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Assicurazione moto

novembre 25th, 2008 Posted in Assicurazioni moto

Come per la categoria automobilistica, anche per le moto, e per tutti i ciclomotori in genere, esistono delle polizze assicurative di responsabilità civile; per le moto si differenziano in base alla cilindrata (fino a 49,9cc | da 50,0cc a 124,9cc | da 125,0cc a 249,9cc | da 250,0cc a 399,9cc | da 400cc in poi) e a volte in base alla potenza del motore espressa in Kw.

La metodica rispecchia i contratti assicurativi delle auto: garantisce e protegge il soggetto assicurato da possibili conseguenze a eventuali danni subiti da terzi elementi entro le soglie del massimale.

Il valore minimo del massimale dei veicoli a due ruote è inferiore a quello che interessa le automobili ed è pari a 773.000 euro. Inoltre tale valore può subire un aumento direttamente proporzionale al possibile incremento del premio: questa circostanza è solitamente quella più idonea per il soggetto assicurato.

Il sistema della classe di conversione universale (detta CU) permette la traduzione della classe da un agenzia assicurativa ad un’altra preservando comunque, nel passaggio, la classe di merito appartenente al bonus malus.

Le polizze di responsabilità civile riguardanti le moto presentano comunque delle particolari clausole di rivalsa come quella pertinente al numero di passeggeri che per legge è consentito trasportare in base alla cilindrata, oppure le clausole relative alla guida in stato d’ebbrezza. Tali vincoli diventano importanti poiché se l’assicurato viola determinate regole, l’assicurazione può non concedere il rimborso.

Le polizze assicurative che interessano le moto possono essere di durata annuale, semestrale o temporanea, ecco perché risultano essere nettamente più regolabili e malleabili a differenza di quelle riguardanti le auto.

Particolare interesse suscitano le polizze temporanee dette anche “a consumo” che si stanno diffondendo sempre di più: sono molto vantaggiose per coloro che fanno un utilizzo raro o ridotto della moto nell’arco dell’anno.

I ciclomotori presentano anche altre tipologie di contratti assicurativi come ad esempio le tradizionali polizze furto o incendio.

Inoltre le moto possono essere caratterizzate da particolari polizze supplementari comprendenti la categoria Kasko, in grado di sopperire alle spese relative a eventuali danneggiamenti subiti dal mezzo mentre viene utilizzato.

Infine esistono anche delle polizze assicurative adatte alle moto d’epoca, molto convenienti economicamente: per stipulare un contratto di questo tipo il ciclomotore deve possedere minimo 20 anni ed essere regolarmente registrato all’ASI o all’FMI.

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  1. 34 Commenti su “Assicurazione moto”

  2. Autore: Piero data: mar 31, 2010

    Buonasera, ho una domanda da porvi..ho acquistato recentemente un motoveicolo (800 CC) ed ho passato su di esso la vecchia assicurazione dello scooter (150CC)che speravo di vendere ma e` stato tutto vano, ora mi sono deciso a riassicurarlo ma mi hanno detto che la classe di partenza e` la 18 o la 14 a seconda dell’agenzia.
    Non e` possibile ereditare la classe di merito della moto (la piu` bassa) e trasmetterla allo scooter?

  3. Autore: Amministratore data: apr 1, 2010

    Salve PIERO,
    il fatto che tu abbia trasferito la vecchia assicurazione sulla moto ti impedisce di applicare il decreto Bersani. Il trasferimento di assicurazione ha fatto perdere qualsiasi privilegio per assicurare nuovamente lo scooter. E’ d’obbligo però farti una domanda: com’è stato possibile “passare” sulla moto la vecchia assicurazione dello scooter, se la legge ammette che il trasferimento sia consentito solo in caso di vendita o rottamazione del mezzo?
    Potresti fornirci qualche informazione aggiuntiva per cortesia?
    Grazie.
    Saluti

  4. Autore: Daniele data: apr 28, 2010

    Salve, ho una domanda da fare.
    Sto per acquistare una moto e dovrei assicurarla, volevo sapere se posso usufruire del decreto Bersani e sfruttare la classe di merito che abbiamo sull’auto di famiglia.
    Questo è possibile o posso usufruirne solo se in possesso di un’altra moto?

