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Polizza di indennizzo per inabilità temporanea

8/NOV/2011 Categoria: Assicurazione malattie e infortuni | Nessun Commento »

Per chi rischia di subire un infortunio e quindi restare senza lavoro causa malattia, esistono della particolari polizze che, a seconda dei casi, possono anche fornire una diaria giornaliera che non lascerà completamente a secco di denaro.


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Assicurazione vita malattia e infortuni I danni causati da un infortunio o da una malattia possono determinare una inabilità temporanea, cioè uno stato di momentanea incapacità fisica a svolgere le attività quotidiane. Per affrontare queste conseguenze spiacevoli, una persona può trovare un valido strumento di tutela nelle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie.
L’inabilità temporanea crea dei disagi economici soprattutto ai lavoratori, in quanto si traduce in una impossibilità, limitata nel tempo, a svolgere qualsiasi tipo di lavoro. Rispetto all’invalidità permanente si caratterizza per derivare da un danno fisico privo di conseguenze gravi, che non si protrae per un tempo eccessivo.

La forma di indennizzo prevista dalle coperture assicurative per gli infortuni e le malattie è nella maggior parte dei casi la diaria, ovvero una somma di denaro per ogni giornata in cui il lavoratore non ha potuto esercitare la propria attività.
Un elemento costante in questa tipologia di assicurazioni è rappresentato dalla franchigia: nelle polizze infortuni e malattia solitamente corrisponde ai primi giorni (in numero variabile da compagnia a compagnia) conseguenti all’evento che ha causato il danno fisico o all’accertamento della malattia. Questo periodo iniziale di inabilità non è oggetto di risarcimento, per cui nella somma percepita dall’assicurato non vengono conteggiati i giorni indicati dalla polizza come franchigia. Un infortunio dal quale derivi un’inabilità temporanea per un periodo di tempo che non supera i giorni di franchigia, non produrrà di conseguenza nessuna diaria.
Un fattore previsto in alcuni contratti, che contribuisce a determinare il costo di un’assicurazione infortuni e malattia, è il massimale. In questo caso a differenza della Rca, il massimale indica il totale dei giorni risarcibili. Se oltrepassato questo limite l’assicurato non sarà guarito, non potrà più beneficiare della diaria.

Le garanzie per l’inabilità temporanea possono avvantaggiare i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che non hanno alcuna forma di tutela durante i periodi di incapacità lavorativa a causa di infortunio o malattia, a differenza dei lavoratori dipendenti per i quali la retribuzione non viene meno quando non sono in grado di svolgere le proprie mansioni.



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Assicurazione vita personale in caso di morte

5/LUG/2011 Categoria: Assicurazione malattie e infortuni | 1 Commento »

Ci sono assicurazioni che oltre ad assistere economica il cliente in caso di malattia, consentono agli eredi di avere un certa ci fra di denaro in caso di morte. Ecco di cosa si tratta.


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Assicurazione vita malattia e infortuni Le assicurazioni che tutelano la salute e l’integrità fisica di una persona, contengono anche delle coperture che permettono agli eredi o ai beneficiari di ottenere una somma di denaro in caso di decesso dell’assicurato per infortunio o malattia.

Nello specifico, si tratta delle assicurazioni caso morte, polizze che garantiscono ai familiari di conservare un certo reddito anche quando rischierebbero di subire perdite finanziarie a causa della scomparsa prematura di uno dei componenti della famiglia.

La garanzia per il caso di morte può essere contenuta nelle polizze infortuni oppure costituire una polizza unitaria. Se è inserita all’interno di una polizza infortuni è associata ad altre garanzie allo stesso modo dell’inabilità temporanea e dell’invalidità permanente, come conseguenza di un sinistro accidentale.

In termini di accertamento dell’evento, non è fondamentale che la morte dell’assicurato sia immediatamente successiva all’infortunio, quello che conta è che si verifichi entro un certo periodo di tempo, che la legge fissa in 2 anni dal giorno dell’incidente. Se viene oltrepassato questo limite, dopo la morte la compagnia di assicurazione non risarcirà nessun familiare.

