Assicurazioni per ciclomotori
febbraio 10th, 2009 Posted in Assicurazioni moto![]() |
Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 prevede l’assicurazione obbligatoria per i ciclomotori, perciò se si circola senza talloncino attestante la copertura assicurativa la norma prevede il pagamento di una sanzione e il risarcimento dei danni, con soldi di tasca propria, nel caso si procuri un incidente. |
Anche per i ciclomotori, come per le autovetture, esistono delle assicurazioni i cui i premi dipendono da diverse variabili quali la cilindrata, il prezzo del mezzo e l’età del proprietario.
L’offerta assicurativa, a tal proposito, vede numerose compagnie concorrere sul mercato e dato che i tariffari che propongono sono disomogenei nei prezzi e nei meccanismi di calcolo, bisogna ben valutare tutti i preventivi che vengono proposti.
Oltre all’assicurazione per ciclomotori, la nuova normativa ha previsto che dal 2004 i minorenni (e dal 2005 anche i maggiorenni senza patente) debbano acquisire un patentino che attesti di avere le sufficienti capacità per guidare un mezzo del genere.
Da ciò scaturisce che se il guidatore non detiene il patentino e causa un sinistro, l’azienda assicurativa può chiedere il risarcimento delle spese ai genitori del minorenne, poiché vige il principio per cui senza l’idoneità alla guida non vale la copertura sul ciclomotore: ecco il motivo per cui i prezzi delle assicurazioni sono più alti rispetto all’età del guidatore assicurato.
Così come per l’assicurazione per le automobili, anche per i ciclomotori le compagnie utilizzano il meccanismo del bonus – malus, cioè ad ogni assicurato viene attribuita un punteggio pari alla classe di merito a seconda della sua attitudine o meno a causare incidenti.
Il mercato assicurativo dei ciclomotori offre la possibilità per i proprietari di stipulare polizze di durata inferiore all’anno solare, ad esempio di sei o quattro mesi (con un risparmio medio stimato intorno al 40%), e di coprire eventuali danni a qualunque sia il guidatore e al ciclomotore stesso.
Bisogna tenere conto, però, che ogni contratto di assicurazione differisce sia dal prezzo che dagli elementi di copertura che esso contiene e prevede.
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Tags: assicurazioni ciclomotori, Assicurazioni moto, normativa assicurazioni ciclomotori


7 Commenti su “Assicurazioni per ciclomotori”
Autore: stanciu data: mag 25, 2009
ciao io sono rumena e il mio ragazzo ha presso la machina a suo nome. come devo fare per fare l’assicurazione a nome mio ed usufrire di questa legge bersani? noi convivevamo però non abbiamo la stessa residenza.grazie.
Autore: Amministratore data: mag 25, 2009
Ciao.
Credo che nel tuo caso non ci siano le condizioni per attivare un’assicurazione con la legge Bersani.
Prima di tutto non è applicabile tra fidanzati o conviventi quindi tutte le altre condizioni non contano.
Inoltre non è possibile intestare l’auto ad una persona e poi stipulare l’assicurazione a nome di un’altra.
Se invece la tua richiesta riguarda un’auto che hai comprato tu, l’assicurazione va comunque intestata a te e a nessun altro.
Solitamente la Bersani viene utilizzata da una moglie o da un marito che acquista un’auto e intesta a se la nuova assicurazione; oppure viene molto più utilizzata dai figli che possono utilizzare la stessa classe di merito dei genitori.
Ti consigliamo di chiedere comunque diversi preventivi a diverse agenzie assicuratrici; in questo modo potrai stipulare l’assicurazione più conveniente.
Autore: alex data: giu 13, 2009
se l’auto e’ intestata a lui perche non stipula lui stesso l’assicurazione ?
Autore: roberto data: ago 13, 2009
chi guida un scooter non suo in caso di incidente mortale la dinamica e ancora da accettare come sapere se assicurazione deve risarcire il danno
Autore: Amministratore data: set 1, 2009
Quando avviene un incidente, sia esso mortale o no, le imprese di assicurazione sono obbligate a risarcire il danno subìto da chiunque guidi il veicolo. Tuttavia ci possono essere delle cause di esclusione (ad esempio se si stabilisce che lo scooter non era omologato per la circolazione o se era elaborato)che non obbligano le compagnie a risarcire. Vale comunque il principio generale per cui la RCA (Responsabilità Civile Auto)protegge contro il rischio di danni provacati a chiunque in seguito ad un incidente stradale, quindi anche chi guida un ciclomotore di proprietà altrui. Tutto questo, naturalmente, dopo che sia stata accertata la dinamica e la responsabilità.
Autore: ALESSANDRO data: giu 8, 2010
VORREI SAPERE SE E’ POSSIBILE STACCARE E POI RIATTACCARE LA POLIZZA NEL CORSOO DELL’ANNO,ESEMPIO SEI MESI DI COPERTURA IN UN ANNO E ALTRI SEI MESI NELL’ANNO SUCCESSIVO,E SE QUESTO COMPORTA DEI COSTI AGGIUNTIVI.
Autore: Amministratore data: giu 9, 2010
Salve ALESSANDRO,
teoricamente sarebbe possibile, però bisogna accertarsi se la compagnia presso la quale sei assicurato ammette la possibilità di sospendere la polizza. Non tutte le assicurazioni prevedono la “sospensione della polizza”. Inoltre ci sono dei termini di decorrenza da rispettare, per cui è necessario che contatti il tuo assicuratore, anche per sapere quali sono gli eventuali costi di riattivazione (di solito poche decine di euro).
Saluti.