  5. Autore: Amministratore data: apr 29, 2010

    Salve DANIELE,
    per poter usufruire del decreto Bersani è necessario che i due veicoli appartengano allo stesso settore, quindi auto con auto e moto con moto. Quindi non puoi sfruttare l’auto di famiglia ma dovresti avere un’altra moto all’interno del nucleo familiare.
    Saluti

  6. Autore: Daniela data: mag 27, 2010

    Salve! Avrei qualche domanda da fare.
    Io ho uno scooter 50cc e la fascia di merito che ho raggiunto è la 2a.
    Sia lo scooter che l’assicurazione sono però intestati a mio padre, perchè al momento dell’acquisto ero minorenne.
    A breve vorrei cambiare scooter prendendone uno da 150cc e vorrei intestare sia lo scooter che l’assicurazione a me.
    La mia residenza è la stessa di mio padre.

    Ora la 1a domanda é: secondo la legge Bersani, posso conservare la classe di merito anche se la cilindrata è diversa? E il tutto può essre fatto a mio nome?

    Se prima di acquistare il nuovo scooter, sospendo l’assicurazione per un pò, dopo quanto tempo mi “scade” la classe di merito?
    Per le auto è 5 anni. Per gli scooter è lo stesso?

    Grazie per l’attenzione.

  7. Autore: Amministratore data: mag 27, 2010

    Salve DANIELA,
    se compri uno scooter 150cc e l’altro rimane comunque di proprietà di tuo padre, potrai intestare la proprietà e la polizza assicurativa di quello nuovo a te, e beneficiando del decreto Bersani potrai acquisire la stessa classe di merito di tuo padre, cioè la 2°.
    Se invece hai intenzione di rottamare o vendere lo scooter 50, intestando a te lo scooterone 150 cc dovrai ripartire dalla 14° classe perché la polizza di tuo padre non sarà più in vigore, in quanto a lui verrà consegnato solo l’attestato di rischio e non è possibile usufruire della Bersani se la polizza originaria (cioè quella di tuo padre) non è più in vigore perché lo scooter 50 è stato venduto o rottamato.
    Il problema quindi non è la cilindrata, quanto il fatto di dover per forza mantenere attiva, finché non stipuli la nuova polizza a tuo nome, anche quella dello scooter 50. Per questo motivo, non dovrebbe essere nemmeno consentito sospendere l’assicurazione.
    Queste sono le regole generali.
    Ti consigliamo però di chiedere al tuo assicuratore se ci sono delle norme interne della compagnia che prevedono eccezioni per quanto riguarda la sospensione, oppure qualche altra soluzione che possa ben adattarsi alle tue necessità.
    Ti saremmo grati se ci facessi sapere la risposta fornita dal tuo assicuratore in merito.
    Grazie.
    Saluti.

  8. Autore: FABIANA data: giu 7, 2010

    Sono propietaria di un 50cc e vorrei acquistare un 150cc. Siccome non mi trovo bene con la mia attuale assicurazione vorrei assicurare il nuovo scooter con una diversa compagnia.
    Il concessionario terrà il mio scooter 50cc in c/vendita e mi ha detto che effettuerà una pratica di sospensione della targa.
    Vorrei sapere se ho diritto, per legge, al rimborso del premio assicurativo versato per il 50cc?
    Grazie.
    Fabiana (07/06/10)

  9. Autore: Amministratore data: giu 8, 2010

    Salve FABIANA,
    dopo aver svolto tutte le pratiche con il concessionario per la sospensione della targa, devi recarti presso l’assicurazione dove hai assicurato il 50cc per dichiarare la cessazione del rischio assicurato, facendo presente che lo scooter è presso il concessionario ed esibendo i documenti che ti rilascerà quest’ultimo in seguito alla sospensione della targa.
    Ricordati di consegnare anche il contrassegno assicurativo.
    Non è detto però che tu riesca ad ottenere la restituzione del premio non goduto, in quanto alcune compagnie lo ammettono solo in caso di demolizione dello scooter.
    Puoi comunque leggere nelle condizioni generali del contratto assicurativo se è prevista la restituzione del premio per qualsiasi tipo di risoluzione del contratto ed eventualmente farlo presente all’assicuratore.
    Saluti.

