Il contrassegno dell’assicurazione serve a far capire alle forse dell’ordine che il pagamento della polizza Rca è stato effettuato, ed è obbligatorio esporlo sul vetro parabrezza dell’auto. Questo obbligo è dato dal Codice della Strada che dice espressamente che per poter circolare con veicoli a motore il guidatore deve avere con sé i seguenti documenti:

  • la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
  • la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;
  • l‘autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
  • il certificato di assicurazione obbligatoria (…) Art. 180 Codice della Strada.

Il Codice della Strada, inoltre, obbliga ad avere a bordo tutta la documentazione riguardante l’assicurazione, ma obbliga ad esporre anche il famoso contrassegno:

  • E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica (obbligo soppresso dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso), e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
  • I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
  • Chiunque vìola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 99,00 art. 181 Codice della strada.

L’art. 22 D.lgs 179 del 18/10/2012, successivamente convertito in Legge n. 221 del 17/12/2012, ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private introducendo l’art. 170-bis con il quale viene escluso il tacito rinnovo delle polizze di responsabilità civile.


In poche parole, le compagnie assicuratrici stipulano contratti Rca che durano 12 mesi e che si chiudono automaticamente alla scadenza; esse non possono essere tacitamente rinnovate (in assenza, cioè, di disdetta da parte dell’assicurato).

Resta comunque l’obbligo della società assicurativa di spedire un preavviso al proprio cliente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, ed è anche obbligata e mantenere attiva la copertura assicurativa per 15 giorni oltre la scadenza come da legge.

Dopo quanto detto, il Ministero dell’Interno ha recentemente emanato la circolare n° 300/A/1319/13/101/20/21/7 con la quale ha stabilito che, date le modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni con l’introduzione dell’art. 170-bis, non è multabile ai sensi degli artt. 180 e 181 del Codice della strada chi circola con la documentazione di polizza scaduta o esponendo il vecchio contrassegno, purché questo avvenga nei 15 giorni successivi alla scadenza.

A quanto letto fin ora, aggiungiamo che pare che tra meno di 1 anno, l’obbligo di esporre il contrassegno non esisterà più: le forze dell’ordine controlleranno direttamente dal numero di targa se l’auto è assicurata. Questa scelta servirà a risolvere il problema dei contrassegni fasulli.

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