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Riforma previdenziale Dini del 1995

dicembre 2nd, 2009 Posted in Assicurazioni vita e previdenza | No Comments »

La riforma previdenziale Dini ha portato un sostanziale cambiamento nel sistema dei calcolo delle pensioni. Quello stesso cambiamento non ha più permesso il cosiddetto “prepensionamento con la minima”.


Riforma pensionistica Dini effettuata nel 1995. La riforma Dini segue la riforma del 1992 di Treu e Ciampi, e costituisce il progetto di riforma pensionistica più importante di questi anni. Considerando il basso tasso di natalità esistente, la riforma Dini ha lo scopo di rafforzare il sistema pensionistico italiano, con l’obiettivo di garantire una pensione anche alle generazioni future.

La novità più rilevante, consiste nella modalità di calcolo della pensione. Prima del 1995, essa si calcolava in relazione alla media (in genere intorno al 70%), dello stipendio riscosso negli ultimi 10 anni. La riforma Dini, invece, calcola la pensione sulla base dei contributi versati; ne consegue un taglio di circa il 50% delle precedenti pensioni. Per chi alla data della riforma avesse cumulato almeno 18 anni di contributi, vale un sistema “misto”, che stabilisce un calcolo pensionistico per il 50% basato sui contributi versati e per il restante 50% basato sul proprio reddito. Con riferimento all’età, invece si prevedono 35 anni di contributi e una fascia tra 57 e 65 anni.
Attraverso un meccanismo di incentivi, il contribuente può scegliere se aumentare la propria età lavorativa: a 65 anni si percepisce la pensione piena, a 67 anni la pensione piena più un premio. In aggiunta, più si rimane a lavorare più alta sarà la pensione, dato che la pensione viene calcolata sull’ammontare rivalutato dei contributi.
La riforma Dini, prevede anche:

  • bonus per i lavori usuranti (affinché i lavoratori abbiano un accesso anticipato alla pensione);
  • la graduale abolizione delle pensioni di anzianità;
  • uno specifico settore dell’Inps riservato ai lavoratori indipendenti e autonomi privi del normale sistema previdenziale.

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TFR: cosa devono fare i lavoratori?

novembre 18th, 2009 Posted in Assicurazioni vita e previdenza | 2 Comments »

La riforma previdenziale del 2006 ha portato delle sostanziali novità per la gestione del proprio Tfr. Inizialmente non si sapeva bene cosa fare, e nessuna sapeva a che rischi o vantaggi si andava incontro. Questo articolo ricorda cosa dice la legge e quali scelte può fare ogni dipendente.


Come investire il proprio TFR. Al termine del proprio rapporto di lavoro con l’azienda, ogni lavoratore ha diritto al Tfr (Trattamento di Fine Rapporto).
Nel 2006 la riforma previdenziale ha stabilito che ogni lavoratore dipendente, ad eccezione di quelli pubblici, debba scegliere se investire il proprio Tfr per utilizzarlo come strumento di pensione integrativa.

Le scelte a disposizione sono tre:

  1. lasciare il Tfr in azienda;
  2. farlo confluire in un fondo pensione aperto;
  3. farlo confluire in un fondo pensione chiuso;

È valida la regola del silenzio assenso: si hanno 6 mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge per scegliere se e dove destinare il Tfr; in caso contrario esso confluirà automaticamente nel fondo chiuso della categoria professionale d’appartenenza.
Se si decide di lasciarlo in azienda bisogna farne comunicazione scritta al responsabile aziendale. In tal caso la legge distingue le imprese con meno di 50 dipendenti da quelle con numero superiore:

  1. Nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti, il Tfr rimane in azienda e il datore di lavoro lo restituirà al termine del rapporto lavorativo (per dimissioni, licenziamento o pensionamento); si può anche richiedere un anticipo del Tfr (in misura non superiore ad un terzo), per spese mediche o domestiche dimostrabili.
  2. Nel caso di aziende con più di 50 dipendenti, accade che il datore di lavoro ha l’obbligo di gestione del Tfr che confluisce, così, in un fondo comune di investimento aziendale. Il lavoratore può revocare questa scelta decidendo di far confluire il Tfr in un fondo pensione, ma non può avvenire il contrario, ossia riaffidarlo al proprio datore di lavoro. Se il Tfr confluisce in fondo pensione chiuso, ha un particolare vantaggio: al versamento obbligatorio anche da parte del datore di lavoro si somma il versamento che si deduce dalle tasse della propria dichiarazione dei redditi.

L’importo deducibile non può essere superiore a 5.164 euro.

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Fondi comuni di investimento

novembre 9th, 2009 Posted in Assicurazioni vita e previdenza | No Comments »

Uno dei sistemi per migliorare il futuro e rendere più sicuro il presente è l’investimento dei risparmi nei fondi comuni di investimento; una tipologia di investimento a basso rischio e guadagni di tutto rispetto.


Investire nei fondi comuni di investimento. Vengono istituiti in Italia nel 1983 con lo scopo di gestire i risparmi di diversi soggetti tramite investimenti nel mercato azionario. Il capitale del fondo è quindi formato dalle quote di tutti i singoli risparmiatori, i quali hanno gli stessi diritti, guadagni e perdite.

Un fondo comune di investimento rende un guadagno proporzionale alla quota posseduta: più quote si detengono più alto è il guadagno.
I fondi comuni possono essere gestiti da banche o compagnie assicurative, ed ognuno di essi nello specifico ha un proprio regolamento con il quale si stabilisce il numero di quote, la modalità d’accesso e uscita dal fondo e di liquidazione del capitale.

La categoria dei fondi comuni, prevede una serie di distinzioni:

  1. fondi a distribuzione: a scadenza regolare si ricevono delle cedole con i guadagni a cui si ha diritto;
  2. fondi ad accumulazione: i guadagni si liquidano nel momento in cui scadono le quote e si restituisce il capitale;
  3. fondi di investimento aperti: non hanno un numero di quote stabilito e vi si può accedere in qualsiasi momento;
  4. fondi di investimento chiusi: hanno un numero previsto e limitato di quote.

Ma la distinzione più importante è quella relativa a:

  1. hedge fund: solitamente riservano l’accesso a investitori (pubblici o privati) con grandi capitali a disposizione; hanno tassi di rischio più elevati ma una cospicua redditività; godono inoltre di una certa libertà nel mercato finanziario perché esiste anche la possibilità per il fondo di spiccare debiti;
  2. fondi di fondi: la caratteristica è quella di effettuare investimenti non in titoli ma in altri fondi (ad esempio gli hedge fund);
  3. index fund: denominati anche “investimenti passivi” perché la loro redditività è legata agli indici di mercato; il vantaggio è soprattutto quello dei costi di gestione contenuti rispetto ai fondi “attivi”;
  4. exchange traded fund (ETF): sono una diramazione degli index fund in quanto legano il rendimento del fondo a degli indici di mercato e sono quotati in mercati regolamentari (ETF plus in Italia, Amex negli USA).

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