Tutto sul mondo assicurativo: polizze, migliori assicurazioni ecc.

Franchigia relativa

29/APR/2011 Categoria: Assicurazioni auto | 1 Commento »

Con la franchigia si ha la possibilità di risparmiare sul costo dell’assicurazione a patto di risarcire una parte del danno nel caso in cui noi siamo colpevoli di aver provocato l’incidente.


{lang: 'it'}

risparmiare con la franchigia relativa Nelle polizze assicurative di Responsabilità Civile Auto esiste una clausola, chiamata franchigia, che indica la parte di risarcimento dei danni provocati a cose o persone nel caso in cui si verifichi un sinistro dovuto dall’assicurato e non dall’assicuratore.

La franchigia relativa può essere considerata una sotto-clausola della franchigia stessa. Essa serve per fare una differenza chiara e precisa dei danni, sia che essi superino o non superino la somma stabilita come franchigia.

Ma vediamo come funziona precisamente la clausola della franchigia relativa e per farlo può tornare utile un esempio.
Quando si applica questa clausola, se l’ammontare del danno provocato dal sinistro è più basso della somma stabilita come franchigia, allora spetterà all’assicurato l’intero risarcimento. Quindi se nel contratto si è stabilita una franchigia di 2000 euro e l’assicurato è stato responsabile di un sinistro che ha prodotto danni a terze cose o persone per 1500 euro, egli dovrà risarcire interamente questi 1500 euro senza ricorrere alla propria compagnia assicurativa.
Seguendo lo stesso esempio, nel caso in cui invece i danni a cose o persone successivi al sinistro dovessero ammontare a 3000 euro la compagnia assicurativa si accollerà per intero il rimborso senza considerare più in alcun modo la somma della franchigia stabilita per contratto, che viene così azzerata.

Questo tipo di clausola di franchigia relativa è quella che meno spesso viene applicata nei contratti di Responsabilità Civile Auto perché in qualche modo favorisce di più l’assicurato che la compagnia assicurativa.
Infatti è chiaro come, grazie a questa clausola, l’assicurato sarà tenuto al risarcimento diretto solo di danni di entità piuttosto lieve, mentre i danni più consistenti ricadranno tutti sulla compagnia assicurativa. Inoltre questa clausola torna utile anche quando viene accoppiata al meccanismo del bonus malus, perché, tramite il risarcimento diretto di piccoli danni causati da sinistri di cui l’assicurato è responsabile, egli non dovrà subire la perdita di due posizioni nella scala delle classi di merito, per recuperare i quali avrebbe poi bisogno di trascorrere due anni senza compiere alcun incidente, due anni nei quali, tra l’altro, dovrebbe poi anche pagare un premio più alto.

È chiaro che con un’ipotesi del genere all’assicurato convenga non sporgere per nulla la denuncia del sinistro alla propria compagnia, in modo da evitare di sottoporsi alla procedura sopra descritta.



Tags: , ,

Franchigia assoluta nelle assicurazioni RC Auto e Moto

20/APR/2011 Categoria: Assicurazioni auto, Assicurazioni moto | 1 Commento »

Con la franchigia si ha la possibilità di risparmiare sul costo dell’assicurazione a fronte di una somma di denaro da restituire alla nostra assicurazione nel caso in cui dovessimo essere responsabili di avere provocato un incidente stradale. Ecco in particolare come funziona la franchigia assoluta.


{lang: 'it'}

risparmiare con la franchigia assoluta
La franchigia è una clausola che viene inserita nelle polizze di Responsabilità Civile Auto che stabilisce le somme che devono essere risarcite dall’assicurato e non dalla compagnia assicurativa, in caso di sinistro che abbia provocato danni ad animali, cose o persone e di cui l’assicurato sia il responsabile.

Nel caso specifico, la franchigia assoluta è un’opzione di franchigia che rimane sempre accollata all’assicurato, indipendentemente dall’entità del danno.

Questa clausola è la più utilizzata nelle polizze assicurative auto in Italia, proprio perché, grazie ad essa, una parte di somma da rimborsare rimane sempre e comunque a carico del cliente, e quindi l’assicuratore non è mai tenuto a risarcire un danno per intero. Ed è proprio questo che differenzia la franchigia assoluta da quella relativa.

Il funzionamento di questa clausola di franchigia può essere chiarito meglio tramite un esempio.
Facciamo conto che l’assicurato abbia sottoscritto un contratto di polizza RCA che includa una franchigia assoluta di 2000 euro. Se l’assicurato in questione provoca un sinistro arrecando danni a cose o persone per un totale di 1000 euro (cioè una somma che rientra nella soglia della franchigia assoluta), l’assicuratore risarcirà il danno in un primo momento ma poi ne richiederà l’intero rimborso all’assicurato.
Continuando a considerare lo stesso esempio ma ipotizzando un sinistro che provochi danni per una somma di 2500 euro (quindi superiore all’importo della franchigia assoluta) l’assicurato dovrà rimborsare alla propria compagnia assicurativa l’intero ammontare della franchigia (2000 euro), mentre la somma eccedente la franchigia (nell’esempio 500 euro) rimarrà a carico esclusivo della compagnia stessa.

