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Limiti assicurativi delle polizze auto

settembre 4th, 2009 Posted in Assicurazioni auto

Quali sono i limiti assicurativi delle polizze auto Quando si stipula una polizza RC Auto è sempre consigliabile prestare la dovuta attenzione in quanto esistono delle limitazioni al numero delle persone che possono condurre il veicolo e ai relativi risarcimenti in caso di danni causati a terze persone.

In pratica, in caso di incidente con colpa, la RC Auto copre solo i danni causati a terzi e non quelli subiti dal contraente o da qualsiasi altro conducente. In oltre, sempre in caso di incidente con colpa, l’art. 129 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che solo per i danni alle cose non viene risarcito il conducente quando esso sia il noleggiatore, il coniuge, il convivente, il genitore, il figlio e qualunque parente fino al terzo grado, quando però convivono con questi o siano a loro carico. Questa situazione viene definita “assenza del rapporto di terzietà”. Nel caso di una società, rientrano in questa limitazione, i parenti appena citati nonché tutti i soci.

Nel caso invece di sinistro provocato da terzi, il risarcimento viene effettuato dalla compagnia assicurativa della contro parte o, come nel caso del risarcimento diretto, dalla nostra compagnia che poi chiederà il rimborso all’altra.

È possibile stipulare una polizza assicurativa verso terzi, coprendo più soggetti diversi che possono trovarsi a condurre il veicolo. Ovviamente più è alto il numero di tali soggetti, più cresce il prezzo della polizza, e questo in relazione al fatto che avendo più persone alla guida può crescere la probabilità di causare un sinistro. È questo il caso, ad esempio, della cosiddetta guida libera, in cui la copertura assicurativa sarà valida per ogni conducente del veicolo. L’esempio contrario, invece, prevede un unico conducente abituale con relativo abbassamento del premio.

Esistono però anche delle formule capaci di venire incontro ad entrambe le esigenze, per esempio di estendere la copertura ai soli componenti il nucleo familiare.

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  1. 25 Commenti su “Limiti assicurativi delle polizze auto”

  2. Autore: mara data: ott 29, 2009

    quanto è riportato nell’articolo non è esattamente vero, infatti le limitazioni al risarcimento per quanto riguarda i parenti sono solo operanti in caso di danni materiali e non in caso di lesioni personali…

  3. Autore: Amministratore data: ott 30, 2009

    Grazie per la segnalazione Mara.
    Abbiamo provveduto a riscrivere completamente il secondo paragrafo con la speranza che ora il concetto sia più chiaro e preciso (anche se il modo in cui vengono scritte le leggi non ci ha certamente facilitati).

  4. Autore: roberto data: nov 5, 2009

    Salve, sono Roberto;
    volevo sapere se usufruendo della legge Bersani avrei uavuto lo stesso vantaggio della classe di merito anche avendo cambiato residenza subito dopo aver usufruito del vantaggio bersani
    In pratica: sono residente a caserta con i miei genitori e sto acquistando un’auto nuova usufruendo del decreto suddetto. Visto che poi il mese prossimo devo trasferirmi fuori per motivi di studio e di lavoro e dovrò cambiare residenza, volevo sapere se comunque trasferendomi e cambiando residenza usufruirei poi della classe di merito del mio genitore?!

  5. Autore: Amministratore data: nov 6, 2009

    Salve Roberto,
    quando si cambia residenza e si esce dal nucleo familiare di origine, viene a mancare uno dei requisiti per il mantenimento della legge Bersani.
    In altre parole, quando cambierai residenza dovrai comunicarlo obbligatoriamente alla tua assicurazione, ed in questo caso perderai la classe di merito uguale a quella di uno dei tuoi genitori.

  6. Autore: Razzani Roberto data: nov 11, 2009

    Buonasera!
    Guido con regolare patente adatta, una moto di proprietà di mio zio, nonchè ho un’assicurazione intestata a mio zio. In caso di incidente con mia colpa, la copertura assicurativa è valida?

  7. Autore: Mario data: dic 11, 2009

    Buongiorno,
    sono un utilizzatore di auto aziendale, quindi propieta` ed Assicurazione non sono a me intestate. Durante una manovra di parcheggio ho danneggiato la vettura di mia moglie ( propieta` ed assicurazione a lei intestate ).
    Dopo la denuncia e la riparazione, previa verifica del perito assicurativo, ho ricevuto comunicazione che non rimborseranno il danno facendo riferimento all` articolo inerente la Terzieta`.
    Mi domando, ma se la vettura e l` assicurazione non sono intestate al sottoscritto, comunque possono far riferimento alla terzieta` e non rimborsare ?
    Grazie 10000

  8. Autore: Amministratore data: dic 11, 2009

    Per Roberto,
    Salve,
    dipende dalla tipologia di contratto assicurativo. Se non è indicata la guida esclusiva di tuo zio sulla polizza, o se le clausole contrattuali non contengono limitazioni di età o di parentela, non devi temere nulla, anche in caso di incidente con colpa tua risarcisce l’assicurazione.

