbe partire dalla 14° classe
    vi ringrazio

    • Salve ANTONIO71,
      non è possibile utilizzare assicurazioni scadute di altre persone.
      L’assicurazione deve essere intestata all’effettivo proprietario della moto, per cui se la moto sarà intestata a te, dovrei stipulare a tuo nome anche l’assicurazione.
      Saluti.

  59. Salve, ho acquistato uno scooter 250 usato, fin’ora avevo un’altro scooter 250 con una assicurazione molto economica. Ho capito che non posso passare la mia assicurazione sullo scooter recentemente acquistato senza sbarazzarmi del vecchio. Vorrei sapere per quale motivo c’è questo vincolo e se è previsto dalla legge. C’è qualcuno che si sia interessato a questo argomento fin’ora?

    • Salve SAULO,
      per legge e per regolamento ISVAP, prima di annullare un’assicurazione è necessario vendere, consegnare in conto vendita, rottamare, esportare all’estero o consegnare le targhe di un veicolo. Per questo motivo non è possibile spostare l’assicurazione da un veicolo ad un altro se prima non si trasferisce la proprietà del veicolo (o si rottama).
      Saluti.

  60. salve io posssiedo uno scooter 50 e mi domandavo fno a quanti giorni posso circolare dopo la scdenza dell’assicurazione

    • Salve PEPPE,
      se l’assicurazione prevede il tacito rinnovo, cioè il rinnovo automatico dopo la scadenza annuale, l’assicurazione copre per altri 15 giorni dopo la data di scadenza. Ma ricorda che per il codice della strada chi circola con assicurazione scaduta (anche nei 15 giorni successivi) può incorrere in sanzioni che prevedono sia la multa sia il sequestro del veicolo.
      Saluti.

  61. Salve, volevo domandare questo:
    Ho la prima classe di merito per quanto riguarda l’auto, se acquisto una moto quale classe di merito mi viene assegnata?

    • Salve FRANCESCO,
      il Bersani è applicabile per veicoli appartenenti allo stesso settore: auto con auto e moto con moto, per cui se non possiedi altre moto assicurate dovrai ripartire dalla 14° CU.
      Saluti.

  62. Salve,
    in data 30/09/11 ho rottamato la mia moto (250cc)assicurata solo per RCA fino al 10/11/11, ho preso un altra moto (250cc) in assicurazione mi hanno proposto il blocco della prima assicurazione e la stipula di un nuovo contratto con durata annuale, ma loro non mi “possono” dare l assicurazione furto. posso rivolgermi ad altra assicurazione sfruttando l attestato di rischio della vecchia moto? grazie

    • Salve CECILIA,
      puoi farlo tranquillamente, ma prima devi annullare la vecchia assicurazione per vendita del veicolo. Successivamente, puoi recarti presso qualsiasi altra compagnia con il tuo attestato di rischio, per avere una polizza con la medesima classe di merito.
      Saluti.

  63. in famiglia siamo in due e abbiamo una macchina e una moto assicurate a nome del mio compagno, sto’ per prendere uno scooter e volevo capire se la legge bersani si applica anche in caso di “conviventi”? ( stesso stato di famiglia ) grazie

    • Salve LUISA,
      se appartieni allo stesso stato di famiglia del tuo convivente è possibile applicare il Bersani.
      Saluti.

  64. Salve,
    mio padre ha un assicurazione auto ed è in prima fascia, ora io vorrei acquistare uno scooter 250, è normale che le compagnie partendo dalla classe 14 anche nel caso intestassi a mio padre, mi chiedano piu di 1.000 euro??? non c’è un modo di risparmiare qualcosa?

    grazie
    saluti

    • Salve ANTONIO,
      per assicurare due mezzi appartenenti a settori diversi (auto e motocicli) non si può utilizzare la stessa classe di merito. Il prezzo che ti è stato comunicato dipende dalle tariffe della compagnia assicuratrice, per cui l’unica soluzione è quella di cercare altre compagnie con premi inferiori.
      Saluti.

  65. Salve, io devo passare da un’assicurazione per un motociclo 125cc a un 150cc – cosa devo fare per essere rimborsato della differenza tra le due? Al telefono l’assicuratore mi ha detto che c’è bisogno dell’atto di proprietà del vecchio 125cc o dell’attestato della rottamazione, ma se io decido di tenerlo in garage senza ne’ vendere ne’ rottamare non ho diritto d’essere rimborsato? Mi sembra assurdo….come funziona?