In ogni caso, e indipendentemente dalla formula di franchigia inserita nel contratto, la compagnia assicurativa richiederà sempre al proprio assicurato una garanzia per l’importo della franchigia.

Bisogna precisare comunque che i valori usati nell’esempio sono abbastanza lontani dagli importi reali della franchigia, e sono stati usati a soli fini esplicativi.
In effetti attualmente nelle R.C. Auto la somma richiesta come franchigia assoluta varia dai 200 ai 500 euro.

Al momento della stipula di un contratto, le polizze con franchigia hanno dei premi molto più bassi rispetto a quelle che non prevedono questa clausola e questo perché, grazie alla franchigia, le compagnie assicurative hanno la garanzia di non dover sempre risarcire i danni per intero. Quindi spetta all’assicurato accertarsi che tale formula sia realmente conveniente o no per lui, valutando a tal fine le proprie capacità e il proprio livello di prudenza al momento della guida.



Tags: , , , ,

Cosa fare in caso di sinistro

4/APR/2011 Categoria: Assicurazioni auto | 2 Commenti »

Alcune semplici istruzioni/aiuti su come agire in caso di incidente, indipendentemente se la colpa di tale evento sia per colpa nostra o per colpa di un altro soggetto.


{lang: 'it'}

Nel caso in cui si dovesse verificare l’eventualità di un incidente ci sono alcune semplici regole da rispettare affinché i soccorsi o gli interventi necessari siano il più veloci e organizzati possibile.

cosa fare in caso di sinistroInnanzitutto, se l’incidente non è tanto grave e se ne ha la possibilità, si deve posizionare il triangolo catarifrangente per segnalare la presenza di mezzi che possano eventualmente ingombrare la carreggiata. Subito dopo si deve chiamare il 113 indicando con la massima precisione possibile il luogo dell’incidente in modo da favorire l’arrivo di mezzi di soccorso, qualora ce ne dovesse essere bisogno.

Un’altra importante regola è quella di non muovere le autovetture coinvolte nell’incidente in modo da non falsare i rilievi da parte delle autorità competenti e, se ci sono feriti, evitare di intervenire se non si è in possesso delle conoscenze base di primo soccorso.

Se altre persone hanno assistito alla scena potrebbe tornare utile prenderne le generalità nel caso in cui ci dovesse essere bisogno di testimoni per eventuali controversie.

Se l’autoveicolo che ha causato l’incidente non dovesse fermarsi sarebbe utile cercare di prenderne il numero di targa.

Se ci dovesse essere bisogno di mezzi di soccorso o di rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro, saranno le autorità competenti ad occuparsene, procedendo poi al sequestro dei veicoli per procedere nei rilievi.

Dal punto di vista assicurativo, le procedure variano a seconda della gravità del sinistro. Se, ad esempio, i danni sono stati riportati solo dai veicoli e non dai conducenti o dai passeggeri, il modo più veloce di risolvere la questione è quello di sottoscrivere il modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente) che snellisce molto i tempi di rimborso nel caso in cui i soggetti coinvolti nel sinistro siano concordi nell’attribuzione delle responsabilità.

Un altro passo da effettuare a livello assicurativo è quello di comunicare immediatamente alla propria agenzia la circostanza del sinistro, e questo a prescindere dal livello di responsabilità che si è avuto nello stesso. Se non si procede in questo modo infatti, la compagnia potrebbe anche decidere di non erogare il risarcimento.

Nel caso in cui il sinistro abbia creato danneggiamenti fisici a qualcuno degli occupanti del veicolo, questi potranno querelare il responsabile (oppure ignoti se il responsabile non si conosce) entro tre mesi dall’avvenimento: nel caso di querela contro ignoti, colui che ha subito dei danni fisici potrà ottenere il proprio risarcimento attingendo al Fondo Vittime della Strada.

In ogni caso, affinché una compagnia possa procedere alla liquidazione di un risarcimento, è necessario che sia in possesso di tutti i dati oggettivi dei soggetti coinvolti (generalità dei veicoli e dei relativi conducenti, data, ora e luogo del sinistro); l’incidente va poi descritto dettagliatamente e, preferibilmente, tale descrizione deve essere suffragata dalle dichiarazioni di eventuali testimoni.



Tags: , , , , , ,