    Per Mario:
    Salve,
    l’art. 129 del codice delle assicurazioni, stabilisce (tra gli altri casi) che non sono considerati terzi: i soci a responsabilità illimitata e le persone che hanno con questi legami di parentela specificamente indicati.
    Bisogna capire adesso cosa intendi per “utilizzatore”.
    Sei un socio o un dipendente?
    Se non sei un socio, forse il rifiuto da parte della compagnia assicuratrice può essere ricercato nelle clausole contrattuali dell’assicurazione dell’auto aziendale.
    Saluti.

  9. Autore: parodi mario data: dic 23, 2009

    posso assicurare una vettura a me non intestata

  10. Autore: Amministratore data: dic 23, 2009

    Salve Mario,
    l’ISVAP ammette questa possibilità, cioè che intestatario dell’auto e contraente dell’assicurazione siano due persone diverse.
    La prassi delle assicurazioni però è in alcuni casi differente, poiché l’autonomia contrattuale lasciata dalla legge alle compagnie assicurative permette a queste di esigere che proprietario e contraente debbano essere la stessa persona, per cui devi rivolgerti a più agenzie assicuratrici.
    Nel caso dovessero acconsentire, sappi però che la classe Bonus/Malus si riferisce sempre al proprietario e mai al contraente, quindi l’assicurazione viene tariffata sull’attestato di rischio dell’intestatario dell’autovettura.
    Saluti.

  11. Autore: Angelo data: apr 14, 2010

    sono il liquidatore di una azienda che è in fase di chiusura causa difficoltà del mercato è una srl , con due auto aziendali , nella fase della liquidazione ho trovato un acquirente della azienda che rappresneto ed è una ditta individuiale che acquisisce tutti i beni strumnetali , quali mobilio , servizi in genere e anche le auto , ma queste sembra che non possano mantenere le classi di merito in quanto la società che acquisisce torna alla 14 classe dalla 5 attuale e questo mi vincola la vendita di tutto il pacchetto , è mai possibile ??
    Grazie per chi mi aiuta a risolvere il problema .

  12. Autore: Amministratore data: apr 15, 2010

    Salve ANGELO,
    in effetti è possibile, poiché si tratta di un trasferimento di proprietà e non vi è alcun legame con la vecchia società, è un semplice acquirente.
    Inoltre, anche qualora vi fosse un legame tra vecchia e nuova società, ai fini del mantenimento della classe di merito, questo sarebbe valido solo se si trattasse di una vendita dei veicoli conseguente ad una fusione di società di persone, mai per società di capitali.
    Quindi il nuovo acquirente dovrà ripartire dalla 14° classe.
    Saluti

  13. Autore: mario data: giu 18, 2010

    salve sono mario
    quando si cambia residenza e nono si comunica alla compagnia in chè sanzioni si incorrono

  14. Autore: Amministratore data: giu 18, 2010

    Salve MARIO,
    non si tratta di sanzioni, ma di eventuali problemi in caso di sinistri e quindi di relativo risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice.
    La comunicazione del cambio di residenza è molto importante soprattutto se ci si trasferisce in una zona che può determinare un cambiamento della tariffa della polizza.
    Saluti

  15. Autore: Alessandro data: giu 24, 2010

    Buongiorno, sono Alessandro,
    intendo acquistare un auto a mio nome ma affidandola a mia madre sessantenne che la guiderà pressochè esclusivamente. La mia assicurazinoe mi ha proposto di utilizzare le previsioni della Legge Bersani con la cluasola della “guida libera”. E’ possibile? Grazie

  16. Autore: Alessandro data: giu 24, 2010

    Sono ancora Alessandro, ho omesso di segnalare che mia madre non è convivente con me. Grazie

  17. Autore: Amministratore data: giu 24, 2010

    Salve ALESSANDRO,
    la clausola della “guida libera” consente di far guidare il veicolo a chiunque senza limitazioni. Il costo della polizza è leggermente superiore rispetto ad una copertura con “guida esclusiva”, ma in questo modo tua madre potrà tranquillamente condurre un veicolo intestato e assicurato a tuo nome.
    In tema di Legge Bersani, essa riguarda l’applicazione della medesima classe di merito che hai su un’altra auto, quindi deduciamo che la tua compagnia ti abbia proposto l’applicazione di tale legge per la stipulazione del nuovo contratto assicurativo che riguarderà l’ulteriore veicolo che acquisterai (per tua madre). In pratica dovrai avere 2 auto a te intestate, ed assicurate con la medesima classe bonus/malus. (decreto Bersani)
    Saluti.