  10. Autore: teresa data: giu 9, 2010

    il mio ragazzo vorrebbe acquistare uno scooter 150cc e intestarlo a nome suo,in famiglia hanno già un motorino 50cc intestato al padre,l’assicurazione però è scaduta da un anno,volevo sapere se era possibile applicare ugualmente la legge bersani o se il mio ragazzo deve prima far riattivare l’assicurazione al vecchio motorino per poi usufruire della legge.grazie anticipatamente.

  11. Autore: Amministratore data: giu 9, 2010

    Salve TERESA,
    per usufruire del decreto Bersani è necessario che la polizza del veicolo al quale si vuole “affiancare” un ulteriore veicolo da assicurare sia in vigore.
    Quindi nel vostro caso, lo scooter 50cc dovrebbe essere provvisto di assicurazione attiva, dalla quale poi prendere la classe bonus/malus per lo scooter 150cc.
    Vi consigliamo comunque di interpellare il vostro assicuratore, in quanto in questi casi ci posso essere delle normative differenti che variano da compagnia a compagnia.
    Ci piacerebbe sapere, per cortesia, quale sarà la risposta data.
    Grazie.
    Saluti.

  12. Autore: LAURA data: giu 16, 2010

    salve,vorrei un’informazione io ho una moto cc 625 nel 2008 ho stipulato un’assicurazione temporanea e mi hanno assegnato la classe di merito universale 14,nel 2009 ho rifatto l’assicurazione temporanea e mi hanno assegnato come classe la 18.mi sapete spiegare il perche’

  13. Autore: Amministratore data: giu 16, 2010

    Salve LAURA,
    il Regolamento dell’ISVAP N. 4 del 9 agosto 2006 ha abrogato la precedente Circolare n. 555 del 17 maggio 2005.
    In base a questo regolamento viene stabilito che se il veicolo è stato precedentemente assicurato con formule tariffarie per durata inferiore ad un anno (quindi temporanea), viene assegnata la medesima classe di merito CU che risultava nel precente contratto temporaneo. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14.

    La forma tariffaria della polizza era bonus/malus? L’anno scorso hai avuto dei sinistri con colpa?
    Se l’assicurazione era bonus/malus e non hai causato sinistri con colpa, nemmeno noi comprendiamo le ragioni di tale declassamento.
    Ti consigliamo perciò di provare a recarti presso la tua assicurazione e di chiedere spiegazioni citando il Regolamento sovraesposto.
    Se vorrai gentilmente informarci circa la risposta che ti darà l’assicuratore, saremo lieti di pubblicare il tuo commento.
    Grazie.
    Saluti.

  14. Autore: Francesco data: giu 20, 2010

    Ho acquistato uno scooter per regalarlo a mio figlio che compie 18 anni il 20 agosto ho stipulato una assicurazione incendio, furto e rapina, ma non ancora la RC, vorrei sapere se è possibile aspettare, se ci sono dei tempi di legge entro i quali stipulare la polizza RC
    Grazie.
    saluti.

  15. Autore: Amministratore data: giu 21, 2010

    Salve FRANCESCO,
    non esistono dei termini specifici entro i quali un mezzo deve essere assicurato. In base ad una direttiva ISVAP, però, i veicoli non possono essere sprovvisti di copertura RC Auto, anche se non sono circolanti (magari perché chiusi in garage). Non è prevista nessuna sanzione, i problemi potrebbero sorgere ad esempio in caso di furto del veicolo e di ipotetica responsabilità in caso di sinistro provocato dal ladro.
    Saluti.

