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Limiti assicurativi della polizze auto

settembre 4th, 2009 Posted in Assicurazioni auto

Quali sono i limiti assicurativi delle polizze auto Quando si stipula una polizza RC Auto è sempre consigliabile prestare la dovuta attenzione in quanto esistono delle limitazioni al numero delle persone che possono condurre il veicolo e ai relativi risarcimenti in caso di danni causati a terze persone.

In pratica, in caso di incidente con colpa, la RC Auto copre solo i danni causati a terzi e non quelli subiti dal contraente o da qualsiasi altro conducente. In oltre, sempre in caso di incidente con colpa, l’art. 129 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che solo per i danni alle cose non viene risarcito il conducente quando esso sia il noleggiatore, il coniuge, il convivente, il genitore, il figlio e qualunque parente fino al terzo grado, quando però convivono con questi o siano a loro carico. Questa situazione viene definita “assenza del rapporto di terzietà”. Nel caso di una società, rientrano in questa limitazione, i parenti appena citati nonché tutti i soci.

Nel caso invece di sinistro provocato da terzi, il risarcimento viene effettuato dalla compagnia assicurativa della contro parte o, come nel caso del risarcimento diretto, dalla nostra compagnia che poi chiederà il rimborso all’altra.

È possibile stipulare una polizza assicurativa verso terzi, coprendo più soggetti diversi che possono trovarsi a condurre il veicolo. Ovviamente più è alto il numero di tali soggetti, più cresce il prezzo della polizza, e questo in relazione al fatto che avendo più persone alla guida può crescere la probabilità di causare un sinistro. È questo il caso, ad esempio, della cosiddetta guida libera, in cui la copertura assicurativa sarà valida per ogni conducente del veicolo. L’esempio contrario, invece, prevede un unico conducente abituale con relativo abbassamento del premio.

Esistono però anche delle formule capaci di venire incontro ad entrambe le esigenze, per esempio di estendere la copertura ai soli componenti il nucleo familiare.

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  1. 9 Commenti su “Limiti assicurativi della polizze auto”

  2. Autore: mara data: ott 29, 2009

    quanto è riportato nell’articolo non è esattamente vero, infatti le limitazioni al risarcimento per quanto riguarda i parenti sono solo operanti in caso di danni materiali e non in caso di lesioni personali…

  3. Autore: Amministratore data: ott 30, 2009

    Grazie per la segnalazione Mara.
    Abbiamo provveduto a riscrivere completamente il secondo paragrafo con la speranza che ora il concetto sia più chiaro e preciso (anche se il modo in cui vengono scritte le leggi non ci ha certamente facilitati).

  4. Autore: roberto data: nov 5, 2009

    Salve, sono Roberto;
    volevo sapere se usufruendo della legge Bersani avrei uavuto lo stesso vantaggio della classe di merito anche avendo cambiato residenza subito dopo aver usufruito del vantaggio bersani
    In pratica: sono residente a caserta con i miei genitori e sto acquistando un’auto nuova usufruendo del decreto suddetto. Visto che poi il mese prossimo devo trasferirmi fuori per motivi di studio e di lavoro e dovrò cambiare residenza, volevo sapere se comunque trasferendomi e cambiando residenza usufruirei poi della classe di merito del mio genitore?!

  5. Autore: Amministratore data: nov 6, 2009

    Salve Roberto,
    quando si cambia residenza e si esce dal nucleo familiare di origine, viene a mancare uno dei requisiti per il mantenimento della legge Bersani.
    In altre parole, quando cambierai residenza dovrai comunicarlo obbligatoriamente alla tua assicurazione, ed in questo caso perderai la classe di merito uguale a quella di uno dei tuoi genitori.

  6. Autore: Razzani Roberto data: nov 11, 2009

    Buonasera!
    Guido con regolare patente adatta, una moto di proprietà di mio zio, nonchè ho un’assicurazione intestata a mio zio. In caso di incidente con mia colpa, la copertura assicurativa è valida?

  7. Autore: Mario data: dic 11, 2009

    Buongiorno,
    sono un utilizzatore di auto aziendale, quindi propieta` ed Assicurazione non sono a me intestate. Durante una manovra di parcheggio ho danneggiato la vettura di mia moglie ( propieta` ed assicurazione a lei intestate ).
    Dopo la denuncia e la riparazione, previa verifica del perito assicurativo, ho ricevuto comunicazione che non rimborseranno il danno facendo riferimento all` articolo inerente la Terzieta`.
    Mi domando, ma se la vettura e l` assicurazione non sono intestate al sottoscritto, comunque possono far riferimento alla terzieta` e non rimborsare ?
    Grazie 10000

  8. Autore: Amministratore data: dic 11, 2009

    Per Roberto,
    Salve,
    dipende dalla tipologia di contratto assicurativo. Se non è indicata la guida esclusiva di tuo zio sulla polizza, o se le clausole contrattuali non contengono limitazioni di età o di parentela, non devi temere nulla, anche in caso di incidente con colpa tua risarcisce l’assicurazione.

    Per Mario:
    Salve,
    l’art. 129 del codice delle assicurazioni, stabilisce (tra gli altri casi) che non sono considerati terzi: i soci a responsabilità illimitata e le persone che hanno con questi legami di parentela specificamente indicati.
    Bisogna capire adesso cosa intendi per “utilizzatore”.
    Sei un socio o un dipendente?
    Se non sei un socio, forse il rifiuto da parte della compagnia assicuratrice può essere ricercato nelle clausole contrattuali dell’assicurazione dell’auto aziendale.
    Saluti.

  9. Autore: parodi mario data: dic 23, 2009

    posso assicurare una vettura a me non intestata

  10. Autore: Amministratore data: dic 23, 2009

    Salve Mario,
    l’ISVAP ammette questa possibilità, cioè che intestatario dell’auto e contraente dell’assicurazione siano due persone diverse.
    La prassi delle assicurazioni però è in alcuni casi differente, poiché l’autonomia contrattuale lasciata dalla legge alle compagnie assicurative permette a queste di esigere che proprietario e contraente debbano essere la stessa persona, per cui devi rivolgerti a più agenzie assicuratrici.
    Nel caso dovessero acconsentire, sappi però che la classe Bonus/Malus si riferisce sempre al proprietario e mai al contraente, quindi l’assicurazione viene tariffata sull’attestato di rischio dell’intestatario dell’autovettura.
    Saluti.

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