    • Salve GABRIELE,
      in base alle norme ISVAP, per avere diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto è necessario vendere, rottamare, dare in conto vendita, o esportare il veicolo. Se si decide di tenerlo fermo in garage senza assicurazione non si ha diritto alla restituzione di quanto pagato. Visto che devi trasferire la polizza dal 125 al 150 non avrai diritto al restituzione del premio, ma tutt’al più ad un adeguamento del premio da pagare.
      Saluti.

  66. salve ho 1 scooter con la targa e l’assicurazione intestata a me ma che usa il mio fidanzato! il problema è che ci siamo mollati ed io vorrei che lui si intestasse la polizza e che avesse 1 targa nuova tutta sua… cosa devo fare? se nel frattempo dovesse succedere qualcosa io sarei responsabile al 100%!!!!!!!!!!!!!

    • Salve ANNA,
      se targa e assicurazione sono intestati a te, in caso di incidente tu subiresti il declassamento della polizza ed il relativo aumento di premio. Nessun problema per quanto riguarda una diretta responsabilità, in quanto le assicurazioni servono proprio per evitare all’assicurato di pagare di tasca propria, a meno che non ci sia una franchigia.
      La cosa migliore è quella di parlarne con il tuo assicuratore.
      Se lo scooter è tuo devi fartelo restituire, oppure devi recarti presso la compagnia di assicurazioni e comunicare la disdetta per impedire che si rinnovi il contratto di assicurazione.
      Se la targa è intestata a te, devi fartela restituire.
      Saluti.

  67. Buongiorno, mi sono recato oggi c/o la mia compagnia assicuratrice per il rinnovo della polizza moto (ho uno Scooter 250cc). Ho chiesto se c’erano state variazioni sulla polizza rispetto alla precedente e la segretaria mi ha risposto che l’agenzia ha adeguato i massimali in base alla normativa europea (2005/14/CE) che entrerà in vigore obbligatoriamente il prossimo giugno 2012, e che prevede 5.000.000€ x le persone e 1.000.000€ x le cose.
    Sebbene nel testo della normativa pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale Europea compaia solo la voce “autoveicoli”, vorrei sapere se questo adeguamento è esteso anche ai motoveicoli. Grazie

    • Salve MICHELE,
      gli adeguamenti di massimale si applicano a tutti i veicoli circolanti, poiché riguarda la RCA in generale, per cui non si fanno distinzioni tra auto e motocicli.
      Saluti.

  68. Buongiorno,ho 35 anni,
    posseggo una moto da 900cc a cui volevo abbinare per uso cittadino uno scooterino 50cc usato..
    posso usare la classe di merito che ho nella moto epassarla al cinquantino?
    o devo riniziare dalla classe (14 o 18 non ho ben capito).
    grazie tante
    MArco

    • Salve MARCO,
      la questione è stata a lungo dibattuta, anche su questo sito. Nonostante vi siano degli elementi contraddittori, sembra che si tratti di veicoli appartenenti allo stesso settore assicurativo (cioè il V), ma che per le assicurazioni appartengano a tipologie differenti, per cui non si può utilizzare l’attestato di rischio di una moto per assicurare un cinquantino, e viceversa, nonostante alcune agenzie assicurative in passato lo abbiano fatto.
      Saluti.

  69. Buongiorno anzitutto vi faccio i complimenti per il sito che trovo chiaro, completo, ma sopratutto ben fatto e ci VOLEVAAA! Grazie.
    Ora veniamo al mio quesito;
    Il 14 settembre di questo anno ho acquistato una scooter, a fine ottobre, dopo 42 giorni di vita della moto e 1700 kilometri all’attivo ho subito un incidente, in sostanza un’automobile mi ha letteralmente tagliato la strada, per fortuna io non mi sono fatto nulla!!!
    Io ho preso la ragione piena, il problema però sta nel rimborso.
    Dal perito la moto è stata considerata da rottamare, il preventivo di spesa del meccanico è di euro 5700,00.
    In fase di acquisto la moto, in strada mi è costata 5400,00 euro. Così distribuito, 5200,00 la sola moto, il resto l’immatricolazione.
    Ora vi chiedo, è mai possibile che per riacquistare la stessa moto che ricordo aveva 42 giorni, ci devo rimettere circa 1.000,00 euro perchè il perito mi rimborsa 4.400,00 euro?
    Cosa posso fare, a chi posso rivolgermi?
    Grazie per la risposta che vorrete fornirmi.
    Grazie ancora. Valter

    • Salve WALTER,
      Purtroppo si, può accadere, anche perché c’è l’iva del 20% di mezzo.
      Comunque potrebbe rivolgersi presso un avvocato per avere delucidazioni in merito; sarà lui a valutare la fattibilità di una richiesta di ulteriore rimborso all’assicurazione.