  18. Autore: maurizio data: lug 28, 2010

    Ciao.
    Sono titolare di una società di capitali (srl). Ho acquistato una nuova auto intestata sempre alla società ma non voglio in base al bersani riconoscermi la classe di merito delle altre auto societarie. La compagnia assicurativa è nel giusto?
    Grazie

  19. Autore: Amministratore data: lug 29, 2010

    Salve MAURIZIO,
    la compagnia assicuratrice ti ha fornito una informazione corretta.
    In base al decreto Bersani, solo le persone fisiche possono utilizzare la classe di merito presente nell’attestato di rischio di un altro veicolo di proprietà, pertanto ne rimangono escluse le società.
    Lo stesso criterio è stabilito dall’art. 134 4° comma bis, del Codice delle Assicurazioni private.
    Saluti.

  20. Autore: Giovanni data: ago 31, 2010

    Salve,

    apprezzerei un chiarimento sulla seguente situazione. Sono proprietario di un auto che sto nazionalizzando dalla Germania: non ho ancora i documenti definitivi; ho ricevuto targhe italiane e foglio di via.
    In queste condizioni e’ possibile stipulare sul mezzo una assicurazione intestata a mio padre (non facente parte del nucleo familiare)?
    Se cio’ non e’ possibile, puo’ indicarmi il perche’?
    Se invece e’ possibile quali documenti sono necessari per la compagnia assicuratrice?

    Ringrazio in anticipo. Cordiali Saluti, Giovanni

  21. Autore: Amministratore data: set 1, 2010

    Salve GIOVANNI,
    quando si tratta di assicurare un mezzo che non ha ancora una definizione documentale, ogni compagnia assicuratrice adotta delle regole diverse. Tuttavia, visto che ci sono le targhe italiane ed il foglio di via, non dovrebbero sussistere problemi.
    Ti consigliamo quindi di farti fare dei preventivi da alcune agenzie assicuratrici.

    L’assicurazione potrà essere intestata a tuo padre, il quale ne risulterà soltanto il contraente (cioè colui che paga di fatto il premio assicurativo), ma la classe di merito dell’assicurazione si riferirà al proprietario dell’auto, quindi il costo verrà calcolato non in base ai parametri di tuo padre, ma in base a quelli del proprietario dell’auto.
    Saluti.

  22. Autore: stefano data: set 1, 2010

    Salve,

    Se possibile richiederei un chiarimento per il trasferiment di classe di merito.
    Sono socio amministratore di una società di capitali e dovrei acquistare un’auto intestata alla società. Esiste la possibilità di trasferire la mia classe di merito sull’auto che farò intestare alla società? Esiste una normativa che regola questo tipo di trasferimento o é a discrezione della compagnia assicurativa?
    Grazie.

  23. Autore: Amministratore data: set 1, 2010

    Salve STEFANO,
    per usufruire del decreto Bersani gli intestatari dei veicoli devono essere necessariamente delle persone fisiche, quindi non è possibile tra persone e società. E’ una norma del Codice delle Assicurazioni private: art. 134, comma 4-bis.
    Saluti.

  24. Autore: Stefano data: set 2, 2010

    Buongiorno,
    La ringrazio per la risposta.
    avevo questa speranza perchè so che il passaggio puo avvenire tra un dipendente che ha sempre usato una auto aziendale e la sua nuova auto personale acquistata,per esempio, in caso di dimissioni. Pensavo si potesse procedere anche in senso inverso.
    Grazie

  25. Autore: monica data: set 2, 2010

    Vorrei sapere se l’assicurazione della moto 50cc è intestata a me la possono guidare altri grazie

  26. Autore: Amministratore data: set 3, 2010

    Salve MONICA,
    se nel contratto assicurativo non ci sono limitazioni la può guidare chiunque.
    Controlla che ci sia scritto “guida libera” o qualcosa di simile, e che non ci sia scritto “guida esclusiva” o qualcosa di analogo. Solo in quest’ultimo caso vorrebbe dire che il 50 cc lo puoi guidare solo tu.
    Saluti.

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