  16. Autore: Paolo data: giu 30, 2010

    Salve,
    ho una polizza con la Groupama che scade il prossimo 7 Luglio, facendo un giro ho scoperto di risparmiare un bel po’ con la Milano. Siccome qualche assicuratore mi ha detto che non occorre più fare disdette ma basta non ritirare il premio volevo avere, se possibile, delle conferme. In rete non ho trovato nulla, si parla sempre di poter disdire fino a 15 giorni prima o se il premio aumenta più dell’1,5% circa ecc.ecc. . Non so nemmeno se il mio contratto prevede il tacito rinnovo e non ho la possibilità di consultare il contratto visto che sono fuori sede.
    Nel caso in cui non fosse come dicono questi assicuratori e non ritirassi la polizza cosa potrebbe succedere?
    Grazie mille.

  17. Autore: Amministratore data: lug 2, 2010

    Salve PAOLO,
    se il tuo contratto assicurativo dovesse essere con tacito rinnovo, dovresti comunicare la disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza, salvo diverso termine superiore indicato nel contratto.
    Se invece la polizza non si rinnova automaticamente, non c’è bisogno di comunicare il recesso.
    Se tu non dovessi pagarlo potresti rischiare che la tua agenzia inoltri tutta la documentazione all’ufficio legale della compagnia. Tutto ciò viene fatto se entro 58 giorni dal termine di scadenza tu non dovessi pagare (in ritardo) il premio.
    In pratica la tua agenzia ti dà tempo 58 giorni, se entro quel periodo non paghi il premio, dovrebbeiniziare la procedura legale.
    Saluti.

  18. Autore: Paolo data: lug 4, 2010

    Ovviamente deduco che non tutte le compagnie inoltrano all’ufficio legale la pratica, certamente è un rischio.
    Posso sempre non rinnovarla se c’è un aumento considerevole, giusto?
    Siccome la mia polizza è stata fatta l’anno scorso con i massimali minimi e visto, se non sbaglio, che quest’anno sono cambiati per legge, mi chiedevo se posso sfruttare l’eventuale aumento (quasi sicuro) per disdire la polizza considerato che non è da imputare alla compagnia assicuratrice.
    L’anno scorso ho pagato Euro 188 per un 125, quale sarebbe l’aumento minimo che mi consentirebbe di non rinnovare la polizza.
    Vi ringrazio per tutto, purtroppo ho una vespa che utilizzo 2 mesi l’anno e con la Milano andrei a pagare intorno ai 100 euro, un bel risparmio.
    Mi scuso per le domande forse troppo dettagliate ma non vorrei finire per pagare 2 polizze.
    Grazie mille.

  19. Autore: Amministratore data: lug 5, 2010

    Salve PAOLO,
    certamente non pagare è sempre un rischio….
    Dall’11 dicembre 2009 i massimali sono diventati per legge di almeno 2,5 milioni di euro per danni alle persone e di 500 mila euro danni alle cose.
    L’aumento in polizza permette all’assicurato comunicare la disdetta fino al giorno della scadenza (quindi oltre il termine dei 15 giorni che la precedono), solo se la polizza ha subito un aumento superiore al tasso di inflazione programmato. In altri termini se l’aumento supera questo valore, puoi comunicare la disdetta fino all’ultimo giorno di scadenza della polizza.
    Saluti.

  20. Autore: gianluigi data: lug 18, 2010

    Salve
    sono Gianluigi e volevo porvi una domanda:
    Sto per acquistare una moto usata classe 1989, quindi iscrivibile fmi; nel frattempo sono possessore di un’altra moto(sempre antica ma non iscritta a nessun ente tipo fmi), quest’ultima ha un’aassicurazione semestrale, ovviamente con contratto annuale.
    La domanda è: Mi è possibile trasferire questa assicurazione sulla moto che acquisterò, considerando che ho intenzione di iscrivermi preventivamente alla fmi? Come si dovrebbe comportare il mio assicuratore una volta considerato che il passaggio assicurativo avverrà verso una moto storica?
    Grazie
    Gianluigi

