Nel 1959, con la Convenzione di Strasburgo, è nato anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, detto anche Fondo vittime della strada, che in Italia è regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Privare (D.Lgs 209/2005).

Questo particolare Fondo sociale esiste perché si è voluto dare la possibilità di avere un risarcimento danni nel caso in cui un incidente stradale venga causato da un guidatore che non è in grado di risarcire tutte le vittime coinvolti oppure scappa (pirata della strada).

In questi periodi in cui le persone fanno molta difficoltà anche solo ad acquistare il cibo per vivere, è certo che ci sia un aumento di possessori di auto che a volte devono attendere di rinnovare la polizza, o addirittura circolano senza alcuna polizza magari falsificando il cedolino esposto in auto.
Esistono poi false società assicurative che “vendono” polizze a prezzi così stracciati da far capitare ignari automobilisti disperati in una vera e propria truffa assicurativa; solo nel momento dell’incidente si scoprirà che quella società non esiste e ha truffato migliaia di automobilisti ignari.
Un altro caso in cui il Fondo paga è quando la regolare assicurazione del responsabile non può pagare per fallimento; è un caso raro ma può accadere che la società sia in liquidazione e non possa pagare i sinistri.


Insomma, i casi in cui si può accedere al Fondo vittime della strada sono diversi. Ma le conseguenze per chi dovesse essere beccato con polizza falsa o scaduta prima dell’incidente sono già molto gravi, e lo sono ancora di più quando il fatto viene scoperto durante un incidente.

Per gli automobilisti sorpresi senza polizza oppure con una polizza scaduta/falsa le conseguenze penali e civili sono gravissime; pensiamo, ad esempio, ad un incidente con un morto causato da un automobilista senza copertura assicurativa!

QUANDO E’ CHE IL FONDO COPRE?

Il Fondo risarcisce i danni nei seguenti casi:

  • in caso di veicolo sprovvisto di assicurazione, copre danni alle persone con una franchigia di 500 euro;
  • in caso di veicolo non identificato, copre danni totali alle persone;
  • in caso di veicoli assicurati con una compagnia in fallimento o se il veicolo è rubato, risarcimento alle persone.

La cifra massima risarcibile è prevista per legge ed è limitata al massimale minimo vigente per legge.

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Se doveste essere la vittima di un incidente come in uno dei casi descritti sopra, è fondamentale chiamare immediatamente le forze dell’ordine, in quanto solo loro possono scrivere un rapporto di tutta la dinamica che aiuterà i danneggiati ad avere un risarcimento dal Fondo vittime della strada.

I NOSTRI CONSIGLI

Oltre a quanto già detto, possiamo consigliarvi di controllare sempre i dati riportati nel contratto assicurativo per essere certi di avere davvero una copertura assicurativa (dati personali e dati del veicolo). Secondariamente è importate fare delle ricerche se vi capita di ottenere un preventivo troppo basso rispetto al più basso tra quelli in vostro possesso; potreste essere in presenza di una società assicurativa fantasma!

Per qualunque delucidazione, l’associazione di riferimento è l’AIVIS.

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