  70. Salve,
    io risiedo a Napoli e come noto è impossibile assicurare uno scooter 500.Ho fatto un preventivo Genertel intestando la moto e l’assicurazione ad un mio parente residente in provincia di Monza Brianza e specificando che il conducente abituale del veicolo sono io che risiedo a napoli.Vi chiedo,in caso di sinistro il mio contratto può essere soggetto a rivalsa da parte di Genertel?

    • Salve DARIO,
      se durante la stipula della copertura assicurativa hai inserito dati veritieri e non hai nascosto l’identità del conducente abituale, cioè, se hai fornito correttamente tutte le informazioni riguardanti il conducente abituale, non corri alcun pericolo. In questo caso la polizza è stata stipulata prendendo in considerazione gli eventuali rischi maggiori che riguardano la provincia nella quale risiedi.
      Per avere un’ulteriore conferma potresti contattare il servizio clienti della Compagnia.
      Saluti.

  71. Grazie mille,
    in questo caso potrei anche intestarmi la moto che intendo acquistare e dichiarare come contraente dell’assicurazione il mio parente residente a milano?

    • Salve DARIO,
      la polizza deve essere sempre intestata al proprietario effettivo del veicolo, cioè a quello risultante dal libretto di circolazione. Per contraente si intende colui che paga effettivamente la polizza, ma l’intestazione deve essere a nome del proprietario.
      Saluti.

  72. Salve,
    io possiedo uno scooter 50 vespa piaggio, e a breve acquisterò un Liberty 125 piaggio nuovo, vorrei sapere se è possibile fare il passaggio di assicurazione dal 50 al 125, pagando circa la stessa cifra o comunque non troppo di più (ora pago circa 190 euro l’anno di assicurazione). Premetto che il mio 50 è vecchio, del 97, e che forse una mia amica era interessata ad acquistarlo a una cifra simbolica per girarci solo ogni tanto, io preferirei perchè ci sono affezionata e rottamarlo mi dispiace! Inoltre non ho ancora fatto il cambio di targa, dato che ho deciso di cambiarlo preferivo non spendere anche quei 100 euro inutilmente, nel caso provvederà la mia amica che lo acquista. Tempo fa avevo chiesto alla mia agenzia (Generali assicurazioni) di farmi un preventivo di assicurazione per un 125 e mi avevano dato una cifra che si aggirava sui 400 euro….è troppo? Inoltre non mi hanno assolutamente detto che potevo fare il passaggio….mi date un aiuto che sono un pò ignorante in merito? Grazie!

    • Salve VALENTINA,
      non tutte le compagnie permettono di fare il passaggio di assicurazione quando la cilindrata è differente, soprattutto quando da ciclomotore si passa a motoveicolo (cioè il 125).
      Tutti e due appartengono al settore assicurativo V, ma quasi tutte le compagnie affermano che si tratta di tipologie differenti e quindi non considerano l’appartenenza al medesimo settore. Per cui dovresti cercare (cosa abbastanza difficile!) un’assicurazione che accetti questo trasferimento, altrimenti dovrai ripartire dalla 14° classe.
      Saluti.

  73. Vi ringrazio in anticipo per la vostra gentilezza…nel maggio 2007 ho annullato la mia polizza per vendita motociclo.Ora vorrrei assicurare un altro motociclo usufruendo della legge bersani sulla durata dell’ attestato di rischio.Sono in possesso del ultimo attestato,ma non ho piu l’atto di vendita della vecchia moto,posso comunque mantenere la categoria che avevo con l’altra moto o devo essere in possesso anche del atto di vendita?

    • Salve NICOLA,
      visto si tratta di assicurare un altro motociclo, puoi tranquillamente recarti presso qualsiasi compagnia assicuratrice e presentare l’attestato di rischio in tuo possesso. Acquisterai una nuova polizza con la classe di merito presente in quel documento.
      Saluti.