  21. Autore: Amministratore data: lug 19, 2010

    Salve GIANLUIGI,
    per la sua domanda dovrebbe parlarne prima col suo assicuratore e magari anche con l’assicurazione di un’altra compagnia. Però solitamente la richiesta all’FMI si esegue tramite un motoclub, quindi ancora prima di parlarne con il suo assicuratore chieda al motoclub cosa le conviene fare, perché spesso è possibile assicurare la moto con assicurazione agevolata (quindi obbligatoriamente con un nuovo contratto) prima che l’FMI dia il suo ufficiale riscontro positivo alla pratica di iscrizione.
    Saluti.

  22. Autore: Daniele data: lug 20, 2010

    Buonasera, ecco il mio quesito: ho un’auto ultraventennale in prima classe assicurativa. Ora vorrei iscriverla come veicolo storico e quindi stipulare un contratto assicurativo specifico che dicono essere senza classe di merito. Vorrei sapere se comunque sarà annotata la mia “prima” classe di merito così che un domani, dovessi acquistare un’altra autovettura, possa continuare ad usufruire di tale classe. E’ possibile? Grazie.

  23. Autore: Alessandro data: lug 21, 2010

    Salve sono Alessandro e la mia domanda è questa:
    Ho appena venduto la mia vecchia moto, assicurata da circa 20 presso la stessa compagnia. Poichè prevedo di acquistare a breve una nuova moto vorrei sapere se posso sospendere l’attuale contratto della vecchia per riassicurare la nuova con la stessa classe di merito. Il mio assicuratore mi ha detto molto sommariamento che non è possibile. Vorrei avere la vostra opinione e, possibilmente, qualche consiglio.
    Grazie mille.

  24. Autore: Amministratore data: lug 21, 2010

    Salve DANIELE,
    solitamente non è possibile.
    E’ necessario fare molta attenzione alle condizioni contrattuali, poiché passando da un contratto con tariffazione bonus/malus ad uno senza classe di merito, rischieresti di perdere tutta la tua storia assicurativa, tutto il tuo comportamento di guidatore virtuoso guadagnato in questi anni, cosicché un domani in caso di stipula di una nuova polizza per un ulteriore veicolo saresti costretto a ripartire dalla 14° classe.
    Saluti.

  25. Autore: Amministratore data: lug 21, 2010

    Salve ALESSANDRO,
    non tutte le compagnie permettono una simile operazione.
    Solitamente la sospensione si effettua per lo stesso veicolo, ma alcune società assicuratrici la prevedono anche in caso di sostituzione del mezzo con un altro. Dipende dalle regole interne.
    Inoltre, bisogna aggiungere che quando si vende un veicolo, vi è l’obbligo di comunicare la cessazione del rischio al proprio assicuratore, pioché non esistendo più un mezzo circolante, non c’è più un effettivo rischio di causare o subire incidenti.

    La regola generale è quella secondo cui con la nuova moto si può effettuare una sostituzione contrattuale, mantenendo comunque la stessa classe di merito ed eventualmente pagando una qualche differenza in caso di aumento di cilindrata rispetto alla vecchia moto. In pratica basta comunicare all’assicurazione che si cambiato il mezzo e verrà data una nuova polizza che sostituisce la precedente, con la stessa classe di merito.
    Tutto questo, naturalmente, se non si è comunicata la cessazione del rischio perché l’acquisto di quella nuova è stato contestuale alla vendita della vecchia moto.
    Saluti.

  26. Autore: Nicola data: ago 9, 2010

    Salve, sono possessore di uno scooter con cilindrata 163 cc e abito in provincia di Napoli. Pago un premio assicurativo di circa 600 euro in un unica rata annuale e lo scooter è assicurato, dalla data di prima immatricolazione, sempre con la stessa compagnia (Nuova Maa Milano). Premetto che sono possessore di patente A dal 2005 e di quella B dal 2003 e sono nato nel 1984. Volevo chiederle se il passaggio ad uno scooter/moto di cilindrata maggiore comportasse un pagamento di un premio minore o, se in maniera simile al settore auto, maggiore.