Una limitazione all’ammontare dell’indennizzo deriva dalla possibilità che in un periodo precedente alla morte l’assicurato abbia percepito una somma a titolo di invalidità permanente. In questo caso, successivamente al decesso, ai familiari verrà attribuito un risarcimento diminuito di tale somma.

Oltre agli eredi, le polizze infortuni prevedono la possibilità di destinare il risarcimento per il caso morte ad altri beneficiari, i quali non devono necessariamente coincidere con i soggetti legittimati all’eredità. Laddove una polizza non dovesse contenere il nome di un beneficiario, l’indennizzo verrebbe attribuito in parti uguali a tutti gli eredi legittimi.

I termini per richiedere alla compagnia di assicurazioni la liquidazione del risarcimento sono di 1 anno dalla morte dell’assicurato. Entro questo lasso di tempo i richiedenti devono presentare all’assicuratore un documento di identità del deceduto, il certificato di morte e l’intera documentazione medica che accerta l’infortunio o la malattia e il decesso che ne è derivato.



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Scoperto assicurativo

18/MAG/2011 Categoria: Assicurazioni auto | Nessun Commento »

Lo scoperto è un sistema simile alla franchigia ma differisce da quest’ultima dalla somma di denaro che il responsabile di aver causato l’incidente deve risarcire all’assicurazione.


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scoperto assicurativo per risparmiare nelle polizze auto Una delle tante clausole che possono essere inserite in un contratto assicurativo sulla Responsabilità Civile Auto è quella dello scoperto assicurativo che è simile alla formula della franchigia e spesso coesiste con essa all’interno dello stesso contratto.

Lo scoperto, come la franchigia, serve per calcolare l’importo che l’assicurato deve restituire alla propria compagnia nel caso in cui si verifichi l’eventualità di un risarcimento a seguito di sinistro.

Lo scoperto è una somma che si calcola in percentuale e si stabilisce al momento della stipula del contratto.

Mentre la franchigia è funzionale ad una comodità da parte dell’assicuratore nel non dover risarcire i danni di valore inferiore a quello previsto dalla franchigia stessa, lo scoperto assicurativo invece funge da incentivo nei confronti dell’assicurato spingendolo ad una guida più prudente in modo da evitare l’esborso delle somme previste in caso di sinistro.

La differenza fondamentale tra franchigia e scoperto è legata al fatto che la somma della franchigia è stabilita a priori e quindi è nota già al momento della stipula del contratto mentre, per conoscere l’ammontare dello scoperto assicurativo bisogna attendere che il sinistro si verifichi e quindi di valutarne l’entità per stabilire la parte di risarcimento dovuta dall’assicuratore e quella dovuta dall’assicurato.

Come abbiamo detto precedentemente, le due clausole di scoperto e franchigia possono coesistere all’interno della stessa polizza per cui sono necessari dei criteri per decidere quale delle due debba essere applicata per stabilire l’ammontare del risarcimento a carico dell’assicurato.

Generalmente tra i due valori (quello fisso della franchigia e quello percentuale dello scoperto) si applicherà a carico del cliente quello più alto, favorendo in ogni caso la compagnia assicurativa. Facciamo un esempio:
Pensiamo ad una polizza che abbia una franchigia di 1000 euro e uno scoperto del 10%. Se si verificasse un sinistro per il quale ci sarebbe bisogno di un risarcimento di 2000 euro, il 10% di questa cifra (e quindi lo scoperto) sarebbe di 200 euro (cifra più bassa della franchigia), quindi si applicherebbe la franchigia. Se invece il sinistro in esempio provocasse danni per 15000 euro, lo scoperto sarebbe pari a 1500 euro, quindi più alto della franchigia e, di conseguenza, sarebbe la clausola prescelta.
Nel primo caso quindi l’assicurato dovrebbe corrispondere come risarcimento a proprio carico i 1000 euro di franchigia, nel secondo caso invece dovrebbe corrispondere i 1500 euro di scoperto.



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