  74. Salve, sono intenzionato ad acquistare uno scooter usato. Sono già possessore di un’automobile. cercavo informazioni e delucidazioni sul decreto bersani per quanto riguarda agevolazioni a chi è già intestatario di polizze r.c.a.. Mio malgrado mi rendo che nonostante le modifiche apportate siano un passo avanti x quello che riguarda risparmio economico e snellimento burocratico, non si è pensato ad andare in contro alle famiglie e più nello specifico ai consumatori,istituendo una sorta di polizza x nuclei che non distingua tra le tipologie di veicoli, almeno non per quelli di comune utilizzo all’interno di un nucleo familiare. Facendo preventivi quà e là i prezzi che mi sono stati somministrati sono minimo 100 euro più alti di quello che attualmente pago x la macchina, e sì che il premio si aggira intorno ai 500 l’anno. Così fatto si carica il doppio delle spese.
    Spero ci sia un modo di sensibilizzare gli organi competenti affinchè anche questa opzione possa essere istituita e agevolare il risparmio dei nuclei familiari.

    • Salve PIER PAOLO,
      hai provato a chiedere un preventivo alla Cattolica Ass.ni? In passato utilizzavano le polizze nucleo appositamente per i familiari degli assicurati.
      Saluti.

  75. salve vorrei utilizzare la moto di un mio parente qui al sud assicurata al nord e intestata a lui residente sempre al nord.
    cosa succede se mi fermano per controllo polizia o di competenza?
    anche se l’assicurazione non e’ vincolata sul giudatore e succede un’incidente lieve o grave con conseguenze particolari
    che cosa ne comporta la situazione?
    cioe l’intestatario anche se assente qui al sud succede qualcosa a lui?
    ne risponde lui nei danni o e nettamente fuori della questione?
    aspetto notizie grazie!!

    • Salve Ernesto,
      se la polizza copre anche guidatori che non sono i proprietari non succede nulla.
      In caso di fermo della polizia basterà spiegare che la moto è di un amico.

  76. Buona Sera.
    Sono possessore di una moto 600. Quando l’ho acquistata l’assicuratore non mi aveva prospettato l’opportunità di assicurarla avvalendomi del decreto bersani.. così non ne ho usufruito (avrei potuto usufruire della classe di merito della moto di mio fratello).
    Poiche’ il decreto bersani può essere applicato solo su un mezzo appena acquistato, posso intestare la mia moto a mio fratello per poi reintestarla successivamente a me (quindi con un doppio passaggio di proprietà anche a distanza di 4 mesi l’uno dall’altro – mio fratello in questi 4 mesi non assicurerebbe la moto che gli ho “virtualmente” venduto) al fine di assicurare il mezzo a mio nome però usufruendo della classe di merito di mio fratello? Legalmente sarebbe come se io vendessi la moto a mio fratello… e 4 mesi dopo e’ come se io la ricomprassi sempre da mio fratello, almeno credo.
    E’ possibile fare questa cosa?
    Grazie.
    Buona serata.

  77. Buonasera,
    a ottobre ho messo in vendita il mio scooter scarabeo 500 regolarmente assicurato (polizza semestrale).
    sono riuscito a trovare un compratore, il quale mi ha lasciato un acconto e ad oggi non ha ancora saldato l’acquisto.
    Nel frattempo lo scooter non lo utilizzo, vorrei trasferire l’assicurazione dello scarabeo al mio vespone 150 che tengo da 2 anni in garage non assicurato, ho chiesto alla mia assicrazine se era possibile fare il trasferimento visto che ancora non ho venduto lo scarabeo, ma la mia assicurazione mi ha risposto che non e’ possibile e che per fare il trasferimento prima devo vendere lo scarabeo e quindi devo portare l’atto di vendita.
    Vi chiedo gentilmente di darmi una risposta, mi sembra molto strano che non posso fare il trasferimento dell’assicurazione, il vespone e’ sempre intestato a me.

  78. salve ho una domanda da porre!avevo un 125 che h venduto nel 2010! ho riavuto l’attestato di rischio dell’ultima polizza con cui era assicurato il 125, ora ho acquistato un 750 posso usufruire della classe di merito!??? grazie anticipatamente

  79. salve una domanda:per assicurare uno scooter 150 devo per forza avere la patente?o posso assicurarlo e nel frattempo lo guida una persona con la patente?

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