  27. Autore: Amministratore data: ago 9, 2010

    Salve NICOLA,
    solitamente ciò che determina l’entità del premio sono i Kw del mezzo posseduto. Ci sono però delle eccezioni. Ad esempio, può capitare che per un 125 cc. si paghi una RCA superiore rispetto a quella di un 250 cc.
    Più o meno i costi per assicurare i motocicli fino a 400 cc. si equivalgono, le differenze di premio si verificano per i mezzi oltre 400 cc.
    Saluti.

  28. Autore: raul data: ago 11, 2010

    Salve,vorrei usare uno scooter 50cc intestato a mio padre che a sua volta è possessore di uno scooter 125cc,lui è in 2° classe volevo sapere se potevo usufruire del decreto bersani ed intestare l’assicurazione sempre a mio padre prendendo la stessa classe di merito?e quindi pagare meno.grazie

  29. Autore: Amministratore data: ago 13, 2010

    Salve RAUL,
    se lo scooter 50 deve essere assicurato per la prima volta a nome di tuo padre puoi beneficiare del decreto bersani, altrimenti se tuo padre lo ha già assicurato precedentemente, non sarà possibile attribuirgli la 2° classe, in quanto lo scooter 50 ha già una storia assicurativa pregressa.
    Saluti.

  30. Autore: Eleonora data: ago 19, 2010

    Salve, sono proprietaria di uno scooter 125 cc.
    Sto acquistando uno scooter 500 CC. Posso, cambiando compagnia assicurativa, tramite attestato di rischio (5° classe), usufruire della medesina anche per la nuova assicurazione?
    Grazie.

  31. Autore: Amministratore data: ago 20, 2010

    Salve ELEONORA,
    certamente, grazie al decreto Bersani potrai assicurare anche lo scooter 500 cc. in 5° classe, presentando a qualsiasi compagnia assicuratrice l’ultimo attestato di rischio.
    Saluti.

  32. Autore: GIANLUCA data: ago 26, 2010

    salve,ho 29 anni ho uno scooter 50 , la targa non è quella europea ed oltreutto è intestato a mio padre che ha 69 anni. Ho da poco pagato l’assicurazione, e poichè vorrei rottamarlo in quanto è del 99 vorrei comprare o un 125 o 150… come funziona ?cosa mi consiglia di fare?grazie

  33. Autore: Giovanna data: ago 26, 2010

    Buongiorno, vorrei un’informazione. Sto per acquistare un Honda SH125 dando in permuta un Piaggio Liberty 50. Posso trasferire la polizza assicurativa del 50 al nuovo 125? Manterrò la classe di merito già acquisita? Grazie

  34. Autore: Amministratore data: ago 26, 2010

    Salve GIANLUCA,
    le soluzioni possono essere più d’una. Dipende anche se lo scooterone che vuoi acquistare desideri intestarlo a te o a tuo padre.
    Il consiglio che possiamo darti è quello di rivolgerti al tuo assicuratore e di farti fare dei preventivi per valutare l’opportunità di ripartire da una 14° classe intestandolo a te, o se proseguire mantenendo l’attuale classe di merito di tuo padre.
    Saluti.

  35. Autore: Amministratore data: ago 26, 2010

    Salve GIOVANNA,
    solitamente è possibile, a meno che le regole interne della compagnia assicuratrice presso la quale hai stipulato la polizza relativa al Liberty 50 non escludano questa eventualità.
    Alcune compagnie, infatti, non permettono che si mantenga la classe di merito quando il vecchio ciclomotore viene venduto o dato in permuta, ma solo quando viene rottamato o rubato o esportato all’estero.
    Pertanto ti consigliamo di chiedere se ci sono delle norme interne che impediscono il mantenimento della classe di merito direttamente al tuo assicuratore.
    Saluti.

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